Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 dicembre 2000 |
Riconoscimento delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Ritenuto opportuno instaurare un rapporto con le rappresentanze dei frantoiani oleari operanti sul territorio nazionale per concertare unitamente agli altri soggetti della filiera le linee programmatiche di sviluppo ed intervento nel settore dell'olio di oliva; Considerata la possibilita' di affidamento a dette rappresentanze di incarichi operativi a servizio della filiera olivicola nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede al riconoscimento delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari ai fini di cui in premessa. 2. Per essere riconosciute le organizzazioni di cui al comma 1, aggregate in forma associata a livello regionale dovranno presentare domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto, copia delle deliberazioni dei propri consigli di amministrazione, l'elenco nominativo delle imprese di frangitura ad esse aderenti. |
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Art. 2. 1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 1 le Organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari dovranno avere i seguenti requisiti: a) rappresentare un numero minimo di soci pari a 1.500 imprese di frangitura in attivita'; b) rappresentare una quantita' pari ad almeno cinque milioni di quintali come media quadriennale; c) possedere una rappresentanza territoriale a livello di forme associate su almeno cinque regioni amministrative; d) prevedere nel loro statuto un vincolo triennale di adesione da parte dei soci. |
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Art. 3. 1. Le organizzazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 1, potranno essere affidatarie di compiti utili all'interesse della filiera olivicola. 2. Il riconoscimento avra' validita' triennale al termine del quale le associazioni dovranno dimostrare al Ministero di possedere ancora i requisiti di cui gli articoli precedenti. Roma, 1o dicembre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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