Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000 |
Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ed integrazioni, recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia di polizia amministrativa", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica" e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia protezione civile" Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, recante "criteri di riparto e riparto tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante "criteri di riparto e riparto tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, recante "criteri di riparto e riparto tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile "; Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che recita "con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge 59/97; Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale; Acquisito, in data 14 settembre 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali; Acquisito, in data 21 dicembre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti il Dipartimento di Protezione civile, Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Decreta: Art. 1 (ambito operativo)
1. Il presente decreto ripartisce tra le province e i comuni i beni, le risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo n.112/98 per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile, individuate rispettivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia di polizia amministrativa", con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica" e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia protezione civile" e ripartite in base alle percentuali stabilite rispettivamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante "criteri di riparto e riparto tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di individuazione dei beni dette risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa", nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di riparto e riparto tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia istruzione scolastica" e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 recante "criteri di riparto e riparto tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ". |
| Art. 2 (riparto delle risorse tra le province)
1. Le risorse finanziarie da trasferire alle province, ripartite tra le regioni, province e comuni in base alle percentuali previste nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti i criteri di riparto ed i riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile, di cui all'articolo 1, e quantificate in complessive £ 47,27 miliardi, sono ripartite tra le singole province sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i dati ISTAT, o comunque in base all'ultimo anno disponibile, come indicato nella allegata tabella a) che fa parte integrante del presente provvedimento. 2. Le 37 unita' di personale da trasferire alle province, ripartite in base alle percentuali stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 in materia di polizia amministrativa, sono ripartite tra le singole province sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato. 3. Le 103 unita' di personale da trasferire alle province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di istruzione scolastica, sono ripartite uno per ogni provincia, indipendentemente dal livello di appartenenza. Le unita' rimanenti sono ripartite tra le province sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato. |
| Art. 3 (riparto delle risorse tra i comuni)
1. Le risorse finanziarie da trasferire ai comuni, ripartite tra le regioni, province e comuni in base alle percentuali previste nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti i criteri di riparto ed i riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile e quantificate in complessive £ 59,77 miliardi, sono ripartite tra i singoli comuni sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i dati ISTAT, o comunque in base all'ultimo dato disponibile, come indicato nella allegata tabella b) che fa parte integrante del presente provvedimento. 2. Le 49 unita' di personale da trasferire ai comuni, ripartite tra regioni, province e comuni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 in materia di polizia amministrativa, sono ripartite tra i singoli comuni sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato. |
| Articolo 4 (Regioni a statuto speciale)
1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite ai comuni e alle province contestualmente al conferimento delle funzioni, salvo diversa disposizione prevista dai rispettivi statuti. |
| Articolo 5 (disposizioni finanziarie)
1. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base delle comunicazioni fornite dal Ministero dell'interno. Roma, 22 dicembre 2000
p. Il PRESIDENTE: BASSANINI |
| Allegati ----> Vedere Riparto per Province <---- Vedere Allegati da pag. 43 a pag. 238 |
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