| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000 |  
| Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per  l'esercizio  delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.59  e successive modifiche ed integrazioni,  recante  "Delega  al  governo  per  il conferimento di Funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti locali per la riforma della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione amministrativa";  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n.112 e successive modifiche  ed  integrazioni,  recante  "  Conferimento  di funzioni e compiti  amministrativi  dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Visto,  in  particolare,  l'articolo  10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.112,  che  prevede:  "Con  le  modalita' previste dai rispettivi  statuti  si  provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale  e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano  gia'  attribuite,  le  funzioni  ed  i  compiti  conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  delle  risorse finanziarie,  strumentali,  umane  ed  organizzative  trasferite alle regioni  e agli enti locali per l'esercizio delle Funzioni in materia di polizia amministrativa";  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglia dei Ministri del 8 maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il  coordinamento  delle  attivita' inerenti l'attuazione della legge 59/97;  Visto  l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma  2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e  dell'articolo  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998,  dalla  Conferenza  unificata  in  data  22  aprile  1999, come successivamente modificato ed integrato;  Considerati  i  risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in  sede  tecnica  tra  Governo,  regioni ed enti locali in merito al riparto  delle  risorse  in  materia di polizia amministrativa, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;  Acquisito,  in  data  20  luglio  2000,  il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;  Sentita  l'Unione  Italiana  delle  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  Acquisito,  in  data  11  ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare   consultiva  in  ardine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;  Sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  funzione pubblica,  il  Ministro  per  gli  affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                Decreta:                             Articolo 1                         (ambito operativo)
    1.  Il  presente  decreto  ripartisce  tra  le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali  i beni, le risorse finanziane, umane, strumentali  e organizzative ad essi trasferite per l'esercizio delle funzioni   e  dei  compiti  in  materia  di  polizia  amministrativa, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12  settembre  2000  recante  "individuazione  dei beni delle risorse finanziarie,  strumentali,  umane  ed  organizzative  trasferite alle regioni e agli enti locali in materia di polizia ammistrativa".  |  
|   |                               Articolo 2                 (riparto delle risorse finanziarie)
    1.	Le  risorse  finanziarie, individuate dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  settembre 2000 nell'ammontare complessivo  di  lire  6100  milioni,  sono ripartite tra le regioni, province  e  comuni sulla base dell'entita' delle funzioni assegnate, nelle  percentuale  del 30% per le regioni, del 30% per le province e del 40% per i comuni.  2.	Le   risorse   finanziarie   assegnate   alle  regioni,  pari  a complessive  lire 180 milioni, sono ripartite tra le singole regioni, sulla  base  dell'entita'  demografica  di  ognuna di esse, cosi come specificato  nell'allegata  tabella  A),  che fa parte integrante del presente decreto.  3. Con successivo DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i  riparti, tra le singole province e i singoli comuni, delle risorse finanziarie   complessivamente   attribuite  ai  predetti  enti,  per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98.  |  
|   |                               Articolo 3                    (riparto delle risorse umane)
    1.	Le  risorse  umane,  individuate  dal decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri del 12 settembre 2000, nel numero complessivo di  123  unita',  sono  ripartite  per ambiti territoriali regionali, sulla  base del peso demografico di ogni regione, come indicato nella tabella B), che fa parte integrante del presente decreto.  2.	Le   risorse  umane  assegnate  a  ciascun  ambito  territoriale regionale sono ripartite tra le regioni, le province e i comuni sulla base dell'entita' delle funzioni assegnate, nelle percentuali del 30% per le regioni, del 30% per le province e del 40%, per i comuni.  3.	Con  successivo  D.PCM verranno individuati i criteri di riparto ed  i  riparti,  tra  le  singole  province e i singoli comuni, delle risorse  umane  complessivamente  attribuite  ai  predetti  enti, per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98.  |  
|   |                               Articolo 4                    (regioni a statuto speciale)
    1.	Ai  fini  dell'esercizio  da  parte  delle  regi  oni  a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e  dei  compiti  di  cui  all'articolo  1,  le  risorse ripartite con presente  decreto,  sono  trasferite  contestualmente al conferimento delle   funzioni   stesse   e  sensi  dell'articolo  10  del  decreto legislativo  31  marzo  1998,  n. 112 e nei limiti e con le modalita' previste dal rispettivi statuti.  Roma. 14 dicembre 2000                                          p. Il Presidente: BASSANINI  |  
|   |                                                              Tabella A                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
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