Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 febbraio 2001
Modalita' di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Viste le disposizioni del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia";
Ritenuto di dover determinare, a norma dell'art. 19 del surrichiamato decreto-legge, le modalita' di installazione ed uso, i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1. Modalita' di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche
dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo

1. Le modalita' di installazione ed uso ed i tipi e le caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici, destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono individuati nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2. Verifica della disponibilita' dei mezzi elettronici e degli strumenti
tecnici di controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi provinciali delle altre Forze di polizia, su richiesta proveniente dall'autorita' giudiziaria, verificano l'effettiva disponibilita' di tali mezzi e strumenti, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato dall'autorita' giudiziaria per l'esecuzione della misura, nonche' i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.
 
Art. 3. Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di
controllo

1. L'ufficio o comando di polizia incaricato del controllo sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinche' i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici di controllo vengano installati ed attivati.
2. L'ufficio o comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento che dichiara la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, provvede affinche' i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.
 
Art. 4.
Trattamento dei dati personali

1. L'applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e l'imposizione di prescrizioni sono disposte nel rispetto della dignita' dell'interessato.
2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalita' di applicazione del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.
3. L'ufficio o comando di polizia conserva i dati relativi ad allarmi od eventi che rilevano ai fini dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni o della sottrazione al controllo e cancella periodicamente gli altri dati.
4. L'ufficio o comando di Polizia individua le persone aventi accesso ai dati e adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001
Il Ministro dell'interno: Bianco Il Ministro della giustizia: Fassino
 
Allegato I

ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 2 FEBBRAIO 2001, RECANTE: "MODALITA' DI
INSTALLAZIONE ED USO E DESCRIZIONE DEI TIPI E DELLE
CARATTERISTICHE DEI MEZZI ELETTRONICI E DEGLI ALTRI STRUMENTI
TECNICI DESTINATI AL CONTROLLO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA
MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CASI PREVISTI
DALL'ART. 275-BIS DEL C.P.P. E DEI CONDANNATI NEL CASO PREVISTO
DALL'ART. 47-TER, COMMA 4-BIS, DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N.
354".

1.0 Uso e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici.
Per realizzare un sistema di controllo a distanza delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare, sono necessarie tre componenti:
a) dispositivo di controllo (trasmettitore e ricevitore);
b) linea telefonica;
c) sistema informatico centrale. 1.1 Dispositivo di controllo.
Per dispositivo di controllo si intende l'insieme dei due apparati che consentono il costante controllo del soggetto.
I dispositivi, che riescono ad espletare la loro funzione solo in ambito domiciliare, sono composti da un trasmettitore ed un ricevitore. Trasmettitore
Il trasmettitore, o braccialetto elettronico, e' la componente mobile del dispositivo di controllo: viene applicato alla caviglia della persona e, tranne per la normale manutenzione, non puo' essere tolto durante l'intero periodo di durata della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.
Per garantire la sua integrita' e favorirne l'installazione, il trasmettitore deve essere corredato di uno speciale cinturino che, una volta applicato, evidenzi qualsiasi tentativo di manomissione, generando specifici ed identificabili allarmi.
L'intero apparato di trasmissione deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergico e di dimensioni e peso contenuti.
Il protocollo di trasmissione, per inviare gli impulsi radioelettrici al ricevitore, dovra' utilizzare una banda di frequenza compresa tra i 433.05 ed i 434.79 MHz, come indicato nella direttiva dell'European Radiocommunication Committe - Report 25.
Tale banda di frequenza include, tra gli altri, gli Industry scientific Medical (ISM) e i Low Power Transponder (TAG), anch'essi classificati Short Range Device (SRD). Ricevitore
Il ricevitore e' l'unita' che riceve gli impulsi radio dal trasmettitore e li invia, a sua volta, al sistema informatico centrale installato presso la sala operativa.
Deve mantenere un costante controllo del trasmettitore per rilevarne il corretto funzionamento o le eventuali anomalie che dovessero verificarsi. Il colloquio tra i due apparati deve avvenire, tramite la banda di frequenza, precedentemente indicata, in modalita' protetta. Cio' vuol dire che, nel raggio di azione di circa cento metri, le trasmissioni non devono essere disturbabili da altri trasmettitori e le informazioni non debbono essere intercettate.
Eventuali disturbi che causassero interruzioni nelle comunicazioni devono essere gestiti localmente, tramite opportuni accorgimenti tecnici contro falsi allarmi che limitino la trasmissione al sistema centrale dei soli allarmi reali.
In ogni caso, il protocollo di comunicazione tra i due apparati non deve poter essere interpretato da apparecchiature estranee al dispositivo di controllo.
La sicurezza adottata nella trasmissione delle informazioni deve garantire contro possibili tentativi di effrazione, come ad esempio replicabilita' del segnale o false autenticazioni, che consentirebbero di emulare il trasmettitore applicato.
Infine, ogni ricevitore non puo' colloquiare con piu' di un trasmettitore contemporaneamente.
Il ricevitore deve essere alimentato tramite la normale rete elettrica presente nell'abitazione della persona ma deve integrare una batteria tampone che ne consenta il funzionamento anche in caso di assenza di energia elettrica.
Come il trasmettitore anche il ricevitore deve essere in grado di effettuare autodiagnosi, che evidenzino eventuali guasti o tentativi di manomissione fisica, riferiti anche agli aspetti di comunicazione.
Per assicurare la tracciatura di qualsiasi tentativo di manomissione, ogni evento che si verifichi deve essere memorizzato, in modalita' sicura, in una specifica memoria del ricevitore.
Le informazioni possono essere rimosse dal ricevitore solo dopo essere state positivamente trasmesse al sistema informatico centrale.
L'intervallo di tempo tra le singole trasmissioni, pianificabile in centrale operativa, deve poter essere differenziato tra i vari ricevitori. 1.2 Linea telefonica.
Per consentire al ricevitore di poter segnalare ad un sistema informatico centrale tutti gli eventi che si rilevano sul dispositivo di controllo, lo stesso deve essere collegato ad una linea telefonica che puo' essere di tipo digitale (ISDN) o analogico (TELCO). La linea analogica, comunque, potra' essere utilizzata solo eccezionalmente laddove impedimenti tecnici non consentano di installare una linea digitale (ISDN).
In ogni caso, il software di gestione dovra' comunque garantire gli stessi livelli di sicurezza e controllo sui dispositivi, ottenibili con linee digitali.
Presso l'abitazione della persona sottoposta agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare, deve essere installata una terminazione, per consentire il collegamento del ricevitore.
Presso la centrale operativa deve, invece, essere garantito che tutte le terminazioni di rete abbiano accesso al sistema di gestione centrale per le segnalazioni degli allarmi. 1.3 Sistema informatico centrale
La gestione remota dei dispositivi di controllo e' affidata a sistemi informatici posti presso le centrali operative.
Ciascun sistema deve essere in grado di sorvegliare tutti i dispositivi di controllo installati nel suo territorio di competenza. Tutti i sistemi informatici devono, pertanto, essere adeguatamente dimensionati e rispondere a requisiti di modularita', per consentirne eventuali espansioni, e ridondanza, per garantire la continuita' di esercizio nelle ventiquattro ore.
Il sistema informatico e' composto da:
a) computer di potenza elaborativa adeguata al numero di dispositivi di controllo da sorvegliare;
b) software di gestione in grado di esprimere, almeno, le seguenti funzionalita':
controllo dei processi di comunicazione (tra ricevitori e trasmettitori, tra ricevitori e sistema informatico);
configurazione remota dei parametri di controllo dei ricevitori. Tale funzione non deve causare interruzione di servizio;
gestione degli allarmi (rilevati dal ricevitore e dal sistema informatico);
prospettazione grafica, a monitor, degli eventi;
stampe di tipo statistico;
stampa dei registri degli eventi per singolo dispositivo di controllo;
gestione, a matrice, di eventi pianificati (es. uscite autorizzate dall'abitazione);
anagrafica con le informazioni necessarie al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare;
c) consolle di controllo per l'inserimento delle attivita', o eventi, pianificati e per la visualizzazione grafica degli stessi. 2.0 Modalita' di installazione.
I dispositivi di controllo devono essere realizzati in modo da rendere particolarmente semplice la fase di installazione che deve, comunque, essere dettagliatamente descritta in apposito manuale d'uso fornito dalla ditta.
Relativamente al ricevitore, le sole operazioni necessarie durante l'installazione del ricevitore devono riguardare al massimo, il collegamento alla rete elettrica, quello alla rete telefonica e la taratura dell'unita' fissa, per dimensionarne il raggio massimo di ricezione del trasmettitore.
L'attivazione del trasmettitore, che deve limitarsi all'apposizione dello stesso alla caviglia della persona, avviene immediatamente dopo la chiusura del cinturino.
Successivamente all'attivazione ogni eventuale tentativo di apertura del cinturino, deve generare un allarme irreversibile, immediatamente trasmesso alla centrale operativa.
 
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