| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 2 febbraio 2001 |  
| Modalita'  di  installazione  ed  uso  e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli  arresti  domiciliari  nei  casi previsti dall'art. 275-bis del codice  di  procedura  penale  e  dei  condannati  nel  caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                           di concerto con                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  Viste  le  disposizioni  del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.  341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001,   n.   4,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  l'efficacia  e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia";  Ritenuto   di   dover   determinare,   a  norma  dell'art.  19  del surrichiamato  decreto-legge, le modalita' di installazione ed uso, i tipi  e  le  caratteristiche  dei  mezzi  elettronici  e  degli altri strumenti  tecnici  destinati  al  controllo delle persone sottoposte alla  misura  cautelare  degli  arresti domiciliari nei casi previsti dall'art.  275-bis  del  codice di procedura penale, e dei condannati nei   casi  previsti  dall'art.  47-ter,  comma  4-bis,  della  legge 26 luglio 1975, n. 354;  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;                              Decreta:                               Art. 1. Modalita'  di  installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo
    1.   Le   modalita'  di  installazione  ed  uso  ed  i  tipi  e  le caratteristiche   tecniche   dei  mezzi  elettronici  e  degli  altri strumenti  tecnici,  destinati  al controllo delle persone sottoposte alla  misura  cautelare  degli  arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso  previsto  dall'art.  47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975,   n.  354,  sono  individuati  nell'allegato  I  che  fa  parte integrante del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2. Verifica della disponibilita' dei mezzi elettronici e degli strumenti                        tecnici di controllo
    1.  Nei  casi  previsti  dall'art.  275-bis del codice di procedura penale  e  dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  ai  fini  dell'applicazione  delle  procedure  di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi  provinciali  delle  altre  Forze  di  polizia,  su richiesta proveniente   dall'autorita'   giudiziaria,   verificano  l'effettiva disponibilita'   di   tali   mezzi  e  strumenti,  l'esistenza  delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso   il   domicilio   indicato   dall'autorita'  giudiziaria  per l'esecuzione  della  misura, nonche' i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.  |  
|   |                                 Art. 3. Attivazione  dei  mezzi  elettronici  e  degli  strumenti  tecnici di                              controllo
    1.   L'ufficio  o  comando  di  polizia  incaricato  del  controllo sull'osservanza  delle  prescrizioni  connesse  all'esecuzione  degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinche' i  mezzi  elettronici  o  gli  altri  strumenti  tecnici di controllo vengano installati ed attivati.  2.  L'ufficio  o  comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento  che  dichiara  la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari  o  della  detenzione  domiciliare,  provvede affinche' i mezzi  elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.  |  
|   |                                 Art. 4.                   Trattamento dei dati personali
    1.  L'applicazione  dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e l'imposizione  di  prescrizioni  sono  disposte  nel  rispetto  della dignita' dell'interessato.  2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalita' di  applicazione  del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341,  convertito,  con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.  3.  L'ufficio  o  comando  di  polizia  conserva i dati relativi ad allarmi  od  eventi  che rilevano ai fini dell'eventuale inosservanza delle  prescrizioni  o  della  sottrazione  al  controllo  e cancella periodicamente gli altri dati.  4.  L'ufficio  o  comando  di  Polizia  individua le persone aventi accesso  ai  dati  e  adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 febbraio 2001                                     Il Ministro dell'interno: Bianco Il Ministro della giustizia: Fassino  |  
|   |                                                             Allegato I
  ALLEGATO  AL  DECRETO  DEL  MINISTRO  DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL   MINISTRO  DELLA  GIUSTIZIA 2 FEBBRAIO 2001, RECANTE: "MODALITA' DI   INSTALLAZIONE   ED   USO   E   DESCRIZIONE   DEI   TIPI   E  DELLE   CARATTERISTICHE  DEI  MEZZI  ELETTRONICI  E  DEGLI ALTRI STRUMENTI   TECNICI  DESTINATI  AL  CONTROLLO  DELLE  PERSONE  SOTTOPOSTE ALLA   MISURA  CAUTELARE  DEGLI  ARRESTI  DOMICILIARI  NEI  CASI PREVISTI   DALL'ART.  275-BIS  DEL  C.P.P. E DEI CONDANNATI NEL CASO PREVISTO   DALL'ART.  47-TER,  COMMA  4-BIS,  DELLA  LEGGE 26 LUGLIO 1975, N.   354".
  1.0  Uso  e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici.    Per  realizzare  un sistema di controllo a distanza delle persone sottoposte  alla  misura  cautelare degli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare, sono necessarie tre componenti:      a) dispositivo di controllo (trasmettitore e ricevitore);      b) linea telefonica;      c) sistema informatico centrale. 1.1 Dispositivo di controllo.    Per  dispositivo  di  controllo  si  intende  l'insieme  dei  due apparati che consentono il costante controllo del soggetto.    I dispositivi, che riescono ad espletare la loro funzione solo in ambito   domiciliare,   sono  composti  da  un  trasmettitore  ed  un ricevitore. Trasmettitore    Il  trasmettitore,  o  braccialetto elettronico, e' la componente mobile  del  dispositivo  di controllo: viene applicato alla caviglia della  persona e, tranne per la normale manutenzione, non puo' essere tolto durante l'intero periodo di durata della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.    Per  garantire  la sua integrita' e favorirne l'installazione, il trasmettitore  deve  essere  corredato di uno speciale cinturino che, una  volta  applicato,  evidenzi qualsiasi tentativo di manomissione, generando specifici ed identificabili allarmi.    L'intero apparato di trasmissione deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergico e di dimensioni e peso contenuti.    Il   protocollo   di   trasmissione,   per  inviare  gli  impulsi radioelettrici   al   ricevitore,  dovra'  utilizzare  una  banda  di frequenza  compresa tra i 433.05 ed i 434.79 MHz, come indicato nella direttiva dell'European Radiocommunication Committe - Report 25.    Tale  banda  di  frequenza  include,  tra gli altri, gli Industry scientific  Medical  (ISM) e i Low Power Transponder (TAG), anch'essi classificati Short Range Device (SRD). Ricevitore    Il  ricevitore  e'  l'unita'  che  riceve  gli  impulsi radio dal trasmettitore  e  li  invia,  a  sua  volta,  al  sistema informatico centrale installato presso la sala operativa.    Deve  mantenere  un  costante  controllo  del  trasmettitore  per rilevarne  il  corretto  funzionamento  o  le  eventuali anomalie che dovessero verificarsi. Il colloquio tra i due apparati deve avvenire, tramite la banda di frequenza, precedentemente indicata, in modalita' protetta.  Cio'  vuol  dire  che, nel raggio di azione di circa cento metri,  le  trasmissioni  non  devono  essere  disturbabili  da altri trasmettitori e le informazioni non debbono essere intercettate.    Eventuali    disturbi    che    causassero   interruzioni   nelle comunicazioni  devono  essere  gestiti  localmente, tramite opportuni accorgimenti   tecnici   contro   falsi   allarmi   che  limitino  la trasmissione al sistema centrale dei soli allarmi reali.    In  ogni  caso, il protocollo di comunicazione tra i due apparati non  deve  poter  essere  interpretato da apparecchiature estranee al dispositivo di controllo.    La  sicurezza adottata nella trasmissione delle informazioni deve garantire  contro  possibili tentativi di effrazione, come ad esempio replicabilita'    del    segnale    o   false   autenticazioni,   che consentirebbero di emulare il trasmettitore applicato.    Infine,  ogni  ricevitore  non  puo'  colloquiare  con piu' di un trasmettitore contemporaneamente.    Il  ricevitore  deve  essere  alimentato  tramite la normale rete elettrica  presente  nell'abitazione  della persona ma deve integrare una  batteria  tampone che ne consenta il funzionamento anche in caso di assenza di energia elettrica.    Come il trasmettitore anche il ricevitore deve essere in grado di effettuare  autodiagnosi, che evidenzino eventuali guasti o tentativi di manomissione fisica, riferiti anche agli aspetti di comunicazione.    Per   assicurare   la   tracciatura  di  qualsiasi  tentativo  di manomissione,  ogni  evento che si verifichi deve essere memorizzato, in modalita' sicura, in una specifica memoria del ricevitore.    Le  informazioni  possono essere rimosse dal ricevitore solo dopo essere state positivamente trasmesse al sistema informatico centrale.    L'intervallo  di tempo tra le singole trasmissioni, pianificabile in  centrale  operativa,  deve  poter essere differenziato tra i vari ricevitori. 1.2 Linea telefonica.    Per  consentire  al  ricevitore  di poter segnalare ad un sistema informatico centrale tutti gli eventi che si rilevano sul dispositivo di controllo, lo stesso deve essere collegato ad una linea telefonica che puo' essere di tipo digitale (ISDN) o analogico (TELCO). La linea analogica,  comunque,  potra'  essere utilizzata solo eccezionalmente laddove  impedimenti  tecnici  non consentano di installare una linea digitale (ISDN).    In  ogni  caso, il software di gestione dovra' comunque garantire gli   stessi  livelli  di  sicurezza  e  controllo  sui  dispositivi, ottenibili con linee digitali.    Presso   l'abitazione   della  persona  sottoposta  agli  arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare, deve essere installata una terminazione, per consentire il collegamento del ricevitore.    Presso  la  centrale operativa deve, invece, essere garantito che tutte  le terminazioni di rete abbiano accesso al sistema di gestione centrale per le segnalazioni degli allarmi. 1.3 Sistema informatico centrale    La  gestione  remota  dei  dispositivi di controllo e' affidata a sistemi informatici posti presso le centrali operative.    Ciascun  sistema  deve  essere  in  grado  di sorvegliare tutti i dispositivi di controllo installati nel suo territorio di competenza. Tutti  i  sistemi  informatici devono, pertanto, essere adeguatamente dimensionati e rispondere a requisiti di modularita', per consentirne eventuali  espansioni,  e ridondanza, per garantire la continuita' di esercizio nelle ventiquattro ore.    Il sistema informatico e' composto da:      a)  computer  di  potenza  elaborativa  adeguata  al  numero di dispositivi di controllo da sorvegliare;      b)  software  di  gestione  in  grado  di esprimere, almeno, le seguenti funzionalita':        controllo  dei  processi  di  comunicazione (tra ricevitori e trasmettitori, tra ricevitori e sistema informatico);        configurazione   remota   dei   parametri  di  controllo  dei ricevitori. Tale funzione non deve causare interruzione di servizio;        gestione degli allarmi (rilevati dal ricevitore e dal sistema informatico);        prospettazione grafica, a monitor, degli eventi;        stampe di tipo statistico;        stampa  dei  registri degli eventi per singolo dispositivo di controllo;        gestione,  a  matrice,  di  eventi  pianificati  (es.  uscite autorizzate dall'abitazione);        anagrafica  con le informazioni necessarie al controllo delle persone  sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare;      c)  consolle  di controllo per l'inserimento delle attivita', o eventi, pianificati e per la visualizzazione grafica degli stessi. 2.0 Modalita' di installazione.    I  dispositivi  di  controllo devono essere realizzati in modo da rendere  particolarmente  semplice la fase di installazione che deve, comunque, essere dettagliatamente descritta in apposito manuale d'uso fornito dalla ditta.    Relativamente   al  ricevitore,  le  sole  operazioni  necessarie durante  l'installazione del ricevitore devono riguardare al massimo, il collegamento alla rete elettrica, quello alla rete telefonica e la taratura  dell'unita'  fissa,  per dimensionarne il raggio massimo di ricezione del trasmettitore.    L'attivazione    del    trasmettitore,    che    deve   limitarsi all'apposizione  dello  stesso  alla  caviglia della persona, avviene immediatamente dopo la chiusura del cinturino.    Successivamente   all'attivazione  ogni  eventuale  tentativo  di apertura  del  cinturino,  deve  generare  un  allarme irreversibile, immediatamente trasmesso alla centrale operativa.  |  
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