| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. 7 |  
| Modalita' di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. |  
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          Agli  enti  pubblici  assoggettati  al sistema di tesoreria          unica (tabelle A e B annesse alla legge n. 720/1984)          Ai tesorieri degli enti pubblici assoggettati al sistema di          tesoreria unica          Alla  Banca  d'Italia - amministrazione centrale - servizio          rapporti con il tesoro          Ai   dipartimenti   provinciali  del  tesoro  -  ragionerie          provinciali dello Stato              e, per conoscenza:          Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - segretariato          generale          Alla Corte dei conti - segretariato generale          All'Associazione bancaria italiana
    L'art.  34,  comma  3, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388,  prevede che le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle  A  e  B  annesse  alla  legge 29 ottobre 1984, n. 720, siano riscosse  mediante  versamento  diretto  alle  sezioni  di  tesoreria provinciale  dello Stato. Gli enti inclusi nelle citate tabelle A e B sono  quelli  indicati  nel  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  28 ottobre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 1999), ivi compresi gli enti successivamente inclusi - in  attesa  di  un  nuovo  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento - con specifici atti amministrativi.  A) per gli enti di tabella A si precisa quanto segue:    A1  le  ritenute  operate  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche vanno versate al bilancio dello Stato con imputazione al Capo VI, capitolo 1023, art. 3;    A2   le  ritenute  operate  a  titolo  di  addizionale  regionale all'IRPEF  vanno  versate  alle  contabilita'  speciali  di girofondi accese presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato e intestate alle regioni interessate;    A3  le  ritenute  operate  a  titolo di addizionale provinciale e comunale   all'IRPEF   spettanti  agli  enti  locali  del  territorio nazionale  esclusi quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano vanno versate:      A3.1 dagli enti che operano nell'ambito della provincia di Roma alla   contabilita'   speciale   n.   1903  intestata  al  "Ministero dell'interno  - Direzione centrale finanza locale - addizionale IRPEF enti  locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-succursale;      A3.2  dagli  enti che operano nel restante territorio nazionale alla   contabilita'  speciale  di  girofondi  n.  4050  intestata  al "Ministero  dell'interno  -  addizionale  IRPEF  enti  locali" accesa presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;    A4  le  ritenute  operate  a  titolo di addizionale provinciale e comunale  all'IRPEF  spettanti  agli  enti locali delle regioni Valle d'Aosta,  Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate:      A4.1   sulla  contabilita'  speciale  n.  1904  intestata  alla "regione Valle d'Aosta - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la  sezione  di tesoreria provinciale di Aosta per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione;      A4.2   sulla  contabilita'  speciale  n.  1905  intestata  alla "regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  addizionale  IRPEF  enti locali" accesa  presso  la  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato di Trieste  per  ritenute  spettanti  agli  enti  locali  della predetta regione;      A4.3   sulla  contabilita'  speciale  n.  1906  intestata  alla "provincia autonoma di Trento - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso  la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trento per ritenute   spettanti   agli  enti  locali  della  predetta  provincia autonoma;      A4.4   sulla  contabilita'  speciale  n.  1907  intestata  alla "provincia  autonoma  di  Bolzano  -  addizionale  IRPEF enti locali" accesa  presso  la  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano  per  ritenute  spettanti  agli  enti  locali  della predetta provincia autonoma.  I  versamenti  di  cui ai precedenti punti da A2 a A4.4 affluiscono agli enti destinatari:    1) con operazioni di giroconto nei casi in cui le contabilita' di destinazione  risultino  accese presso la stessa sezione di tesoreria della contabilita' di provenienza;    2)  con  operazioni  di  trasferimento  fondi  nei casi in cui le contabilita'  di  destinazione  non risultino accese presso la stessa sezione di tesoreria.  Gli  enti  locali  della  regione  Friuli-Venezia Giulia (province, comuni,  comunita'  montane e consorzi) che non sono piu' titolari di contabilita'  speciali  di  tesoreria  unica  -  ai sensi delle leggi regionali  4 aprile  1997,  n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38) - continuano a versare le ritenute con la procedura sinora adottata.  Si  precisa  che  gli  enti  ai  quali  si  applica  il criterio di prioritario utilizzo delle entrate proprie - previsto dall'art. 7 del decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dall'art. 66 della legge 23 dicembre  2000,  n. 388 dovranno utilizzare prioritariamente dette entrate   per  effettuare  i  versamenti  delle  ritenute  presso  la competente sezione di tesoreria.  Per  procedere ai versamenti il tesoriere dell'ente dovra' produrre alla  competente  sezione di tesoreria provinciale l'apposito modello 61-bis TP,  in  duplice copia, unitamente alla distinta di versamento (mod. 124T),  recante  l'indicazione  del  codice  fiscale  dell'ente versante.  La  distinta  non  deve  essere  vistata  dalla ragioneria provinciale dello Stato;    B) per  gli  enti di tabella B che hanno il conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato si fa presente quanto segue:      B1  le  ritenute  operate a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche vanno versate al bilancio dello Stato con imputazione al  Capo  VI,  Capitolo  1023,  art.  3; per tale versamento gli enti suddetti   dovranno   avanzare  richiesta  al  -  Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - Ufficio XII, avvalendosi del fac-simile, di cui all'allegato A);      B2  le  ritenute  operate  a  titolo  di  addizionale regionale all'IRPEF  vanno versate ai conti correnti accesi presso la tesoreria centrale  dello  Stato  intestati  alle regioni interessate; per tali versamenti  gli enti suddetti dovranno produrre richiesta come per il precedente  punto  B1) avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato B);      B3  le  ritenute  operate a titolo di addizionale provinciale e comunale   all'Irpef   spettanti  agli  enti  locali  del  territorio nazionale, esclusi quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate alla   contabilita'   speciale   n.   1903  intestata  al  "Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale finanza locale addizionale IRPEF enti  locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato  di  Roma succursale; per tali versamenti gli enti in questione dovranno   produrre  richiesta  avvalendosi  del  fac-simile  di  cui all'allegato C);      B4  le  ritenute  operate a titolo di addizionale provinciale e comunale  all'IRPEF  spettanti  agli  Enti locali delle regioni Valle d'Aosta,  Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate:        B4.1  sulla  contabilita'  speciale  n.  1904  intestata alla "regione  Valle  d'Aosta addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Aosta per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione;        B4.2  sulla  contabilita'  speciale  n.  1905  intestata alla "regione  Friulia-Venezia  Giulia,  addizionale  IRPEF  enti  locali" accesa  presso  la  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato di Trieste  per  ritenute  spettanti  agli  enti  locali  della predetta regione;        B4.3  sulla  contabilita'  speciale  n.  1906  intestata alla "provincia  autonoma di Trento, addizionale IRPEF enti locali" accesa presso  la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trento per ritenute   spettanti   agli  enti  locali  della  predetta  provincia sutonoma;        B4.4  sulla  contabilita'  speciale  n.  1907  intestata alla "provincia  autonoma di Bolzano addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano per ritenute   spettanti   agli  enti  locali  della  predetta  provincia autonoma.  Per  i  versamenti  di  cui  ai  punti  da  B4.1 a B4.4 gli enti in argomento  dovranno  produrre richiesta avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato C).  Gli  enti  di  tabella  B  titolari di contabilita' speciali aperte presso  le sezioni di tesoreria provinciale procederanno diversamente da  quanto  precisato  per  gli  enti  di tabella B titolari di conti correnti  presso  la tesoreria centrale alla emissione di un apposito ordinativo  di  prelevamento  con  l'indicazione  della  modalita' di estinzione. Tale ordinativo dovra' essere accompagnato dalla distinta di  versamento  (mod.  124T) recante l'indicazione del codice fiscale dell'ente  versante.  La  distinta  non  deve  essere  vistata  dalla ragioneria provinciale dello Stato.    E'  inoltre da sottolineare che, ai fini del rispetto dei termini stabiliti per il versamento delle ritenute, si tiene conto della data in  cui  viene  registrata  l'operazione di prelevamento dal conto di tesoreria statale dell'ente versante.    E'  in  fine  da precisare che, sia per gli enti di tabella A che per  quelli  di  tabella  B, non e' consentito il versamento mediante conto corrente postale e che i rimborsi di somme erroneamente versate dovranno  essere  richiesti  direttamente  agli  enti intestatari dei conti sui quali le somme stesse sono indebitamente affluite.      Roma, 6 febbraio 2001                        Il Ragioniere generale dello Stato                                     Monorchio  |  
|   |      Conti di tesoreria statale sui quali devono affluire i versamenti afferenti  dagli  enti  pubblici,  assoggettati  a  tesoreria  unica, titolari  di  contabilita'  speciali  aperte  presso  le  sezioni  di                       tesoreria provinciale.                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
|   |                                                             Allegato A                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
|   |                                                             Allegato B                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
|   |                                                             Allegato C                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
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