Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. 7 |
Modalita' di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. |
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Agli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica (tabelle A e B annesse alla legge n. 720/1984) Ai tesorieri degli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica Alla Banca d'Italia - amministrazione centrale - servizio rapporti con il tesoro Ai dipartimenti provinciali del tesoro - ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretariato generale Alla Corte dei conti - segretariato generale All'Associazione bancaria italiana
L'art. 34, comma 3, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, siano riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Gli enti inclusi nelle citate tabelle A e B sono quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 1999), ivi compresi gli enti successivamente inclusi - in attesa di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento - con specifici atti amministrativi. A) per gli enti di tabella A si precisa quanto segue: A1 le ritenute operate a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche vanno versate al bilancio dello Stato con imputazione al Capo VI, capitolo 1023, art. 3; A2 le ritenute operate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF vanno versate alle contabilita' speciali di girofondi accese presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato e intestate alle regioni interessate; A3 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF spettanti agli enti locali del territorio nazionale esclusi quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate: A3.1 dagli enti che operano nell'ambito della provincia di Roma alla contabilita' speciale n. 1903 intestata al "Ministero dell'interno - Direzione centrale finanza locale - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-succursale; A3.2 dagli enti che operano nel restante territorio nazionale alla contabilita' speciale di girofondi n. 4050 intestata al "Ministero dell'interno - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; A4 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF spettanti agli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate: A4.1 sulla contabilita' speciale n. 1904 intestata alla "regione Valle d'Aosta - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Aosta per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione; A4.2 sulla contabilita' speciale n. 1905 intestata alla "regione Friuli-Venezia Giulia - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trieste per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione; A4.3 sulla contabilita' speciale n. 1906 intestata alla "provincia autonoma di Trento - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trento per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia autonoma; A4.4 sulla contabilita' speciale n. 1907 intestata alla "provincia autonoma di Bolzano - addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia autonoma. I versamenti di cui ai precedenti punti da A2 a A4.4 affluiscono agli enti destinatari: 1) con operazioni di giroconto nei casi in cui le contabilita' di destinazione risultino accese presso la stessa sezione di tesoreria della contabilita' di provenienza; 2) con operazioni di trasferimento fondi nei casi in cui le contabilita' di destinazione non risultino accese presso la stessa sezione di tesoreria. Gli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia (province, comuni, comunita' montane e consorzi) che non sono piu' titolari di contabilita' speciali di tesoreria unica - ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38) - continuano a versare le ritenute con la procedura sinora adottata. Si precisa che gli enti ai quali si applica il criterio di prioritario utilizzo delle entrate proprie - previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dall'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovranno utilizzare prioritariamente dette entrate per effettuare i versamenti delle ritenute presso la competente sezione di tesoreria. Per procedere ai versamenti il tesoriere dell'ente dovra' produrre alla competente sezione di tesoreria provinciale l'apposito modello 61-bis TP, in duplice copia, unitamente alla distinta di versamento (mod. 124T), recante l'indicazione del codice fiscale dell'ente versante. La distinta non deve essere vistata dalla ragioneria provinciale dello Stato; B) per gli enti di tabella B che hanno il conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato si fa presente quanto segue: B1 le ritenute operate a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche vanno versate al bilancio dello Stato con imputazione al Capo VI, Capitolo 1023, art. 3; per tale versamento gli enti suddetti dovranno avanzare richiesta al - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - Ufficio XII, avvalendosi del fac-simile, di cui all'allegato A); B2 le ritenute operate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF vanno versate ai conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati alle regioni interessate; per tali versamenti gli enti suddetti dovranno produrre richiesta come per il precedente punto B1) avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato B); B3 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'Irpef spettanti agli enti locali del territorio nazionale, esclusi quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate alla contabilita' speciale n. 1903 intestata al "Ministero dell'interno - Direzione centrale finanza locale addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma succursale; per tali versamenti gli enti in questione dovranno produrre richiesta avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato C); B4 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF spettanti agli Enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate: B4.1 sulla contabilita' speciale n. 1904 intestata alla "regione Valle d'Aosta addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Aosta per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione; B4.2 sulla contabilita' speciale n. 1905 intestata alla "regione Friulia-Venezia Giulia, addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trieste per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione; B4.3 sulla contabilita' speciale n. 1906 intestata alla "provincia autonoma di Trento, addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trento per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia sutonoma; B4.4 sulla contabilita' speciale n. 1907 intestata alla "provincia autonoma di Bolzano addizionale IRPEF enti locali" accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia autonoma. Per i versamenti di cui ai punti da B4.1 a B4.4 gli enti in argomento dovranno produrre richiesta avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato C). Gli enti di tabella B titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale procederanno diversamente da quanto precisato per gli enti di tabella B titolari di conti correnti presso la tesoreria centrale alla emissione di un apposito ordinativo di prelevamento con l'indicazione della modalita' di estinzione. Tale ordinativo dovra' essere accompagnato dalla distinta di versamento (mod. 124T) recante l'indicazione del codice fiscale dell'ente versante. La distinta non deve essere vistata dalla ragioneria provinciale dello Stato. E' inoltre da sottolineare che, ai fini del rispetto dei termini stabiliti per il versamento delle ritenute, si tiene conto della data in cui viene registrata l'operazione di prelevamento dal conto di tesoreria statale dell'ente versante. E' in fine da precisare che, sia per gli enti di tabella A che per quelli di tabella B, non e' consentito il versamento mediante conto corrente postale e che i rimborsi di somme erroneamente versate dovranno essere richiesti direttamente agli enti intestatari dei conti sui quali le somme stesse sono indebitamente affluite. Roma, 6 febbraio 2001 Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio |
| Conti di tesoreria statale sui quali devono affluire i versamenti afferenti dagli enti pubblici, assoggettati a tesoreria unica, titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale. ----> Vedere Tabella <---- |
| Allegato A ----> Vedere Tabella <---- |
| Allegato B ----> Vedere Tabella <---- |
| Allegato C ----> Vedere Tabella <---- |
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