| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. 6 |  
| Circolare  concernente  il  "Patto  di stabilita' interno" per l'anno 2001  per  le  province  e  i comuni. Art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |  
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          Alle Province          Ai Comuni            e, per conoscenza:          Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Segretariato          generale          Al   Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  della          finanza locale          All'A.N.C.I.          All'U.P.I.          Alla Corte dei conti - Segretariato generale          Alla Cassa depositi e prestiti
  Premessa.  Com'e'  noto, l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria  2001)  ha delineato per il 2001 delle regole di bilancio per  le  regioni,  le  province  e  i  comuni per far concorrere tali autonomie  alla  politica  di  risanamento della finanza pubblica; in proposito  sono  state modificate alcune delle disposizioni contenute nell'art.  28,  comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art.  30,  comma  1,  della legge n. 488 del 1999 concernenti il "patto di stabilita' interno".  Le maggiori   innovazioni,   rispetto  alla  normativa  precedente, interessanti le province e i comuni possono cosi' riassumersi:    a) ridefinizione  del  metodo  di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2001 (art. 53, comma 1, lettera a);    b) esclusione  dal  calcolo del saldo finanziario delle entrate e delle  spese  correlate  con modifiche legislative (art. 53, comma 1, lettera c);    c) esclusione  dal  "patto  di stabilita' interno" dei comuni con popolazione  inferiore a 5.000 abitanti, a partire dal 2001 (art. 53, commi 4 e 7).  Nel   fornire   interpretazioni   in   linea  con  la  "ratio"  del legislatore,  si  impartiscono direttive per ciascuno dei punti sopra indicati. A. Ridefinizione  del  metodo  di  calcolo per il saldo programmatico 2001.  L'art.  53,  comma  1,  lettera  a),  modifica, semplificandole, le modalita'  per  il  calcolo  del  saldo programmatico a cui pervenire nell'anno  2001:  si  deve,  infatti, prendere a riferimento il saldo finanziario  dell'esercizio  1999 e aumentarlo o diminuirlo del 3 per cento,  a  seconda  che  tale  saldo sia, rispettivamente, negativo o positivo.  Circa  il  computo  del  saldo  programmatico 2001, gli enti locali dovranno procedere nel seguente modo: A.1 Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 1999.  Come  disposto dal comma 1, lettera a), dell'art. 53, le province e i  comuni  devono  approvare, con le stesse procedure di approvazione del  bilancio  di previsione (si veda in merito il chiarimento di cui al  successivo  punto  D.1), i prospetti dimostrativi del computo dei saldi  finanziari  1999  e  2001  rilevanti  ai  fini  del  "patto di stabilita'  interno",  distintamente  per  le  gestioni di cassa e di competenza.  Tali  prospetti,  predisposti  dagli  enti,  dovranno  riportare le indicazioni  di  tutte  le  voci  necessarie per il computo del saldo finanziario contenute negli allegati C, D o E (a seconda della classe di  popolazione  di  riferimento) alla circolare dello scrivente n. 4 del 4 febbraio 2000, opportunamente aggiornati nell'indicazione degli anni  di  riferimento  dei dati posti a confronto (dati relativi agli esercizi 1999 e 2001).  Per la compilazione di tali prospetti restano valide le indicazioni di  cui  all'allegato  n.  1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica  del  1o agosto  2000. Peraltro,  nella  determinazione  delle  entrate  e  delle  spese con carattere   di  eccezionalita',  dovra'  tenersi  conto  anche  delle indicazioni  in  merito  alle entrate e spese correlate con modifiche legislative,  di  cui  al  comma  1, lettera c), dell'art. 53, meglio specificate al successivo punto B.  Il  saldo finanziario dell'esercizio 1999 (lettera "S" colonna 1999 -  degli  allegati  C, D o E) da utilizzare per la determinazione del saldo  programmatico  2001  dovra'  determinarsi  sulla  base di tali prospetti, opportunamente rettificati, come sopra indicato, per tener conto  delle  modifiche legislative, sia per la gestione di cassa che per la gestione di competenza. A.2 Calcolo del saldo programmatico 2001.  Tale saldo deve essere pari:    per  gli  enti  con  saldo  finanziario  1999  negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto A.1) aumentato del 3 per cento;    per  gli  enti  con  saldo  finanziario  1999  positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto A.1) diminuito del 3 per cento. A.3 Dati di cassa.  Come  previsto  dal  comma  1,  lettera a), dell'art. 53, i dati di cassa  per  l'anno  1999  dovranno  essere ricostruiti sulla base dei conti  consuntivi  o  dei  verbali  di chiusura; per il 2001, invece, dovranno  essere  effettuate  previsioni  di  cassa  solo  sui grandi aggregati  di bilancio, la cui individuazione e' rimessa, in mancanza di  precisi  riferimenti  normativi,  al  singolo  ente  (ad esempio: potrebbe  essere  utilizzata,  per  le  entrate,  una ripartizione in categorie e, per le spese, in aggregati significativi). A.4 Dati di competenza.  Come  previsto  dal  comma  1,  lettera a), dell'art. 53, i dati di competenza  per  gli  anni  1999 e 2001 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale.  Al riguardo, si sottolinea che, in alcuni casi, il riferimento alle previsioni  iniziali  del  bilancio  1999  potrebbe non consentire un confronto  omogeneo con la situazione finanziaria reale in quanto, in sede  di  predisposizione  del bilancio di previsione, molti enti non hanno tenuto conto di alcune poste, perche' non in grado di valutarne gli  effetti  finanziari:  tipico  e'  l'esempio,  per  le  province, dell'iscrizione o meno nel bilancio di previsione iniziale 1999 degli stanziamenti    per   l'imposta   sulle   assicurazioni   contro   la responsabilita'  civile.  In  questo  caso, o in tipologie simili, la normativa  deve comunque interpretarsi nel confronto tra informazioni quanto  piu'  possibile  omogenee ricorrendo, ove necessario, al dato degli  stanziamenti cosi' come determinati da ulteriori variazioni di bilancio. B. Esclusione  delle  entrate  e  delle spese correlate con modifiche legislative.  L'art.  53, comma 1, lettera c), stabilisce che nel confronto tra i saldi  1999  e  2001 non siano computate entrate e spese per le quali siano   intervenute   modifiche   legislative   di   trasferimento  o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.  A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare per tali fattispecie:    le   entrate   derivanti   dalla   compartecipazione  al  gettito dell'IRAP,  in  applicazione  dell'art.  11,  comma  1,  del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;    le maggiori  entrate  per  le  province  e per i comuni derivanti dall'addizionale  sui  consumi  di energia elettrica, in applicazione dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;    le  spese  per le retribuzioni del personale A.T.A., il cui onere e'  stato assunto a carico del bilancio statale in applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124;    gli  oneri  previsti  per  l'esercizio  delle  funzioni svolte in attuazione  della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le risorse finanziarie individuate  dai  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri emanati  ai  sensi  della  predetta  legge  n.  59  del  1997  e  dei conseguenti decreti legislativi.  In  considerazione del fatto che tali poste trovano una sostanziale corrispondenza  nella  definizione data per le entrate e le spese che rivestono  carattere  di  eccezionalita'  (definizione  rilevabile al punto  1.3. del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  del  1o agosto 2000, in cui "non si dovra' far  riferimento  a  tutte  quelle  risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuita'") si ritiene che le entrate e  le  spese di cui alla lettera c) del comma 1 del predetto art. 53, da  non considerare ai fini del computo del saldo programmatico 2001, possano  essere  inserite,  rispettivamente,  alle  lettere "L" e "Q" degli  allegati  C,  D  o  E  relativi  al monitoraggio del "patto di stabilita' interno". C. Esclusione  dal  "patto  di  stabilita'  interno"  dei  comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a partire dal 2001.  Il  Parlamento,  in  fase  di  approvazione della legge finanziaria 2001,  ha  stabilito,  all'art. 53, comma 4, che le regole di calcolo del  saldo finanziario 2001, di cui alla precedente lettera A, non si applichino  ai  comuni  con  popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tale disposizione va, pero', integrata con quella stabilita dal comma 7 dello stesso art. 53, in cui si prevede che non e' piu' applicabile il  criterio  di  calcolo  dei  saldi programmatici 2001, 2002 e 2003 previsto  dal comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000).  Pertanto, dal combinato disposto dei due commi citati deriva che, a partire  dal  2001,  i  comuni  con  popolazione  inferiore  ai 5.000 abitanti   non  sono  piu'  soggetti  alle  disposizioni  riguardanti l'obiettivo  della  riduzione  del  disavanzo  rilevante  ai fini del "patto   di  stabilita'  interno".  Restano,  invece,  in  vigore  le disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, della legge n. 448 del 1998 relative   all'obiettivo  di  riduzione  del  rapporto  debito/PIL  e all'estinzione   anticipata  dei  prestiti  contratti  con  la  Cassa depositi e prestiti.  Si  ribadisce,  inoltre,  che  i comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  sono  comunque  tenuti,  qualora  non  abbiano  gia' provveduto,  all'invio  dell'allegato  E  alla  circolare  n.  4  del 4 febbraio   2000,   contenente  le  riscossioni  e  i  pagamenti  al 31 dicembre  1999  e  2000,  agli uffici delle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. D. Ulteriori disposizioni. D.1  Efficacia  delle  "regole  di  bilancio"  sull'approvazione  dei bilanci di previsione 2001.  Anche  per  l'anno 2001 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata  il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell'interno  e  dello scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo  della legittimita' delle norme del "patto" sull'approvazione delle deliberazioni di bilancio degli Enti.  Si  ritiene  utile,  altresi',  precisare  che  l'approvazione  dei prospetti dimostrativi del computo del disavanzo 1999 e 2001, in base al  comma  1,  lettera  a),  dell'art.  53,  deve avvenire attraverso approvazione  consiliare,  cosi'  come  previsto  per  il bilancio di previsione.   Qualora  il  bilancio  sia  stato  gia'  deliberato,  i prospetti  dimostrativi  dei  saldi  finanziari  1999 e 2001 potranno essere  approvati  con  il primo utile provvedimento di variazione di bilancio. D.2 Monitoraggio.  Ai  fini  del  monitoraggio  del  "patto di stabilita' interno", le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare,  con le stesse direttive impartite ai punti 7.2.1., 7.2.2. e 7.2.3.  della citata circolare n. 4 del 4 febbraio 2000, gli allegati "C",  "C1",  "D" o "E" (per i soli comuni da 5.000 a 15.000 abitanti) alla  suddetta circolare n. 4 del 2000, riportando il confronto tra i dati  2000  e  2001: si deve, pertanto, rettificare negli allegati il riferimento agli anni.  Nella  determinazione  delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalita' dovra' tenersi altresi' conto delle indicazioni di cui al precedente punto B.  Per   la   determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da considerare  ai  fini  dei vari adempimenti connessi con il "patto di stabilita'  interno",  si applica il criterio previsto dall'art. 110, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995  e successive modificazioni  e  integrazioni  (popolazione residente calcolata alla fine  del  penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2001, quella al 31 dicembre 1999). D.3 Riduzione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.  Si  ritiene  utile  segnalare  che il comma 8 del citato art. 53 ha modificato  parzialmente  il primo periodo del comma 6, dell'art. 30, della legge n. 488 del 1999, precisando che la riduzione del tasso di interesse  sui  mutui  della  Cassa depositi e prestiti e' concessa a partire  dal  2001,  nel  caso  in  cui l'obiettivo programmatico del "patto"  sia stato raggiunto nel 2000, distintamente per il complesso delle province e per il complesso dei comuni.  Tale  modifica  e'  stata  introdotta  nel decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica previsto dal comma  7, dell'art. 30, della legge n. 488 del 1999 che e' in fase di predisposizione ed emanazione. E. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.  Le   numerose  innovazioni  introdotte  nel  "patto  di  stabilita' interno"  per  l'anno  2001  potrebbero  generare da parte degli enti locali  una  serie  di  richieste  di  chiarimenti  che, per esigenze organizzative  e  di  razionalita'  del  lavoro di questo ufficio, e' necessario  pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:    Ministero  del  tesoro  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  I.Ge.P.A.  - Ufficio II, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, fax: 06/47613522 - 4814027, e-mail:pattostabtesoro.it  A  dette  richieste  verra'  risposto  sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.  Relativamente  alle problematiche di carattere generale di maggiore rilevanza verranno informate anche le associazioni degli enti locali.    Roma, 6 febbraio 2001                        Il Ragioniere generale dello Stato:                                     Monorchio  |  
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