Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Carciofo romanesco del Lazio", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Indicazione Geografica Protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Carciofo romanesco, con sede in Roma, via Fabio Massimo, 72, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come Indicazione geografica protetta che, tra l'altro, prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota prot. n. 60298 del 26 gennaio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Carciofo romanesco, intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, esonerando espressamente lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio", come Indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio" secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. l, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Carciofo romanesco del Lazio".
 
Art. 2.
La denominazione "Carciofo romanesco del Lazio" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) 2081/92 che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio", come Indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2001
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
(I.G.P.) "CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO".

Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo romanesco del Lazio" e' riservata al carciofo (Cynara scolymus L.) di tipo romanesco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione
Le cultivar di "Carciofo romanesco del Lazio" da inserire nella piattaforma varietale vengono di seguito descritte:
"Castellammare" e relativi cloni.
a) Caratteristiche morfologiche:
pianta: taglia media o grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai cm 30, portamento espanso, attitudine pollonifera media;
foglia: colore verde scuro, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media;
capolino principale: sferico, compatto, con caratteristico foro all'apice, dimensioni grandi, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo di grosso spessore.
b) Caratteristiche produttive:
capolini per pianta: produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, 5-8 capolini per utilizzazione conserviera;
epoca di produzione: precoce con inizio gennaio.
"Campagnano" e relativi cloni.
a) Caratteristiche morfologiche:
pianta: taglia grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai 50 cm, portamento molto espanso, attitudine pollonifera scarsa;
foglia: colore verde cinerino, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media;
capolino principale: sferico, compatto con caratteristico foro all'apice, dimensioni molto grandi, brattee esterne con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo, di grosso spessore.
b) Caratteristiche produttive:
capolini per piante: produzione media circa 8-10 capolini per pianta per consumo fresco e 4-5 per utilizzazione conserviera;
epoca di produzione: tardiva, con inizio marzo-aprile.
Art. 3.
Zone di produzione
La zona di produzione e' limitata ad alcune aree delle province di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine del prodotto
Il carciofo nelle campagne laziali e' conosciuto sin da epoca romana, probabilmente gia' gli etruschi raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione e' praticata in tutte le zone di cui all'art. 3 da oltre 30 a oltre 50 anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in varie zone. A Ladispoli da oltre 50 anni viene festeggiato il carciofo romanesco, altre sagre del carciofo romanesco si tengono a Campagnano e Sezze, per citare solo le piu' importanti.
Il carciofo romanesco si e' adattato splendidamente alle condizioni pedoclimatiche laziali aiutato anche dalle caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si e' radicato fortemente nella cultura gastronomica della regione con tantissime ricette e utilizzi culinari e ha assunto negli anni una rilevante importanza economica.
Art. 5.
Metodo di produzione Preparazione del terreno ed impianto.
Lavorazione principale: ad una profondita' di 50-60 cm con aratura o rippatura seguita da una lavorazione superficiale; tale operazione deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfo-potassici ed eventualmente del fertilizzante organico.
Data di impianto: da agosto a ottobre.
Distanza di impianto minima e massima da adottare: m 1-1,60 tra le file, m 0,80-1,20 sulla fila.
Analisi del terreno: obbligatorie per nuovi impianti.
Irrigazione.
Al fine di anticipare il risveglio vegetativo, si possono effettuare interventi irrigui a partire da agosto.
A fine inverno sono consentiti interventi di soccorso solo in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente asciutte. In generale, sono sufficienti dai tre ai cinque interventi irrigui di 300-350 mc/ha/turno.
Operazioni colturali.
La dicioccatura puo' essere manuale o meccanica.
Al fine di reintegrare la sostanza organica nel terreno e' obbligatorio lasciare i residui colturali sul terreno previa sminuzzamento e interramento.
Le piante infette da patogeni (verticillium spp., fusarium e nemotodi galligeni) devono essere accuratamente allontanate dal campo e bruciate.
La scarducciatura si effettua solitamente tra la seconda e la terza decade di settembre e tra novembre e dicembre.
Per il "Carciofo romanesco del Lazio" viene allevato un solo carduccio per pianta.
Sono vietati i trattamenti con fitoregolatori.
Modalita' di raccolta e resa produttiva.
La raccolta si effettua a mano, scalarmente e con modalita' diversa in relazione al tipo di presentazione al mercato (art. 6).
L'epoca di raccolta inizia in gennaio e potra' protrarsi fino a maggio.

DURATA E AVVICENDAMENTO DELLA CARCIOFAIA E CARATTERISTICHE
QUALITATIVE.

La permanenza della carciofaia in campo non deve superare i quattro anni, si dovra' inoltre effettuare un avvicendamento triennale.
Il "Carciofo romanesco del Lazio" ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;
diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette;
colore da verde a violetto;
forma di tipo sferico.
Le altre caratteristiche qualitative del prodotto devono rispondere alle "Norme di qualita'" previste dal regolamento CEE 58/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esclusione della categoria "2" prevista dalle stesse norme di qualita'. Per il consumo locale tradizionale e' consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del "Carciofo romanesco del Lazio" in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza (regolamento CEE 448/97 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La verifica della provenienza del prodotto e del legame con l'ambiente di produzione verra' effettuata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, che gestira' un apposito elenco di produttori dell'I.G.P. "Carciofo romanesco del Lazio".
Art. 7.
Organismo di controllo
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92 sara' effettuato attraverso "Agroqualita'" organismo certificatore con sede in Roma, via Montebello n. 8, in conformita' alle vigenti norme in materia.
Art. 8.
Etichettatura
Oltre alla denominazione di cui all'art. 1 e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nei comuni di cui all'art. 3 e dai quali effettivamente proviene il carciofo con la indicazione geografica protetta.
Il marchio dovra' essere riprodotto cosi' come depositato con una scritta concentrica esterna verde in campo giallo riportante la seguente dicitura: "Carciofo romanesco del Lazio"; e in basso in nero "I.G.P.". Al centro la figura di un capolino di carciofo in campo rosa tendente all'arancio.
Imballaggio: confezioni sigillate ricoperte con rete di plastica o foglio di plastica trasparente.
Il marchio verra' apposto lateralmente nella confezione. Nel caso di vendita in mazzi verra' inserito in una fascia che avvolge gli stessi.
 
Allegato
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