Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 7 dicembre 2000 |
Norme sanitarie per l'importazione di lepri destinate al ripopolamento. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli su prodotti e animali in provenienza dai Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1996; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 1o dicembre 1988, recante divieto d'importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 1988, n. 300; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 novembre 1997, relativo alla determinazione dei contributi veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Tenuto conto del parere espresso dal centro di referenza per la tularemia della sezione provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna in merito ai controlli per tularemia; Tenuto conto del parere espresso dal centro di referenza per la brucellosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in merito ai controlli per la brucellosi; Considerato che sulla base dei risultati degli accertamenti sierologici e virologici eseguiti sulle lepri importate da Paesi terzi e del parere espresso dal laboratorio di referenza dell'OIE per le malattie emorragiche dei lagomorfi relativo allo stato zoosanitario dei Paesi terzi abituali fornitori di lepri da ripopolamento, e' necessario emanare una disciplina organica in materia; Considerato che, limitatamente alle lepri provenienti da Paesi del Sud America, l'origine geografica degli animali, comparata con le condizioni esistenti in Italia quale area di destinazione, comporta uno sfasamento climatico-stagionale tale da causare una diminuzione delle capacita' di resistenza e adattamento degli stessi animali che ne compromette il benessere, come da parere espresso con nota n. 7068/T- A37 del 2 dicembre 1999 dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; Decreta: Art. 1. 1. L'importazione da Paesi terzi di partite di lepri vive da ripopolamento, d'ora in avanti denominate lepri, e' soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanita' su richiesta delle aziende iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2, effettuata in conformita' a quanto previsto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del citato Ministero. L'autorizzazione ha validita': a) di sei mesi, a decorrere dalla data di rilascio, per le lepri provenienti dai Paesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1; b) dal 1o aprile al 30 maggio di ogni anno, per le lepri provenienti dai Paesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non comprende ne' sostituisce eventuali altri provvedimenti, amministrativi, in particolare quelli previsti dall'art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. |
| Art. 2. 1. Ferme restando le prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, per cio' che concerne il benessere degli animali durante i trasporti e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, per cio' che concerne i controlli veterinari nelle importazioni da Paesi terzi, le lepri, per essere importate, devono: a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme: 1) al modello di cui all'allegato I al presente decreto se provenienti da Paesi dell'Europa dell'est; 2) al modello di cui all'allegato II al presente decreto se provenienti da Paesi del Sud America; b) essere presentate in lotti settimanali, ciascuno costituito da un numero massimo d'animali non superiore a quello consentito dalla capacita' ricettiva settimanale dell'azienda di destinazione. 2. La capacita' ricettiva settimanale dell'azienda deve essere indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, quale condizione per il rilascio. 3. La presenza nella azienda di cui al comma 1, lettera b), di un numero di animali superiore alla sua capacita' ricettiva settimanale e' di impedimento all'introduzione in detta azienda di successive partite o ulteriori lotti di una stessa partita. |
| Art. 3. 1. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico ogni partita di lepri presentata all'importazione allo scopo di accertare il generale stato di salute e l'eventuale presenza di sintomi riconducibili alla sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonche' di una percentuale di mortalita' superiore al 5% sul numero complessivo degli animali costituenti la partita. 2. Qualora l'esame clinico di cui al comma 1: a) non evidenzi alcuna anomalia, la partita e' inviata all'azienda di destinazione indicata nell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, previa comunicazione telegrafica o via fax dell'inoltro al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio; b) evidenzi la presenza di animali con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose della specie ovvero di una mortalita' superiore al 5%, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero: 1) invia, nel piu' breve tempo possibile, gli animali rinvenuti morti al piu' vicino Istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte, con particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS ed alla ricerca batteriologica della Francisella tularensis (tularemia), in entrambi i casi utilizzando metodologie previste dall'OIE; 2) inoltra i restanti animali costituenti la partita in vincolo sanitario, disponendone l'isolamento presso l'azienda di destinazione in attesa degli esiti degli accertamenti di cui al numero 1), e comunica, in via telegrafica o fax, al servizio veterinario dell'ASL nel cui territorio rientra l'azienda di destinazione, le misure adottate. 3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale comunica via fax gli esiti degli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), al Ministero della sanita' e al servizio veterinario dell'ASL nel cui territorio rientra l'azienda di destinazione; in attesa di tale comunicazione e' vietato immettere in liberta' le lepri. 4. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che, in sede di controllo all'importazione, constati una mortalita' anche inferiore alla percentuale indicata al comma 1, invia gli animali morti al piu' vicino Istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause. |
| Art. 4. 1. Le partite di lepri devono essere sottoposte, presso le aziende di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno 24 ore durante il quale il servizio veterinario della ASL competente per territorio puo' effettuare accertamenti di laboratorio mediante esame sierologico nei confronti dell'EBHS e della brucellosi con prelievo ematico su una percentuale non superiore al 5% degli animali che compongono la partita; tali accertamenti, a carattere conoscitivo, non precludono la immissione in liberta' degli animali costituenti la partita. 2. Qualora sulle partite di cui al comma 1, il servizio veterinario della ASL riscontri una percentuale di animali morti superiore al 5% o animali con sintomi di malattie contagiose della specie, dispone il sequestro dell'intera partita e l'invio degli animali morti all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio per l'accertamento delle cause, con particolare riferimento alla ricerca virologica per EBHS e batteriologica per la Francisella tularensis (tularemia). 3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2: a) risulti la presenza della Francisella tularensis (tularemia), il servizio veterinario della ASL dispone l'abbattimento e distruzione dell'intera partita senza indennizzo da parte dello Stato; b) risulti la presenza dell'EBHS, il servizio veterinario dell'ASL dispone il sequestro della partita e, in via tra loro alternativa, tenuto conto delle strutture presenti in allevamento e del parere dell'allevatore: 1) l'abbattimento dell'intera partita, senza indennizzo da parte dello Stato; 2) l'isolamento dell'intera partita all'interno dell'allevamento in appositi recinti, per almeno una settimana a decorrere dall'ultimo decesso di animali per EBHS; durante il periodo di isolamento nessun'altra partita di animali della stessa specie puo' essere introdotta in allevamento; c) non si riscontri la presenza di Francisella tularensis (tularemia) o di EBHS, gli animali costituenti la partita possono essere immessi in liberta'. |
| Art. 5. 1. Ferme restando le modalita' di immissione in liberta' delle lepri nonche' le prescrizioni contenute in eventuali piani di controllo nei confronti di malattie trasmissibili della specie, stabilite dalle normative regionali e delle province autonome, i responsabili dell'immissione in liberta' delle lepri devono: a) immettere in liberta' gruppi di lepri del medesimo Paese terzo di origine, evitando il mescolamento di soggetti di diversa origine; b) inviare, nel piu' breve tempo possibile, ogni lepre rinvenuta morta al piu' vicino Istituto zooprofilattico sperimentale, per l'accertamento delle cause, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente sull'area di lancio. 2. Qualora l'immissione in liberta' delle lepri debba avvenire in un territorio rientrante nella competenza di una ASL diversa da quella presso la quale sono giunte le lepri importate, il servizio veterinario di quest'ultima ASL comunica l'inoltro degli animali al servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio nel quale saranno immessi in liberta', per la predisposizione della vigilanza veterinaria; ogni partita di lepri da immettere in liberta' deve essere accompagnata da copia conforme del certificato sanitario di origine degli animali e da una dichiarazione conforme a quella di cui all'allegato III al presente decreto compilata e sottoscritta in ogni sua parte da consegnarsi al servizio veterinario della ASL competente sull'area di immissione in liberta' degli animali. |
| Art. 6. 1. Ai fini degli accertamenti sanitari previsti dal presente decreto a salvaguardia del patrimonio zootecnico e del benessere animale, le aziende interessate all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, devono disporre di strutture e attrezzature conformi ai seguenti requisiti igienico-sanitari minimi: a) locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente areazione; b) disponibilita' di idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali; c) dotazione di reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri e adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione; d) presenza, in loco o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione degli animali morti; e) presenza di un locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri; f) capienza dei locali di stabulazione degli animali tale da contenere il numero di capi indicato nella istanza di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, commi 1, lettera b), e 2; g) locali o recinti idonei all'isolamento degli animali nel caso di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), numero 2). 2. Le aziende riconosciute idonee dai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome sulla base dei requisiti di cui al comma 1, sono da questi inserite in un apposito elenco da trasmettere, entro il 30 ottobre di ogni anno, al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1. |
| Art. 7. 1. Sono a carico degli importatori o loro mandatari le spese per gli accertamenti di laboratorio eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' quelle relative ai controlli veterinari all'importazione ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 novembre 1997. 2. L'inosservanza delle norme di cui al presente decreto comporta la denuncia all'autorita' giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione all'importazione. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 30 |
| Allegato I
CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE "DA PAESI DELL'EST EUROPA DI LEPRI VIVE DESTINATE ALL'ITALIA (1)
Paese esportatore: .... Ministero competente: .... Ufficio che rilascia il certificato: .... Numero degli animali: .... I. Identificazione degli animali: "gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (1). II. Provenienza degli animali: gli animali sono originari del Paese esportatore. III. Destinazione degli animali: gli animali sono spediti da: .... (luogo di spedizione) a: .... (luogo di destinazione) a mezzo di: .... (camion - aereo) (3) (4) Nome e indirizzo dello speditore: .... Punto probabile di passaggio della frontiera:.... (posto di frontiera) Nome e indirizzo del destinatario: .... IV. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato(3) certifica che gli animali sopraindicati: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia; b) nelle aree dove sono stati catturati non si sono registrati casi di: tularemia da almeno 12 mesi; rabbia da almeno 6 mesi; sindrome della lepre bruna europea ( EBHS) da almeno 3 mesi; c) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale; durante questo periodo il 10% degli animali sopraindicati e' stato sottoposto a controllo sierologico (5) per la sindrome della lepre bruna europea tramite il test ELISA; d) gli animali sopraindicati, se di eta' superiore agli otto mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della siero agglutinazione rapida con antigene rosa bengala per la brucellosi in data ....(5); e) la mortalita' durante il periodo di quarantena non ha superato il 5% del totale degli animali quarantenati e tutti gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad esame anatomo-patologico e virologico nei confronti della sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonche' ad accertamenti batteriologici per la tularemia (Froncisella tularensis) con risultati negativi(5). La validita' del presente certificato e' di dieci giorni dalla data del rilascio (6) Fatto a .... il ..... .... (nome in stampatello del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato) ........................................................... timbro e firma del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato ----------- (1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un stesso mezzo di trasporto, proveniente dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario. (2) La marca deve riportare la sigla internazionale (codice ISO) del Paese esportatore. (3) Cancellare la menzione inutile. (4) Per gli autocarri indicare il numero di targa, per gli aerei il numero del volo; (5) Copia dei referti di laboratorio deve essere allegata al certificato. (6) La data di rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico. |
| Allegato II
CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE DA PAESI DEL SUD AMERICA DI LEPRI VIVE DESTINATE ALL'ITALIA(1)
Paese esportatore: .... Ministero competente: .... Ufficio che rilascia il certificato: .... Numero degli animali: .... I. Identificazione degli animali: "gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (2). II. Provenienza degli animali: gli animali sono originari del Paese esportatore. III. Destinazione degli animali: gli animali sono spediti da: .... (luogo di spedizione) a: .... (luogo di destinazione) a mezzo di: .... (camion - aereo) (3) (4) Nome e indirizzo dello speditore: .... Punto probabile di passaggio della frontiera:.... (posto di frontiera) Nome e indirizzo del destinatario: .... IV. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato(3) certifica che gli animali sopraindicati: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia; b) nelle aree dove sono stati catturati non si sono registrati casi di: tularemia da almeno 12 mesi; rabbia da almeno 6 mesi; sindrome della lepre bruna europea (EBHS) da almeno 3 mesi; c) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale. Gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad accertamenti batteriologici per la Francisella tularensis con risultati negativi (5). d) gli animali sopraindicati, se di eta' superiore agli otto mesi, sono stati sottoposti con esito ncgativo alla prova della siero agglutinazione rapida con antigene rosa bengala per la brucellosi in data ....(5); La validita' del presente certificato e' di dieci giorni dalla data del rilascio(6). Fatto a .... il ..... .... (nome in stampatello del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato) ........................................................... timbro e firma del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato ------------ (1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un stesso mezzo di trasporto, proveniente dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario. (2) La marca deve riportare la sigla internazionale (codice ISO) dei Paese esportatore. (3) Cancellare la menzione inutile. (4) Per gli autocarri indicare il numero di targa, per gli aerei il numero del volo. (5) Copia dei referti di laboratorio deve essere allegata al certificato. (6) La data di rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico. |
| Allegato III ----> Vedere allegato nel formato PDF <---- |
|
|
|