Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 febbraio 2001
Differimento del termine stabilito per l'autoliquidazione del premio I.N.A.I.L. 2000-2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
Vista la delibera n. 5 del 7 febbraio 2001, adottata in via d'urgenza dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), da sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione, recante differimento dei termini stabiliti per l'autoliquidazione dei premi 2000/2001;
Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 febbraio 2001;
Decreta:
E' approvata la delibera presidenziale dell'I.N.A.I.L. n. 5 del 7 febbraio 2001, recante proroga al 23 marzo 2001 dei termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che, entro il 20 febbraio 2001, dovra' essere corrisposto, a titolo di acconto, un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000, in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.
La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2001
Il Ministro: Salvi
 
Allegato

DIFFERIMENTO DEL TERMINE STABILITO
PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2000/2001

Il presidente dell'I.N.A.I.L.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 1 dell'11 gennaio 2001, con la quale era stato differito al 16 marzo il termine stabilito per l'autoliquidazione dei premi, limitatamente all'anno 2001;
Vista la nota del Ministero del lavoro in data 30 gennaio 2001, con la quale e' stata rappresentata la necessita' che - per esigenze di tesoreria - sia previsto alla scadenza naturale del mese di febbraio, un versamento in acconto;
Preso atto dei risultati dei successivi contatti intervenuti con rappresentanti del Ministero del lavoro e del tesoro;
Visti gli artt. 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che ha disposto l'unificazione dei termini e delle modalita' per i pagamenti fiscali e contributivi al giorno 16 del mese di scadenza;
Ritenuta l'opportunita' di differire il termine per l'autoliquidazione 2000/2001 al 23 marzo 2001, prevedendo comunque il pagamento, entro il 20 febbraio, di un acconto pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000;
Verificata la compatibilita' del differimento del termine con le esigenze di liquidita' derivanti dalla gestione, ivi compreso l'assolvimento degli impegni assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1998, n. 48, ed, in particolare, l'art. 10;
Ravvisata l'esigenza di adottare il provvedimento richiesto dai Dicasteri vigilanti prima della prossima seduta del Consiglio dei Ministri, al quale il provvedimento stesso dovra' essere sottoposto per la conforme deliberazione;
Ritenuta l'urgenza di provvedere al riguardo avvalendosi della facolta' di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1997, gia' citato;
Delibera a modifica della precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 dell'11 gennaio 2001, di prorogare al 23 marzo 2001 i termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che entro il 20 febbraio 2001 dovra' essere corrisposto a titolo di acconto un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.
La presente deliberazione sara' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'emanazione del relativo decreto a norma di legge, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La presente deliberazione sara' altresi' sottoposta a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
Il presidente: Billia
 
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