| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 6 dicembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore di 151 lavoratori dipendenti dalla  S.c.  a  r.l. Orion, unita' di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia. (Decreto n. 29232). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Vista  l'istanza  della societa' S.c. a r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa,  in  data  6  agosto  1996,  che  unitamente  al contratto di solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  15  luglio 1996 stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 15 luglio 1996,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edile applicato - a 30 ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a 151 unita' su un organico complessivo di 476 unita';  Considerato  che  la  societa' successivamente al 20 aprile 1997 ha cessato il ricorso all'istituto della solidarieta' per le motivazioni indicate  nell'allegata  nota  del  14  aprile  1997, che costituisce anch'essa parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  comunque  che il predetto contratto e' stato stipulato al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  o  la dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
                                Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  limitatamente al periodo 15 luglio 1996-20 aprile 1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariare di cui  all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art  6,  comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede  in  Cavriago  (Reggio  Emilia),  unita' di Alessandria, Milano, Piacenza,  Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta  che  stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero massimo di lavoratori pari a 151 unita' su un organico complessivo di 476 unita'.  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 23375.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi' autorizzato  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l. Orion a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in premessa indicato, registrato dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 6 dicembre 2000 Il direttore generale: Daddi  |  
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