| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 6 dicembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti della  S.c.  a  r.l. Orion, unita' di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia. (Decreto n. 29230). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Vista  l'istanza  della societa' S.c. a r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa,  in  data  2  giugno  1997,  che  unitamente  al contratto di solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  14  aprile 1997 stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile 1997,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edile applicato - a 14 ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori pari a 141 unita', su un organico complessivo di 393 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione a la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  limitatamente  al  periodo  21  aprile 1997 al 20 aprile  1998,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione salariale  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,  nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l.  Orion,  con  sede  in  Cavriago (Reggio Emilia), e unita' di Alessandria,  Milano,  Piacenza e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore settimanali  a  14  ore  medie settimanali nei confronti di un numero massimo  di  lavoratori pari a 141 unita', su un organico complessivo di 393 unita'.  |  
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