| Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 30 novembre 2000 |  
| Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale  per  riorganizzazione  aziendale,  legge  n. 223/1991,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, unita' di Pomezia. (Decreto n. 29218). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;  Vista  l'istanza  della  ditta Radim S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori interessati;  Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 21 dicembre 1999  della  S.r.l.  Radim  laboratori  di ricerca e produzione nella Radim S.p.a.;  Considerato  che  i  lavoratori  in  forza alla Radim laboratori di ricerca  e produzione S.r.l. sono passati alla Radim S.p.a. a partire dal 21 dicembre 1999;  Vista la relazione ispettiva del 19 luglio 2000, dalla quale emerge che  per  il  periodo  2  novembre  1999-24  marzo  2000, nel reparto centralino  e  nel reparto servizi postali ha operato una societa' di servizi in luogo del personale di ruolo che e' stato posto in CIGS;  Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;  Visto il parere dell'organo competente per territorio;  Ritenuto,   per  quanto  sopra  rappresentato,  di  autorizzare  la corresponsione   del  citato  trattamento  sia  ai  lavoratori  della societa'   Radim   S.p.a.,  che  a  coloro  provenienti  della  Radim laboratori di ricerca e produzione S.r.l. incorporata dal 21 dicembre 1999 nella Radim S.p.a.;  Ritenuto di escludere da detto trattamento le unita' lavorative del reparto centralino e del reparto servizi postali;                              Decreta:                               Art. 1.  Per   le   motivazioni   in   premessa   riportate   ed  a  seguito dell'approvazione   del   programma  di  riorganizzazione  aziendale, intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, e' autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  in  favore  del  lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Radim,  con sede in Pomezia (Roma), unita' di Pomezia (Roma), per  un  massimo  di  29  unita'  lavorative,  per  il  periodo dal 4 settembre 1999 al 20 dicembre 1999.  Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 4 settembre 1999.  |  
|   |                                 Art. 2.  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e'  prorogata dal 21 dicembre 1999 al 3 marzo 2000, per un massimo di 35 unita' lavorative.  Istanza  aziendale presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 21 dicembre 1999.  |  
|   |                                 Art. 3.  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e'  prorogata dal 4 marzo 2000 al 3 settembre 2000, per un massimo di 35 unita' lavorative.  Istanza  aziendale  presentata  il 26 maggio 2000, con decorrenza 4 marzo 2000.  |  
|   |                                 Art. 4.  Sebbene  l'istanza  relativa al periodo del sopracitato art. 3, sia stata  presentata  fuori  termine  per  quanto stabilito dall'art. 7, comma  1,  della  legge  n. 236/1993, la decurtazione del trattamento prevista  dall'art.  7  della legge n. 164/1975 non e' applicabile in ottemperanza  a quanto recentemente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza  n.  2491/2000  ed  alla  successiva  decisione, da parte di questa   Amministrazione,   di   uniformarsi   all'ormai  consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.  |  
|   |                                 Art. 5.  Per  il periodo dal 2 novembre 1999 al 24 marzo 2000, devono essere escluse  dal  trattamento  straordinario di integrazione salariale le unita' lavorative addette al reparto centralino ed al reparto servizi postali.  L'Istituto  nazionale  per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 novembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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