Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 30 novembre 2000 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, unita' di Pomezia. (Decreto n. 29218). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta Radim S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 21 dicembre 1999 della S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione nella Radim S.p.a.; Considerato che i lavoratori in forza alla Radim laboratori di ricerca e produzione S.r.l. sono passati alla Radim S.p.a. a partire dal 21 dicembre 1999; Vista la relazione ispettiva del 19 luglio 2000, dalla quale emerge che per il periodo 2 novembre 1999-24 marzo 2000, nel reparto centralino e nel reparto servizi postali ha operato una societa' di servizi in luogo del personale di ruolo che e' stato posto in CIGS; Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento sia ai lavoratori della societa' Radim S.p.a., che a coloro provenienti della Radim laboratori di ricerca e produzione S.r.l. incorporata dal 21 dicembre 1999 nella Radim S.p.a.; Ritenuto di escludere da detto trattamento le unita' lavorative del reparto centralino e del reparto servizi postali; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa riportate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, con sede in Pomezia (Roma), unita' di Pomezia (Roma), per un massimo di 29 unita' lavorative, per il periodo dal 4 settembre 1999 al 20 dicembre 1999. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 4 settembre 1999. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 21 dicembre 1999 al 3 marzo 2000, per un massimo di 35 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 21 dicembre 1999. |
| Art. 3. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata dal 4 marzo 2000 al 3 settembre 2000, per un massimo di 35 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 2000, con decorrenza 4 marzo 2000. |
| Art. 4. Sebbene l'istanza relativa al periodo del sopracitato art. 3, sia stata presentata fuori termine per quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975 non e' applicabile in ottemperanza a quanto recentemente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491/2000 ed alla successiva decisione, da parte di questa Amministrazione, di uniformarsi all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. |
| Art. 5. Per il periodo dal 2 novembre 1999 al 24 marzo 2000, devono essere escluse dal trattamento straordinario di integrazione salariale le unita' lavorative addette al reparto centralino ed al reparto servizi postali. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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