Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 30 novembre 2000 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, unita' di Bari, Brindisi, Lecce, Milano, Roma, Taranto e Varese. (Decreto n. 29212). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Costruzioni edilizie industriali; Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 2000, con il quale e' stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, con sede in Bari, unita' di Bari, per un massimo di 42 unita' lavorative; Brindisi, per un massimo di 2 unita' lavorative; Lecce, per un massimo di 2 unita' lavorative; Milano, per un massimo di 8 unita' lavorative; Roma, per un massimo di 7 unita' lavorative; Taranto per un massimo di 2 unita' lavorative; Varese, per un massimo di una unita' lavorativa, per il periodo dall'11 ottobre 2000, al 10 aprile 2001, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 4 ottobre 1999, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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