Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO |
DECRETO 10 gennaio 2001, n. 9 |
Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale. |
|
|
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391 inerente "Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454"; Visto l'articolo 1, comma 4, del suddetto regolamento n. 454 del 1994, il quale dispone che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, l'Amministrazione del commercio con l'estero, con apposito regolamento, definisce i termini entro i quali devono compiersi le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra Amministrazione sia competente all'atto finale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le Unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 189/2000, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 novembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 21 dicembre 2000, prot. 46316;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1.
1. Le attivita' endoprocedimentali del Ministero del commercio con l'estero, nei procedimenti per i quali altra Amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito dalle tabelle allegate.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia aia sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1994, n. 168. - Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 391, inerente "Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302. - L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 454 del 1994, recita: "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118. - Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1999, n. 123. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 recita: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorita' sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
|
| Art. 2.
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante il Bollettino ufficiale ed il sito Internet del Ministero del commercio con l'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2001 Il Ministro: Letta
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 5 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
===================================================================== Procedimento |Fonte normativa |Unita' organica| Termine ===================================================================== Formulazione di un parere | | | alla Presidenza del | | | Consiglio dei Ministri - | | | Dipartimento affari | | | regionali - ai fini del | | | rilascio dell'atto | | | definitivo alla stessa | | | spettante in merito | | | all'attività promozionale | | | all'estero delle regioni |legge n. 59/1997| Divisione II |30 giorni
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
===================================================================== Procedimento | Fonte normativa |Unita' organica| Termine ===================================================================== Informazioni ed | | | elementi | | | valutazione | | | commerciale e | | | promozionale, | | | programmi | | | presentati dalle | | | 30 giorni dalla ditte con domanda| | | data di di finanziamento |legge n. 394/81 -| |ricevimento della alla SIMEST |Regolamento n. | | richiesta alla S.p.a. |467 del 22.9.1999| Divisione II | SIMEST S.p.a. --------------------------------------------------------------------- Parere alla |legge n. 394/81 -| | 30 giorni dalla SIMEST S.p.a. per|Regolamento n. | | richiesta della consolidamento |467 del 22.9.1999| Divisione II | SIMEST S.p.a. --------------------------------------------------------------------- Piano annuale | | | controlli |legge n. 394/81 -| | Entro il 31 programmi |Regolamento n. | | gennaio di finanziati |467 del 22.9.1999| Divisione II | ciascun anno --------------------------------------------------------------------- Parere alla | | | SIMEST S.p.a. per| | | gli aspetti | | | economico- | | | commerciali della| | | gara | | | internazionale |legge n. 304/90 -| | 30 giorni dalla (fase |Regolamento n. | | richiesta della istruttoria) |441/99, art. 7 | Divisione II | SIMEST S.p.a. --------------------------------------------------------------------- Controllo diretto| | | Entro la fine di in loco, | | | ciascun deliberato | | | trimestre, per i preventivamente | | | controlli da dal Comitato |legge n. 304/90 -| | effettuare nel agevolazioni |Regolamento n. | | trimestre Fondo 394 |441/99, art. 12 | Divisione II | successivo --------------------------------------------------------------------- |decreto | | |ministeriale | | Informazioni alla|23.3.2000, n. | | SIMEST S.p.a. |136, di | | sulla validità |attuazione del | | economica e |decreto | | commerciale |legislativo | | 30 giorni dalla dell'attività da |31.3.1998, n. | | data di finanziare e sui |143, art. 22, | |ricevimento della mercati esteri di|comma 5, lettere | | richiesta della destinazione |a) e h) | Divisione II | SIMEST S.p.a.
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
===================================================================== Procedimento | Fonte normativa |Unita' organica| Termine ===================================================================== Adempimenti | | | finalizzati alla | | | liquidazione | | | della pensione |decreto del | | provvisoria di |Presidente della | | reversibilità nei|Repubblica | | casi di decesso |29.12.1973, n. | | in servizio |1092, art. 158 | Divisione IV | 30 giorni --------------------------------------------------------------------- Adempimenti |decreto del | | finalizzati alla |Presidente della | | liquidazione del |Repubblica | | trattamento di |29.12.1973, n. | | buonuscita |1032 - legge | | E.N.P.A.S. |29.1.1994, n. 87 | Divisione IV | 60 giorni --------------------------------------------------------------------- Adempimenti |decreto del | |60 giorni ( dalla finalizzati alla |Presidente della | | acquisizione dei riliquidazione |Repubblica | | dati definitivi del trattamento |29.12.1973, n. | | sul trattamento di liquidazione |1032 - legge | | giuridico E.N.P.A.S. |29.1.1994, n. 87 | Divisione IV | economico) --------------------------------------------------------------------- |decreto del | | |Presidente della | |120 giorni (dalla |Repubblica | | data di |29.12.1973, n. | | acquisizione |1032 - legge | | della necessaria Adempimenti |29.1.1994, n. 87 | |documentazione da finalizzati al |- legge | | parte di enti, riscatto ai fini |24.12.1986, n. | | amministrazioni, previdenziali |958 | Divisione IV | etc.) |
|
|
|