Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 25 gennaio 2001 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007, settima e ottava tranche. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 22 settembre, 21 ottobre, 21 dicembre 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi. La provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del suddetto decreto ministeriale del 22 settembre 2000 e' stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 2000. La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1o febbraio 2001, non verra' corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta. |
| Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 2000, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2001. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 settembre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1o febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1o febbraio 2001. A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione. |
| Art. 5. Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2001 Il Ministro: Visco |
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