| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345 |  
| Ripubblicazione  del  decreto-legge  24  novembre  2000,  n.  345 (in Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000), coordinato  con  la  legge  di  conversione 26 gennaio 2001, n. 6 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 21 del 26 gennaio 2001), recante:    "Disposizioni    urgenti    in    tema    di   fondazioni lirico-sinfoniche", corredato delle relative note. |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge, integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.                           Trasformazione  1.  Gli  enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche assimilate,  gia'  disciplinati  dal titolo II, della legge 14 agosto 1967,  n.  800,  sono  trasformati  in  fondazione ed acquisiscono la personalita'  giuridica  di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della trasformazione.  Essa  e'  disciplinata, per quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto,  dal  decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.  3.  La  fondazione  e'  dotata  di  uno statuto che ne specifica le finalita',  con  riferimento  a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del  decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa puo' continuare ad   avvalersi   del   patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato.  Le disposizioni  dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999. 
                                                           Riferimenti normativi:              - La  legge  14  agosto  1967,  n.  800, recante "Nuovo          ordinamento  degli  enti lirici e delle attivita' musicali"          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,          n. 233.              - Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,          recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che          operano  nel  settore  musicale  in  fondazione  di diritto          privato"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio          1996, n. 161.              - Gli  articoli  3,  e  16  del  decreto legislativo 29          giugno 1996, n. 367, cosi' recitano:              "Art.   3   (Finalita'   delle  fondazioni).  -  1.  Le          fondazioni  di  cui  all'art.  1 perseguono, senza scopo di          lucro,  la  diffusione  dell'arte  musicale,  per quanto di          competenza la formazione professionale dei quadri artistici          e l'educazione musicale della collettivita'.              2. Per  il perseguimento dei propri fini, le fondazioni          provvedono  direttamente  alla  gestione  dei  teatri  loro          affidati,  conservandone  il patrimonio storico-culturale e          realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale          o  all'estero,  spettacoli  lirici, di balletto e concerti;          possono  altresi'  svolgere,  in  conformita'  degli  scopi          istituzionali,  attivita'  commerciali  ed accessorie. Esse          operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza          e nel rispetto del vincolo di bilancio".              "Art.  16  (Scritture  contabili  e  bilancio). - 1. La          fondazione,    anche    quando   non   esercita   attivita'          commerciali,  deve  tenere  i  libri  e  le altre scritture          contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.              2. Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto          secondo  le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del          codice civile, in quanto compatibili.              3. Il  Ministro  del  tesoro  puo'  stabilire specifici          schemi  di  bilancio  che  tengano  conio della particolare          attivita'  delle  fondazioni.  Puo'  disporre, altresi', in          rapporto  al  totale dell'attivo dello stato patrimoniale o          al  totale  del  valore della produzione e dei proventi del          conto  economico, che il bilancio, prima dell'approvazione,          sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di          revisione  iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo 1975, n. 136,          secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.              4. Il   bilancio   e'   approvato   dal   consiglio  di          amministrazione  nei  termini  previsti per le societa' per          azioni.              5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del          bilancio   deve   essere,   a  cura  degli  amministratori,          trasmessa  al  Ministero  del  tesoro  e  all'Autorita'  di          Governo  competente  in materia di spettacolo, e depositata          presso l'ufficio del registro delle imprese".              - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo 29          giugno 1996, n. 367, e' riportato nei riferimenti normativi          dell'art. 2.
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|   |                                 Art. 2.                             O r g a n i  1.   In  attesa  della  partecipazione  di  soggetti  privati  alle fondazioni  ai  sensi  e  nei  limiti  del  decreto  legislativo,  il consiglio  di  amministrazione delle medesime e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, opera con la nomina della maggioranza  dei  suoi componenti ed e' composto dal presidente della  fondazione,  individuato  ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi' individuati:    a) un  componente,  designato  dal  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali;    b) un  componente,  designato  dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;    c) due  componenti,  designati  dal  sindaco  del  comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera  m),  del  testo  unico  approvato con decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti  privati,  il  consiglio di amministrazione della fondazione conseguente  alla  trasformazione  dell'Accademia  nazionale di Santa Cecilia  e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.  2.  Lo  statuto  e'  eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione  di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale  partecipazione,  unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti  privati  che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si  applica  l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo  decreto  legislativo,  si  intendono riferiti alla predetta deliberazione.  3.  Nell'articolo 10,  comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo  sostituito  dal  seguente:  "Lo statuto prevede altresi' che possono  nominare  un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente    i    soggetti   privati   che,   come   singoli   o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre  anni  successivi  al  loro  ingresso nella fondazione un apporto annuo  non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali  per  la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con  riferimento  all'anno  in  cui  avviene  il  loro ingresso nella fondazione.".  4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente  decreto,  che  non  hanno  conseguito  la partecipazione di soggetti  privati,  secondo  le  modalita'  ed  i limiti previsti dal decreto  legislativo,  entro  il  31  luglio  2003,  ovvero hanno una partecipazione  inferiore  al  12 per cento dei finanziamenti statali per  la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato  non  puo'  subire  variazioni  in  aumento  fino all'esercizio successivo  a  quello  durante  il  quale  le  condizioni predette si realizzano. ((  Resta  fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239. )) 
                                                           Riferimenti normativi:              - L'art.   42,   comma   2,   lettera  m)  del  decreto          legislativo  18  agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali", cosi'          dispone:              "2. Il   consiglio   ha   competenza  limitatamente  ai          seguenti atti fondamentali:                a)-l) (omissis);                m) definizione  degli  indirizzi  per  la nomina e la          designazione  dei  rappresentanti  del  comune presso enti,          aziende  ed  istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti          del  consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso          espressamente riservata dalla legge".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  3, del          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367:              "3.  Il  consiglio  di amministrazione della fondazione          conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di          Santa  Cecilia  e'  composto  da  nove  membri, compresi il          presidente  ed  il sindaco di Roma, dei quali uno designato          dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno          dalla  regione  nel  cui territorio la fondazione ha sede e          tre eletti dal corpo accademico".              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 del citato decreto          legislativo 29 giugno 1996, n. 367:              "Art.    6    (Contenuto   della   deliberazione). - La          deliberazione di trasformazione deve contenere:                a) lo   statuto   della  fondazione,  deliberato  dai          fondatori,  recante  le indicazioni prescritte dall'art. 16          del codice civile e dal presente decreto;                b) indicazione  dei  soggetti  pubblici o privati che          hanno  dichiarato  di  voler concorrere o che sono tenuti a          concorrere  alla  formazione  del  patrimonio iniziale o al          finanziamento   della   gestione  della  fondazione  e,  in          particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i          tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma          costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla          data  di  pubblicazione  del  decreto  di trasformazione in          fondazione;                c) un piano economico-finanziario triennale dal quale          risulti  che  la gestione potra' svolgersi in condizioni di          equilibrio   economico-finanziario,   tenuto   conto  degli          apporti  al  patrimonio,  dei  trasferimenti pubblici, come          ridefiniti  dal  successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei          contributi  acquisibili  per effetto delle disposizioni del          presente decreto.              2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione          e'  costituito  da  una  parte  della  somma spettante alla          fondazione   stessa   per   l'anno   in   cui   avviene  la          trasformazione  in  conseguenza  della  ripartizione  della          quota  del  Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente          trasformato,  ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto          corrisponde   alla  somma  complessivamente  conferita  dai          fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.              3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione          definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio".              -  Si  riporta  il  testo unico dell'art. 8 del decreto          legislativo 29 giugno 1996, n. 367:              "Art.    8   (Approvazione   della   deliberazione   di          trasformazione).  1  .  La deliberazione di trasformazione,          corredata  della relazione di stima del patrimonio iniziale          della  fondazione,  e'  trasmessa  all'autorita' di Governo          competente  in  materia  di  spettacolo,  al  Ministero del          tesoro,  alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente          sottoposto   a   trasformazione.  Alla  deliberazione  sono          altresi' allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto          pubblico  dai  soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera          b),  di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio          o al finanziamento della gestione della fondazione.              2.  La  deliberazione e' approvata entro novanta giorni          dalla  data  di  ricezione,  con  decreto dell'autorita' di          Governo  competente  in  materia di spettacolo, di concerto          con  il  Ministro del tesoro, valutate la conformita' dello          statuto   alle   disposizioni   del  presente  decreto,  la          situazione   di   equilibrio   economico-finanziario  della          fondazione  e  la  congruita'  delle  previsioni  del piano          triennale,  nonche'  le  osservazioni  della  regione e del          comune,  se  pervenute.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  entro trenta giorni          dalla sua adozione.              3.  L'autorita'  di  Governo  competente  in materia di          spettacolo  puo'  chiedere  modifiche ed integrazioni della          deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalita'          di  cui  all'art.  5.  La  richiesta  sospende  il  termine          previsto  dal comma 2 del presente articolo, che riprende a          decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto          legislativo  29  giugno  1996,  n. 367, come modificato dal          decreto-legge  24 novembre  2000,  n.  345, convertito, con          modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6:              "Art.  10  (Statuto).  -  1.  Lo statuto deve garantire          l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei          quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad          essi rispondono.              2.  Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto          delle  disposizioni  del  presente  decreto, lo scopo della          fondazione;  la  composizione, le competenze e i poteri dei          suoi  organi;  i  soggetti  pubblici  o privati che ad essa          concorrono;  i  criteri  in  base  ai quali altri soggetti,          pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi          spettanti;  le  procedure di modificazione; la destinazione          totale  degli  avanzi di gestione agli scopi istituzionali,          con  il divieto di distribuzione di utili od altre utilita'          patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di          devoluzione  del  patrimonio ad enti che svolgono attivita'          similari  e  a  fini  di  pubblica  utilita',  in  sede  di          liquidazione.              3.  Lo  statuto deve prevedere altresi' le modalita' di          partecipazione   dei  fondatori  privati,  il  cui  apporto          complessivo   al   patrimonio  della  fondazione  non  puo'          superare,  per il primo quadriennio, la misura del quaranta          per   cento  del  patrimonio  stesso.  Lo  statuto  prevede          altresi'   che   possono  nominare  un  rappresentante  nel          consiglio  di  amministrazione  esclusivamente  i  soggetti          privati  che,  come  singoli o cumulativamente, assicurano,          oltre   ad  un  apporto  al  patrimonio,  per  i  tre  anni          successivi  al  loro  ingresso  nella fondazione un apporto          annuo  non  inferiore  al  dodici  per cento del totale dei          finanziamenti  statali per la gestione dell'attivita' della          fondazione,  verificato  con  riferimento  all'anno  in cui          avviene  il loro ingresso nella fondazione. Per raggiungere          tale  entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati          dichiarano   per   atto   scritto   di   voler   concorrere          collettivamente  alla  designazione  di  un amministratore.          Ciascun  fondatore  privato  non puo' sottoscrivere piu' di          una dichiarazione.              4.  La  fondazione  ha  sede nel comune dove aveva sede          l'ente   trasformato.   La  sede  cosi'  stabilita  non  e'          modificabile.              5.   Le  modificazioni  dello  statuto,  deliberate  in          conformita'  delle  previsioni  statutarie  sono  approvate          dall'autorita'   di   Governo   competente  in  materia  di          spettacolo,  entro  il termine di novanta giorni dalla loro          ricezione".              - Il  decreto  del  Ministro  per i beni e le attivita'          culturali  10 giugno  1999,  n.  239,  recante "Regolamento          recante  criteri  per la ripartizione della quota del Fondo          unico    dello   spettacolo   destinata   alle   fondazioni          lirico-sinfoniche,   ai  sensi  dell'art.  24  del  decreto          legislativo  29 giugno  1996,  n. 367", e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173.
                           |  
|   |                                 Art. 3.                  Disposizioni in tema di personale  1. (Soppresso).  2.  Al  personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni  di  cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,   come   modificato  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, numero  27),  e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' soggetto all'obbligo  assicurativo  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie  professionali  il  personale  artistico  ((  legato  da  un rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa o )) dipendente dai  soggetti  di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria  attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via  eccezionale  o  occasionale,  in  ambienti  in  cui  si svolgono attivita'  per  le  quali  trova applicazione l'articolo 1 del citato testo  unico.  I  premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998  restano  salvi  e  conservano  la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.  4.  Le  disposizioni  del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del   decreto-legge   28 marzo   1997,   n.   79,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140, continuano ad applicarsi  anche  in  favore  delle  fondazioni  di  cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.  5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:    a) nel  comma  1  dell'articolo 24  le parole: "agli enti lirici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle  fondazioni derivanti dalla trasformazione  degli  enti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)";    b) nel  comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione"  sono  sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al  momento  della  loro  partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione  dei  soggetti  di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle  seguenti:  "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto   che   approva  la  trasformazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "del predetto decreto".  6.  Nel  comma  ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54,  dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti:  ",e  dal  decreto  legislativo  29 giugno  1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,". 
                                                           Riferimenti normativi:              - Per  la  legge  14 agosto  1967,  n. 800, si vedano i          riferimenti normativi dell'art. 1.              Si  riporta  l'art.  6 della legge 29 dicembre 1990, n.          407,  come  modificato  dall'art. 1 del decreto legislativo          30 dicembre 1992, n. 503:              "Art.  6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto          di   lavoro).1.  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  ed  alle  gestioni          sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono          continuare  a prestare la loro opera fino al compimento del          sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano          raggiunto  l'anzianita' contributiva massima utile prevista          dai  singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o          non  richiedano  la  liquidazione  di una pensione a carico          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  o  di          trattamenti    sostitutivi,    esonerativi    o   esclusivi          dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   purche'  di          vecchiaia.              2.  A  partire  dalla  data  di entrata in vigore della          presente  legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma          1  deve  essere  comunicato al datore di lavoro ed all'ente          previdenziale  competente  almeno sei mesi prima della data          di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.              3.  Per  gli  assicurati  che  alla  data di entrata in          vigore  della  presente  legge  prestano  ancora  attivita'          lavorativa,  pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere          diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,  si prescinde dalla          comunicazione  di  cui  al  comma  2.  Tale disposizione si          applica  anche  agli  assicurati  che  maturino i requisiti          previsti  entro  i tre mesi successivi alla data di entrata          in   vigore   della   presente   legge.  In  tale  caso  la          comunicazione  di cui al comma 2 deve essere effettuata non          oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.              4.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che  esercitano la          facolta'  di  cui  ai  commi  1  e 3 e con i limiti in essi          fissati  si applicano le disposizioni della legge il maggio          1990, n. 108.              5.  Qualora  il lavoratore abbia esercitato la facolta'          di  cui  al  comma  1, la pensione di vecchiaia decorre dal          primo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale e'          stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.              6.  Gli  iscritti che abbiano esercitato la facolta' di          cui   al   comma   1   hanno   diritto,   a   domanda,   ad          una maggiorazione  del trattamento pensionistico di importo          pari  alla  misura  del  supplemento  di  pensione  di  cui          all'articolo  7  della  legge  23 aprile  1981,  n. 155, in          relazione  al  periodo  di  continuazione della prestazione          della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e          diviene  parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla          data   di  decorrenza  della maggiorazione  stessa.  Per  i          trattamenti  sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al          comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione          della   misura   della   pensione   previste   dai  singoli          ordinamenti.              7.  Nel  caso  che venga esercitata l'opzione di cui al          comma  1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto          compimento  del  sessantaduesimo  anno  di eta' avviene, in          ogni  caso,  senza  obblighi  di preavviso per alcuna delle          parti".              - Il terzo comma, numero 27, dell'art. 1 e l'art. 4 del          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.          1124,   recante   "Testo   unico   delle  disposizioni  per          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul          lavoro e le malattie professionali", cosi' recitano:              "Art.  1.  -  L'assicurazione  e'  inoltre obbligatoria          anche  quando  non  ricorrano  le  ipotesi  di cui ai commi          precedenti  per  le  persone che, nelle condizioni previste          dal presente titolo, siano addette ai lavori:              1) - 26) omissis                27)  per  l'allestimento,  la prova o l'esecuzione di          pubblici  spettacoli,  per l'allestimento o l'esercizio dei          parchi  di  divertimento,  escluse  le  persone  addette ai          servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;".              "Art. 4. Sono compresi nell'assicurazione:                1)   coloro  che  in  modo  permanente  o  avventizio          prestano  alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera          manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;                2)  coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al          precedente  n. 1), anche senza partecipare materialmente al          lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;                3)  gli  artigiani,  che  prestano abitualmente opera          manuale nelle rispettive imprese;                4)  gli  apprendisti,  quali  sono  considerati dalla          legge;                5)  gli  insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o          istituti  di  istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche          privati,  che  attendano ad esperienze tecnico-scientifiche          od  esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di          lavoro;   gli   istruttori  e  gli  allievi  dei  corsi  di          qualificazione   o   riqualificazione  professionale  o  di          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i          preparatori,  gli inservienti e gli addetti alle esperienze          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;                6)  il  coniuge,  i figli, anche naturali o adottivi,          gli  altri parenti, gli affiliati e gli affidati del datore          di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui          dipendenze   opera  manuale,  ed  anche  non  manuale  alle          condizioni di cui al precedente n. 2);                7)  i  soci delle cooperative e di ogni altro tipo di          societa',  anche  di fatto, comunque denominata, costituita          od  esercitata,  i quali prestino opera manuale, oppure non          manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);                8)  i  ricoverati  in  case  di  cura,  in ospizi, in          ospedali,  in  istituti di assistenza e beneficenza quando,          per  il  servizio  interno  degli  istituti o per attivita'          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati          nell'art.  1,  nonche'  i loro istruttori o sovraintendenti          nelle attivita' stesse;                9)  i  detenuti  in  istituti  o  in  stabilimenti di          prevenzione  o  di  pena,  quando,  per il servizio interno          degli    istituti   o   stabilimenti,   a   per   attivita'          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati          nell'art.  1,  nonche'  i loro istruttori o sovraintendenti          nelle attivita' stesse.              Per   i   lavoratori   a   domicilio  si  applicano  le          disposizioni  della  legge  13 marzo  1958,  n.  264, c del          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della          Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.              Tra  le  persone  assicurate  sono  compresi i commessi          viaggiatori,  i  piazzisti  e  gli  agenti delle imposte di          consumo  che,  pur  vincolati da rapporto impiegatizio, per          l'esercizio  delle proprie mansioni si avvalgano non in via          occasionale  di  veicoli  a  motore  da  essi personalmente          condotti.              Sono  anche  compresi  i  sacerdoti,  i  religiosi e le          religiose  che  prestino  opera retribuita manuale, o anche          non  manuale  alle  condizioni  di cui al precedente n. 2),          alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e          dalle  associazioni  e  case  religiose di cui all'art. 29,          lettere  a)  e  b),  del  Concordato  tra  la  Santa Sede e          l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro          siano  pattuite  direttamente  tra  il  datore  di lavoro e          l'ente  cui  appartengono  le  religiose  o i religiosi o i          sacerdoti  occupati e se la remunerazione delle prestazioni          stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.              Per  quanto  riguarda  la  navigazione e la pesca, sono          compresi  nell'assicurazione  i componenti dell'equipaggio,          comunque  retribuiti,  delle  navi  o galleggianti anche se          eserciti a scopo di diporto."              Il  comma 211 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,          n.  662,  come  sostituito  dall'art.  2  del decreto-legge          28 marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 maggio 1997, n. 140, cosi' dispone:              "211.  I soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,          riguardante  i  sostituti d'imposta per i redditi da lavoro          dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al          5,89  e  al  3,89  per cento dell'ammontare complessivo dei          trattamenti  di  fine  rapporto,  di  cui all'art. 2120 del          codice  civile,  maturati  al 31 dicembre, rispettivamente,          dell'anno  1996  e  1997, a titolo di acconto delle imposte          dovute  su  tali  trattamenti  dai  dipendenti.  Ognuno dei          predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e'          al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione          fino  al  31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno          degli  importi  di  cui al presente comma non sono tenuti i          soggetti  indicati  nell'articolo 1 del decreto legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29, nonche' quelli che alla data del          30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:                a) non   superiore   a   cinque,   limitatamente   al          versamento  del  2  per  cento  degli  importi  maturati al          31 dicembre 1996;                b) non  superiore  a  15, limitatamente all'ulteriore          versamento  del  3,89  per  cento degli importi maturati al          31 dicembre  1996, nonche' alla prevista intera percentuale          degli importi maturati al 31 dicembre 1997;                b-bis) non     superiore    a    50,    limitatamente          all'ulteriore  versamento  del 3,89 per cento degli importi          maturati  al  31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti          di piu' recente assunzione."              - Gli   articoli   24  e  25  del  decreto  legislativo          29 giugno  1996,  n. 367, come modificati dal decreto-legge          24 novembre  2000,  n.  345, convertito, con modificazioni,          dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, cosi' recitano:              "Art.  24  (Contributi  dello Stato). - 1. I criteri di          ripartizione  della  quota del Fondo unico dello spettacolo          destinato  alle  fondazioni  derivanti dalla trasformazione          degli  enti  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a) sono          determinati dall'autorita' di Governo competente in materia          di  spettacolo,  di  concetto  con  il Ministro del tesoro,          sentita la Conferenza Stato-regioni.              2.   I  criteri  vengono  determinati  sulla  base  dei          seguenti principi:                a) ininfluenza  della  trasformazione  in fondazione,          per  i  primi  tre anni dalla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  salvo  quanto previsto dalla successiva          lettera e);                b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;                c) caratteristiche  dei  progetti  e dei programmi di          attivita'  di  ciascuno  degli  enti o delle fondazioni con          proiezione triennale;                d) valutazione  degli  organici artistici, tecnici ed          amministrativi   necessari   al   conseguimento  dei  fini:          istituzionali  o  dei  relativi  costi come derivanti dalla          contrattazione    collettiva    nazionale.   Gli   organici          funzionali  sono  previamente  definiti tenendo conto della          peculiarita'  dei  singoli  enti,  anche  in relazione alla          eventuale  presenza  di  corpi  di  ballo  e  laboratori di          costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano          economico  finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera          c);                e) considerazione  della entita' della partecipazione          dei   privati  al  patrimonio  ed  al  finanziamento  della          gestione della fondazione.              3.  Gli  elementi indicati alla lettera c) del comma 2,          dovranno   essere   valutati   secondo  criteri  oggettivi,          collegati  a  meccanismi di standardizzazione di costi e di          determinazione di indicatori di rilevazione.              4.  Gli  elementi  indicati alla lettera e) del comma 2          sono  tenuti  presenti  in sede di ripartizione delle quote          del  Fondo  unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto          disposto dall'art. 25 del presente decreto.              5.   La   somma  corrisposta  dallo  Stato  a  ciascuna          fondazione,  in conseguenza della ripartizione della quota;          predetta,  e'  determinata  in  percentuale sulla quota del          Fondo  unico  dello  spettacolo, in misura non modificabile          per almeno tre anni.".              "Art.   25  (Disposizioni  tributarie).  -  1.  Restano          confermate,  per  le erogazioni liberali in denaro a favore          delle  fondazioni  di  cui all'art. 2 del presente decreto,          nonche'  dei  soggetti  ivi  previsti  non  trasformati  in          fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis,          comma  1,  lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e          110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre          1986, n. 917, e successive modificazioni.              2.  Per le somme versate al patrimonio della fondazione          dai  soggetti privati al momento della loro partecipazione,          per  le  somme  versate come contributo alla gestione della          medesima  nell'anno  in cui e' pubblicato il decreto di cui          all'articolo 8, e per le somme versate come contributo alla          gestione  della  fondazione  per  i  tre periodi di imposta          successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto,          fermo  quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura          della  detrazione  dell'imposta  lorda, il limite del 2 per          cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i),          e  65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle          imposte  sui  redditi  approvato dal decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato al 30          per  cento.  I  soggetti  privati  erogatori  che intendono          versare  contributi  alla  gestione  per  i  tre periodi di          imposta  successivi  alla data di pubblicazione del decreto          di  approvazione della trasformazione devono impegnarsi con          atto   scritto,   conservato   presso   la  fondazione,  al          versamento di una somma costante per i predetti tre periodi          di  imposta.  Si  provvede al recupero delle somme detratte          nel  caso  di  mancato  rispetto  dell'impegno  assunto. La          destinazione  a  fondo di dotazione non costituisce mancato          utilizzo da parte del percettore.              3.  I  corrispettivi  dei contratti di sponsorizzazione          incassati  dalle  fondazioni  regolate dal presente decreto          sono  soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando          il  pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di          tuo spettacolo determinato.              4.  Le  erogazioni  liberali ricevute dalle fondazioni,          non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.              5.  I  proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate          dal    presente   decreto   nell'esercizio   di   attivita'          commerciali,  anche occasionali, svolte in conformita' agli          scopi  istituzionali,  ovvero di attivita' accessorie, sono          esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in          conformita'  agli  scopi  istituzionali le attivita' il cui          contenuto  oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli          scopi  stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste          in   essere   in   diretta  connessione  con  le  attivita'          istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.".              Il  comma  ottavo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980,          n.  54, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000,          n.   345,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          26 gennaio 2001, n. 6, cosi' recita:              "Sui  contributi  corrisposti  alle  attivita' regolate          dalla   legge   14 agosto  1967,  n.  800,  e  dal  decreto          legislativo   29 giugno   1996,   n.   367,   e  successive          modificazioni   ed   integrazioni,  intese  a  favorire  la          formazione    musicale,    culturale    e   sociale   della          collettivita'   nazionale,   non  si  applica  la  ritenuta          d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del          presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.".
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|   |                                 Art. 4.                         Disposizioni finali  1.   I   componenti   del   consiglio  di  amministrazione  di  cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto    della    approvazione    della   deliberazione   di   cui all'articolo 2,  comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a  seguito  dell'ingresso  dei  soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.  2.  Per  lo  svolgimento  dei  corsi  di  perfezionamento  di studi superiori  musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui  numero  e  modalita'  di  svolgimento  e la determinazione delle discipline    sono   disposti   con   delibera   del   consiglio   di amministrazione,    approvata    con    decreto   del   ((   Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica )) di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, possono essere  utilizzati  come docenti anche musicisti italiani e stranieri di  riconosciuta  levatura  artistica,  senza oneri aggiuntivi per lo Stato.  |  
|   |                                 Art. 5.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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