Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345 |
Ripubblicazione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000), coordinato con la legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2001), recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", corredato delle relative note. |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Trasformazione 1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. 2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Riferimenti normativi: - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazione di diritto privato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. - Gli articoli 3, e 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi' recitano: "Art. 3 (Finalita' delle fondazioni). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'. 2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio". "Art. 16 (Scritture contabili e bilancio). - 1. La fondazione, anche quando non esercita attivita' commerciali, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile. 2. Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 3. Il Ministro del tesoro puo' stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conio della particolare attivita' delle fondazioni. Puo' disporre, altresi', in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto. 4. Il bilancio e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni. 5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' riportato nei riferimenti normativi dell'art. 2.
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| Art. 2. O r g a n i 1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi' individuati: a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione; c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Lo statuto e' eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione. 3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.". 4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. (( Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239. ))
Riferimenti normativi: - L'art. 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", cosi' dispone: "2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a)-l) (omissis); m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367: "3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico". - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367: "Art. 6 (Contenuto della deliberazione). - La deliberazione di trasformazione deve contenere: a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto; b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione; c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potra' svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto. 2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione e' costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione. 3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio". - Si riporta il testo unico dell'art. 8 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367: "Art. 8 (Approvazione della deliberazione di trasformazione). 1 . La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, e' trasmessa all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresi' allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione. 2. La deliberazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformita' dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruita' delle previsioni del piano triennale, nonche' le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione. 3. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalita' di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6: "Art. 10 (Statuto). - 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione. 3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione. 4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile. 5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione". - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239, recante "Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173.
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| Art. 3. Disposizioni in tema di personale 1. (Soppresso). 2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico (( legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o )) dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data. 4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione. 5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)"; b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto". 6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: ",e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".
Riferimenti normativi: - Per la legge 14 agosto 1967, n. 800, si vedano i riferimenti normativi dell'art. 1. Si riporta l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: "Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. 4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge il maggio 1990, n. 108. 5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico. 6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti. 7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - Il terzo comma, numero 27, dell'art. 1 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", cosi' recitano: "Art. 1. - L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 1) - 26) omissis 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;". "Art. 4. Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, a per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, c del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289. Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto." Il comma 211 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, cosi' dispone: "211. I soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti: a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996; b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997; b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione." - Gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificati dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, cosi' recitano: "Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concetto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. 2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi: a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e); b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale; d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini: istituzionali o dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c); e) considerazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione. 3. Gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione. 4. Gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto. 5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota; predetta, e' determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni.". "Art. 25 (Disposizioni tributarie). - 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto di cui all'articolo 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore. 3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di tuo spettacolo determinato. 4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli. 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.". Il comma ottavo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, cosi' recita: "Sui contributi corrisposti alle attivita' regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.".
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| Art. 4. Disposizioni finali 1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente. 2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. |
| Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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