Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 30 gennaio 2001 |
Modifica al decreto dell'11 aprile 1996, recante il "Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore". |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto dell'11 aprile 1996, recante il "Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore"; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che prevede per i produttori di suole la facolta' di apporre sull'esterno delle medesime la dicitura "suola prodotta in Italia"; Ravvisata l'opportunita' di sostituire il predetto comma 2, art. 5, per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l'intero prodotto calzatura; Decreta: Art. 1. Il comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, e' cosi' sostituito: "Il fabbricante di suole puo' specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunita'". Roma, 30 gennaio 2001 Il Ministro: Letta |
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