| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 30 gennaio 2001 |  
| Modifica  al  decreto  dell'11 aprile  1996,  recante il "Recepimento della  direttiva  94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo  1994,  sul  riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore". |  
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  Visto il decreto dell'11 aprile 1996, recante il "Recepimento della direttiva  94/11/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  consiglio  del 23 marzo  1994,  sul  riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore";  Visto  in  particolare  l'art.  5,  comma  2,  che  prevede  per  i produttori  di  suole  la  facolta'  di  apporre  sull'esterno  delle medesime la dicitura "suola prodotta in Italia";  Ravvisata l'opportunita' di sostituire il predetto comma 2, art. 5, per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l'intero prodotto calzatura; Decreta:  Art.  1.   Il comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'11 aprile  1996,  e'  cosi' sostituito: "Il fabbricante di suole puo'   specificare  l'origine  italiana  del  prodotto  apponendo  la dicitura "suola prodotta in Italia esclusivamente nella parte interna della  suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunita'".    Roma, 30 gennaio 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
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