Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 18 gennaio 2001 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "San Marco", in Minturno. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la ditta Ciufo Domenico, con sede in Minturno (Latina), via Panzanelle, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "San Marco" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Minturno (Latina); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole affinche' la ditta Ciufo Domenico possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale San Marco di Minturno (Latina) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura naturale naturale "stimola la digestione potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi piu' moderni e fondata su dati piu' oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San Marco" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Minturno (Latina). |
| Art. 2. Sulle etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 18 gennaio 2001 p. Il dirigente generale: Scriva |
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