| Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 18 gennaio 2001 |  
| Conferma  del riconoscimento dell'acqua minerale "Vesuvio", in comune di Ercolano. |  
  |  
 |  
                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione
    Vista  la  domanda  in data 15 maggio 1992 con la quale la societa' Fonte  Vesuvio  S.r.l., con sede in Ercolano (Napoli), via Semmola n. 137,   ha   chiesto   la   revisione   ai  fini  della  conferma  del riconoscimento  dell'acqua minerale naturale denominata "Vesuvio" che sgorga  nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Ercolano (Napoli);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di  sanita'  espresso  nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole affinche'   la   societa'   Fonte  Vesuvio  S.r.l.  possa  continuare l'utilizzazione  dell'acqua  minerale Vesuvio di Ercolano (Napoli) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura "favorisce la digestione  potra'  essere  confermata  solo  a  seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi piu' moderni e fondata su dati  piu'  oggettivi  (quali  ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)";  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale "Vesuvio"  che  sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Ercolano (Napoli).  |  
|   |                                 Art. 2.  Sulle  etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste  dall'art.  11,  punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 18 gennaio 2001                                     p. Il dirigente generale: Scriva  |  
|   |  
 
 | 
 |