Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 16 gennaio 2001 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Sassovivo", in comune di Foligno - Ditta Massenzi Evelino. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 8 maggio 1992 con la quale la ditta Massenzi Evelino, con sede in Foligno (Perugia), via Fonti di Sassovivo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Sassovivo" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Foligno (Perugia); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole affinche' la ditta Massenzi Evelino possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sassovivo di Foligno (Perugia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "puo' avere effetti diuretici . Per quanto riguarda l'effetto uricurico rileva che nella relazione clinica non esistono dati valutabili. Pertanto la dicitura "puo' facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sassovivo" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Foligno (Perugia). |
| Art. 2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "puo' avere effetti diuretici". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 16 gennaio 2001 p. Il dirigente generale: Scriva |
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