Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2001
Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991), e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visti gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
Visto, in particolare, l'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare "omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici";
Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari;
Avuto presente il contenuto delle "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonche' delle "indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo", emanate nel gennaio 1999;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
E m a n a le accluse "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette".
Roma, 12 gennaio 2001
Il Governatore: Fazio
 
ALLEGATO
PREMESSA Conil presente provvedimento la Banca d'Italia, sentito l'UIC,
d'intesa con l'Isvap e la Consob, detta istruzioni - ai sensi
dell'art. 3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come
modificata e integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla
legge 23 dicembre 2000, n. 388 -agli operatori dei settori
bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione
delle operazioni sospette di riciclaggio. L'atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in
relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella
regolamentazione nazionale e internazionale e nell'operativita'
degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le
indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel
gennaio 1999. Le "Istruzioni" contengono regole operative volte a ridurre i margini
di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con
comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli
oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorita'
preposte alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di
indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare
forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di
legge. Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto
l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono
indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di
istruzioni operative articolato in due parti. La prima prescrive
canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per
le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e
indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza
l'importanza della conoscenza della clientela e l'esigenza di
disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di
riscontro. Nella seconda parte e' riportata una casistica
esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si
deve prestare particolare attenzione all'operazione e valutare se
procedere alla segnalazione.
INTRODUZIONE 1. La segnalazione delle operazioni sospette Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta
uno dei piu' gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed
e' un settore di specifico interesse per la criminalita'
organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per
l'intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi
illeciti in attivita' legali e la presenza di operatori e di
organismi economici collusi con la criminalita' alterano
profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la
correttezza dell'attivita' finanziaria, indeboliscono lo stesso
sistema economico. La globalizzazione dell'attivita' finanziaria e il rapido sviluppo
delle tecnologie dell'informazione aprono nuove opportunita'
operative e possibilita' di crescita dell'economia, ma aumentano
nel contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio
di capitali illeciti. Alla complessita' e pericolosita' del fenomeno gli intermediari
devono rispondere in modo responsabile, dedicando maggiore
attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che
la ricerca della redditivita' e dell'efficienza va coniugata con
il presidio continuo ed efficace dell'integrita' della struttura
aziendale. Impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi
siano coinvolti in operazioni che originano da attivita' criminose
e' coerente con la tutela della sana e prudente gestione degli
operatori, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e
della stabilita' complessiva, del buon funzionamento e della
competitivita' del sistema. Le norme di vigilanza di settore mirano ad assicurare l'efficienza
dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei
comportamenti, l'onorabilita' degli esponenti aziendali, la
trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la
clientela, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli
interni, contribuendo a ostacolare l'utilizzo dei meccanismi
finanziari per operazioni di riciclaggio. Glioneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si
inseriscono nel solco dei presidi organizzativi per una corretta
gestione aziendale e costituiscono elementi importanti per
l'esercizio dell'impresa; essi vanno valutati alla stregua di
investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di
stabilita' e di reputazione. L'evoluzione dell'ordinamento bancario e finanziario - culminata
nell'emanazione del d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385 ("Testo unico
bancario") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico
della intermediazione finanziaria") - valorizza i temi
organizzativi e dei controlli interni ai fini della sana e
prudente gestione degli operatori. In tale ambito, risulta
fondamentale che l'organizzazione operativa e il sistema dei
controlli sia in grado di preservare gli intermediari da
commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di
illegalita' che possono pregiudicarne la stabilita'. In mercati sempre piu' aperti la criminalita' puo' con maggiore
facilita' approfittare dei varchi nella rete di protezione
predisposta dai vari paesi. L'esigenza di attirare capitali puo'
indurre ad adottare regolamentazioni permissive determinando, in
tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi,
necessaria l'adozione di una comune regolamentazione di base da
parte di tutti i paesi. L'attenzione della comunita' internazionale alla materia
dell'antiriciclaggio e' testimoniata da numerosi atti emanati in
diverse sedi. L'Unione Europea ha approvato una direttiva
(91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti
a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopi di
riciclaggio; e' allo studio una proposta di modifica e
integrazione della disciplina tesa a estendere l'ambito oggettivo
delle operazioni da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al
rispetto degli obblighi. Il passaggio alla moneta unica appare, in se', neutrale in termini di
rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se la fase di
conversione delle banconote potrebbe comunque rappresentare
l'occasione per "ripulire" proventi illeciti. Un'essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo e' condotta
dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito
dal vertice dei G7 nel 1989. Le raccomandazioni adottate dal
Gruppo individuano i presidi fondamentali: l'identificazione e la
conoscenza della clientela, la conservazione delle informazioni,
la valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di
quelle sospette. Il GAFI ha poi avviato un'attivita' di
valutazione delle diverse soluzioni ordinamentali. La globalita' dell'azione di prevenzione del riciclaggio richiede una
particolare attenzione all'attivita' che coinvolge intermediari
insediati in paesi caratterizzati da basso grado di
regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela
della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale
contenuta. L'esigenza di una risposta congiunta a livello
internazionale ha indotto il GAFI a identificare i paesi che non
cooperano adeguatamente all'azione di contrasto ( 1 ). ---------
1 Nel giugno 2000 il GAFI ha individuato i seguenti "Paesi
e territori non cooperativi": Bahamas, Cayman Islands,
Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein,
Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines,
Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the
Grenadines. Il Gafi si e' riservato di valutare le
iniziative assunte da tali Paesi per superare le carenze
rilevate e di esaminare altre giurisdizioni.

Alle valutazioni del GAFI sara' data adeguata diffusione da parte
delle Autorita' nazionali. La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio e'
incentrata nella legge 5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme
tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando
l'effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare
rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione
delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la
registrazione dei dati in appositi archivi informatici. L'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano
sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti ha
introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede
un impegno concreto e costante in termini di formazione del
personale e di adeguamento delle strutture organizzative.
L'esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore
conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in
operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che
sulla reputazione, anche sulla regolare operativita' aziendale. La novita' dell'obbligo ha determinato alcune difficolta'
applicative, superate con l'estensione dei reati presupposto del
riciclaggio a tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9
agosto 1993, n. 328, e con l'introduzione di misure a tutela della
riservatezza della fonte e l'eliminazione del transito diretto
della segnalazione dall'intermediario agli organi investigativi
operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153. La segnalazione dell'operazione sospetta, dopo la valutazione interna
dell'intermediario, viene oggi indirizzata all'UIC, che la esamina
tenendo anche conto delle possibili ragioni economiche
sottostanti: in tale contesto, l'Ufficio acquisisce ulteriori dati
e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle
analisi dei flussi finanziari, scambia informazioni con le
autorita' di vigilanza e le omologhe autorita' estere. Al termine
degli approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente
a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa
Antimafia, competenti a effettuare gli eventuali accertamenti di
carattere investigativo. La procedura rappresenta un opportuno
"filtro", che contribuisce ad accentuare il carattere oggettivo
della segnalazione e consente di sfruttare appieno le opportunita'
offerte dall'analisi finanziaria. Perassicurare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante,
a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti
ritorsivi sul personale. Questa finalita' e' perseguita dal d.lgs. n. 153/1997.
L'interposizione dell'UIC contribuisce a sfumare il collegamento
tra la segnalazione e la relativa fonte; gli intermediari sono
tenuti ad adottare misure volte ad assicurare la massima
riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano le
segnalazioni. Gli organi investigativi sono tenuti a omettere,
nella denuncia eventualmente trasmessa all'autorita' giudiziaria,
ogni indicazione delle persone e dell'intermediario che hanno
inviato la segnalazione. In tal modo dagli atti processuali non
dovra' emergere la fonte da cui promana l'informativa di
un'operazione sospetta. Solo all'autorita' giudiziaria e' attribuito il potere di chiedere,
con decreto motivato, l'identita' della persona e
dell'intermediario segnalanti; tale misura e' volutamente limitata
a casi del tutto eccezionali, in quanto il giudice deve ritenere
l'acquisizione della notizia "indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede". Specifiche
cautele sono previste anche relativamente alle ipotesi di
sequestro di atti e documenti. Il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ha esteso l'applicazione delle
disposizioni in tema di identificazione e registrazione nonche' di
segnalazione delle operazioni sospette alle attivita' ritenute
suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio per il fatto di
realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti
disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque
esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. Tali attivita' possono essere ripartite in due gruppi: a) quelle non
finanziarie il cui esercizio e' sottoposto a licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovvero dichiarazioni
di inizio di attivita' ai sensi di leggi in tema di pubblica
sicurezza o di altre norme di settore. In tale ambito rientrano:
il recupero di crediti; la custodia e il trasporto valori; il
commercio di cose antiche; la fabbricazione e il commercio di oro
e oggetti preziosi; la gestione di case d'asta, gallerie d'arte o
di case da gioco; la mediazione immobiliare; b) quelle di natura
finanziaria, quali la mediazione creditizia e l'agenzia in
attivita' finanziaria. In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le
sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" - che,
in quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio - a
un ristretto numero di fattispecie gravi. Il rinnovato impianto
repressivo e' incentrato su tre fattispecie criminose che fanno
riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA: dichiarazione
fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione; a esse
si affiancano altre figure di rilevante attitudine lesiva, tra le
quali l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti. Le violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per
precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel
circuito economico ovvero possono rappresentare una delle
manifestazioni di piu' articolate condotte criminose volte a
immettere in attivita' economiche apparentemente lecite
disponibilita' derivanti da altri illeciti. Operazioni connesse a
condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale
possono comunque costituire strumento per occultare attivita'
criminose di altra natura. 2. I destinatari del provvedimento Le "Istruzioni" sono rivolte ai seguenti soggetti tenuti agli
obblighi di segnalazione delle operazioni sospette: - le banche - le imprese di assicurazione - le Poste Italiane S.p.A. - le imprese di investimento - le societa' di gestione del risparmio e le SICAV - gli intermediari finanziari - isoggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
dell'elenco generale degli intermediari finanziari previste dagli
artt. 113 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993 - gli agenti di cambio - le societa' fiduciarie - la societa' Montetitoli e le societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari - gli uffici della pubblica amministrazione che svolgono operazioni
di contenuto finanziario; in tale contesto, rilevano anche le
societa' che svolgono attivita' in regime di concessione, quali le
societa' di riscossione dei tributi. Tutti questi operatori - nel
provvedimento indicati riassuntivamente con il termine
"intermediari" - sono tenuti ad attivarsi al fine di adempiere
correttamente agli obblighi segnaletici, a prescindere dalle
peculiarita' dell'attivita' svolta. Il documento fornisce, in ogni
caso, indicazioni utili per l'individuazione e la segnalazione di
operazioni sospette da parte di soggetti diversi, ivi compresi
quelli che svolgono le attivita' individuate dal d.lgs. n. 374/99.

PARTE PRIMA
Regole organizzative e procedurali 1. L'adempimento degli obblighi segnaletici Gliintermediari adottano politiche aziendali coerenti con le regole
e i principi della disciplina antiriciclaggio, che costituiscono
un aspetto rilevante dell'affidabilita' nella presentazione sul
mercato e nei rapporti con la clientela. Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari: - si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per
tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o
mantenere rapporti che presentano profili di anomalia; - prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e a
operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse
siano di rilevante ammontare o presentino modalita' di esecuzione
anomale; - inoltrano una segnalazione all'UIC anche con riferimento alle
operazioni rifiutate o comunque non concluse; - considerano che l'obbligo di effettuare le segnalazioni vige per
l'intera durata della relazione con il cliente e non e' limitato,
quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del
rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non
rappresenta, di per se', elemento di sospetto; - valutano i profili di eventuale anomalia anche con riferimento
all'operativita' di altri intermediari, nazionali ed esteri; in
tale contesto, particolare attenzione va prestata all'attivita'
che interessa intermediari di non elevata reputazione ovvero
soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi". L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento a operazioni
prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti
finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima
di attenzione in base a criteri di funzionalita', economicita' ed
efficacia. Specifico rilievo e' attribuito alla movimentazione del
contante per importi non usuali. La segnalazione e' un atto distinto dalla denuncia di fatti
penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale
all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e,
successivamente, di eventuali indagini investigative. L'adempimento degli obblighi segnaletici non esclude, quindi, che
l'intermediario denunci fatti ritenuti penalmente rilevanti
all'Autorita' Giudiziaria. Le operazioni di natura illecita che non presentano profili di
sospetto su una connessione con fenomeni di riciclaggio, ma sono
finalizzate a procurare un danno all'intermediario sono valutate
ai fini di una segnalazione alla sola Autorita' Giudiziaria. Particolare attenzione e' richiesta nella valutazione
dell'operativita' anomala riconducibile a soggetti in relazione ai
quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di
indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. In
tale ambito, gli intermediari valutano se integrare il contenuto
delle informazioni trasmesse all'Autorita' Giudiziaria con
riferimento a tali nominativi ovvero se procedere alla
segnalazione di una operazione sospetta con la massima
tempestivita' (cfr. infra, 4.3.). Gliintermediari si dotano di adeguate procedure interne atte a
evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di
riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando e' minore
la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i controlli
interni: tali elementi pregiudicano la capacita' degli
intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia
di segnalazione delle operazioni sospette e possono, in ultima
analisi, minare la reputazione dell'intermediario. 2. La conoscenza della clientela 2.1. L'importanza di una approfondita conoscenza della clientela Gliintermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una
operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la
pone in essere ( 2 ). Il dato oggettivo va integrato con le
informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel
valutare la coerenza e la compatibilita' dell'operazione con il
profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal
cliente medesimo; particolare attenzione e' richiesta qualora
risulti che il cliente non svolge attivita' con rilievo economico. Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive
del cliente e alla sua normale operativita' - sia sotto il profilo
quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali
utilizzati - richiedono l'attivazione della procedura di
segnalazione. La valutazione delle operazioni e' effettuata in base al patrimonio
informativo sulle capacita' e sulle necessita' economiche del
cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto,
non devono farsi carico di ulteriori attivita' di accertamento, di
competenza delle Autorita' di cio' istituzionalmente incaricate. Unaapprofondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un
momento fondamentale del percorso logico che porta alla
valutazione dell'operazione ai fini dell'inoltro di una
segnalazione di operazione sospetta, dall'altro, un requisito
essenziale dell'attivita' di intermediazione, in quanto consente
di individuare i profili di rischio e le possibilita' di sviluppo
della relazione d'affari. Gliintermediari assumono ogni opportuna iniziativa per affinare la
conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra
il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo
richieste. Gliintermediari si adoperano per instaurare con la clientela un
rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia. I
clienti sono resi edotti degli obblighi della normativa
antiriciclaggio, delle finalita' che questa si prefigge e della
riservatezza nell'utilizzo delle informazioni raccolte; cio'
favorisce la collaborazione nelle procedure di identificazione e
nell'ottenere chiarimenti, ulteriori informazioni ovvero i
documenti necessari. In tale contesto, qualora un cliente proponga
modalita' operative poco trasparenti l'intermediario deve
illustrarne i possibili rischi e prospettare modalita' corrette. ---------
2 Nel documento con le locuzioni "clienti" o "clientela" si
ricomprendono tutti i soggetti che hanno rapporti con
gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi
nonche' con gli altri destinatari degli obblighi di
segnalazione, normalmente individuati con altri termini,
quali utenti, investitori, assicurati, contraenti,
acquirenti, affidati, ecc.

Gliorgani aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che
alla corretta identificazione anagrafica si accompagni
l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla
situazione economica e finanziaria del cliente nonche' sulle
motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o
eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si
iscrivono. Particolari cautele devono essere adottate nelle relazioni
intrattenute mediante il canale telefonico o telematico per le
operazioni che si configurano come particolarmente irrituali o che
comportano rilevanti movimentazioni; in tali ipotesi andranno
previsti specifici oneri informativi a carico della clientela. La normativa antiriciclaggio prevede che, qualora la segnalazione non
abbia ulteriore corso, gli organi investigativi informino
l'Ufficio italiano dei cambi che, a sua volta, ne da' notizia
all'intermediario segnalante. La conoscenza dell'eventuale esito negativo di una segnalazione
consente all'intermediario di rimuovere i motivi di sospetto
sull'operativita' del cliente, preservando cosi' le proprie
relazioni commerciali con il medesimo. Il processo di feedback
produce anche effetti positivi di carattere piu' generale,
consentendo di affinare i processi valutativi in essere presso gli
intermediari. 2.2. Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela La rilevazione e l'organizzazione accentrata dei dati relativi ai
rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un
compiuto esame del suo profilo economico - finanziario. Oggetto di
rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine
all'attivita' svolta, al contesto economico in cui si colloca, al
fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con
altri intermediari. Il necessario punto di partenza e' rappresentato dai dati contenuti
nell'anagrafe, che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti
direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l'intermediario,
le garanzie prestate e ricevute e le deleghe a operare rilasciate
a terzi. Su tale livello di base si innestano, a seconda della
complessita' e dell'articolazione operativa degli intermediari,
ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica,
finanziaria e patrimoniale. Nell'organizzare le proprie evidenze sulla clientela, gli
intermediari tengono conto delle informazioni sui collegamenti
significativi che i clienti intrattengono tra di loro e con altri
soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l'esistenza di relazioni
societarie di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari,
commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la
giustificazione di operazioni che devono essere inquadrate in un
contesto piu' ampio. Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti
attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari
appartenenti al medesimo gruppo o rientranti nell'ambito della
vigilanza consolidata. Gliintermediari tenuti alle segnalazioni devono acquisire le
informazioni anche da soggetti esterni che gestiscono funzioni
aziendali in outsourcing ovvero che svolgono attivita' di
provider; la delega di funzioni aziendali a societa' o
collaboratori esterni non puo' in ogni caso incidere negativamente
sulla conoscenza della clientela da parte di ciascun intermediario
e non puo' giustificare la mancata percezione di sintomi di
anomalia di una operazione o di un rapporto. Adeguate procedure assicurano l'utilizzo delle informazioni che la
clientela e' tenuta a fornire con riferimento alla propria
situazione finanziaria e alla propensione al rischio nell'ambito
della prestazione di servizi di investimento nonche' delle
comunicazioni che i clienti effettuano relativamente
all'operativita' con l'estero. Il quadro conoscitivo deve essere costantemente aggiornato con le
evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere
e con le informazioni provenienti dai vari punti della struttura
operativa dell'intermediario. Gliaccertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti
dall'Autorita' Giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a
giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualita'
dei clienti cosi' come le notizie di stampa, specie se relative a
operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni
desumibili sulla piazza. Nella tenuta e nell'aggiornamento delle evidenze sulla clientela gli
intermediari si avvalgono di idonei sistemi informatici. Le evidenze devono consentire di individuare il profilo
economico-finanziario del cliente e di determinare una fascia di
operativita' normale che abbia riguardo a parametri sia
quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia
qualitativi, come la tipologia e le condizioni di utilizzazione
dei servizi: in tale ambito particolare attenzione e' prestata
alle operazioni concluse con il canale telefonico o telematico. La gestione accentrata delle evidenze integrate provenienti da tutti
i settori operativi consente di soddisfare con un unico strumento
sia le tradizionali esigenze di cautela e di contenimento dei
rischi verso la clientela, sia quelle di sviluppo dell'attivita' e
di marketing, sia infine quelle connesse a un ordinato e corretto
svolgimento dell'attivita', tra cui si collocano i compiti di
contrasto al riciclaggio. L'estensione su scala internazionale del fenomeno del riciclaggio
richiede che gli intermediari coinvolgano anche i punti operativi
esteri, assoggettati alla normativa antiriciclaggio del Paese di
insediamento, nella formazione del patrimonio informativo relativo
alle persone che hanno relazioni d'affari con l'intermediario. Gliintermediari devono pertanto favorire lo scambio di informazioni
utili per la compiuta conoscenza della clientela, sia fornendo
alle strutture insediate all'estero notizie sui clienti che
intendono svolgere oltre frontiera la loro attivita', sia
richiedendo alle strutture estere informazioni sulla loro
operativita'; inoltre, i sistemi informatici devono garantire
l'utilizzo di un patrimonio informativo adeguato e aggiornato e
consentire la possibilita' di trarre evidenze integrate. Ciascun intermediario e' invitato a valutare se le iniziative assunte
dai clienti per ampliare la propria attivita' a livello
internazionale siano coerenti con l'attivita' economica svolta e i
suoi possibili sviluppi; in tale ambito va prestata particolare
attenzione alle operazioni che coinvolgono soggetti insediati in
Paesi segnalati come "non cooperativi" ovvero realizzate mediante
transazioni commerciali o finanziarie non giustificate. Pergarantire l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva,
particolare rilievo assume l'ordinata tenuta dell'Archivio Unico
Informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio. Un archivio
nel quale siano correttamente registrate le informazioni previste
dalla legge costituisce il presupposto per consentire la
ricostruibilita' dell'operativita' della clientela. Eventuali categorie di operazioni segnalate nell'Archivio Unico
Informatico ancora manualmente devono essere inserite con
procedure automatizzate nel piu' breve tempo possibile. Le
procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di
effettuare ricerche. 3. I controlli interni 3.1. Il sistema dei controlli interni Al fine di assicurare l'integrita' e l'autonomia gestionale, alcune
discipline di settore richiedono agli intermediari sottoposti a
vigilanza di predisporre un efficace sistema dei controlli interni
per la rilevazione e la gestione dei rischi; in tale ambito
rientra anche il "rischio di riciclaggio". Il sistema dei controlli interni costituisce in ogni caso un presidio
insostituibile per difendere l'integrita' e l'autonomia aziendale. La predisposizione di adeguate misure organizzative e la corretta
attuazione delle procedure di analisi delle operazioni sospette
forma oggetto dei controlli, anche ispettivi, da parte delle
autorita' di vigilanza di settore e dell'UIC ( 3 ). I controlli maggiormente coinvolti ai fini antiriciclaggio sono
quelli di linea, diretti a garantire la corretta esecuzione delle
operazioni e l'affidabilita' dei flussi informativi, e quelli
periodici, affidati al collegio sindacale e, laddove presenti, ai
revisori interni ed esterni. I controlli di linea devono individuare i presidi necessari per
garantire la presenza di adeguate procedure di acquisizione ed
elaborazione di tali informazioni. Tali procedure devono essere
periodicamente verificate. Flussi informativi tempestivi ed esaurienti, capaci di rappresentare
correttamente i fatti di gestione, risultano di cruciale
importanza per il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il
patrimonio dei dati raccolto nell'anagrafe dei clienti - primario
archivio elementare che censisce gli utenti, anche occasionali,
degli intermediari - deve essere attentamente tutelato; ogni
intervento suscettibile di inficiare il mantenimento dei dati
nell'archivio va precedentemente sottoposto al vaglio di una
struttura di controllo. Il crescente utilizzo in campo finanziario di canali distributivi
basati su forme di comunicazione a distanza, tra i quali la rete
Internet, puo' aumentare il rischio di un coinvolgimento degli
intermediari in fenomeni di riciclaggio; la delocalizzazione
geografica e la spersonalizzazione del rapporto rendono piu'
difficile conoscere le condizioni economiche della clientela e le
motivazioni delle operazioni richieste. Gliintermediari verificano che i sistemi informativi adottati
consentano l'immediato aggiornamento dell'andamento della
relazione con il cliente, la tempestiva informazione degli organi
decisionali e una tendenziale condivisione delle conoscenze
all'interno dell'azienda. Gli intermediari che operano
diffusamente in tali comparti devono pertanto attivare gli
opportuni controlli per verificare, specie in caso di importi
significativi, la provenienza delle disponibilita' finanziarie e
acquisire le informazioni di base sulla natura dell'operazione. Il collegio sindacale e' chiamato a svolgere un ruolo attivo e
propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure
di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa
antiriciclaggio e, in particolare, degli obblighi di segnalazione
di operazioni sospette. I sindaci devono periodicamente
controllare la funzionalita' e l'efficienza di tali meccanismi e
valutare il permanere delle condizioni di qualita' in relazione
all'evoluzione dell'operativita' aziendale, della struttura
organizzativa e dell'articolazione dei canali distributivi.
-----------
3 Per gli intermediari non abilitati a effettuare
operazioni di trasferimento di importo rilevante i
controlli sono svolti dal Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza.

Perlo svolgimento delle proprie funzioni in materia, il collegio
sindacale deve avvalersi di tutte le unita' organizzative
deputate, all'interno dell'organizzazione aziendale, allo
svolgimento di funzioni di controllo, prima tra tutte l'internal
audit. Anche i revisori esterni, laddove presenti, rivestono un ruolo
essenziale; per programmare e svolgere efficacemente le proprie
valutazioni sull'attendibilita' delle informazioni contabili e di
bilancio, infatti, essi devono conoscere il sistema dei controlli
interni dell'azienda presso la quale svolgono l'incarico. Il
collegio sindacale stabilisce collegamenti funzionali con tali
soggetti al fine di essere informato su eventuali disfunzioni e
anomalie gestionali che dovessero emergere nell'esercizio delle
loro funzioni e che potrebbero costituire un utile elemento di
valutazione per i sindaci ai fini dello svolgimento dei compiti di
pertinenza. 3.2. La formazione del personale Gliintermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento
e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione. Le
presenti "Istruzioni" devono essere divulgate e opportunamente
illustrate a tutto il personale, a prescindere dal titolo
giuridico in base al quale presta l'attivita' lavorativa o la
collaborazione. Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone
la piena consapevolezza delle finalita' e dei principi che ne
sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a
conoscenza degli obblighi e delle responsabilita' aziendali che
possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi. L'addestramento e la formazione del personale devono riservare
particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei
dipendenti e dei collaboratori che sono a piu' diretto contatto
con la clientela. Tale attivita' deve essere estesa, su un piano
piu' generale, all'importanza del principio della conoscenza del
cliente, per consentire la ricostruzione del suo profilo
finanziario. Specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale
appartenente alla struttura deputata a tenere i rapporti con
l'UIC. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in
merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi
tipici delle operazioni finanziarie criminali. L'attivita' di qualificazione del personale deve rivestire carattere
di continuita' e di sistematicita' e va svolta nell'ambito di
programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della
normativa e delle procedure predisposte dagli intermediari.
Annualmente deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione
di ciascun intermediario una relazione in ordine all'attivita' di
addestramento e formazione in materia di normativa
antiriciclaggio. Gliintermediari invitano il personale a verificare, prima di
instaurare nuovi rapporti, l'effettiva iscrizione delle
controparti negli albi previsti dalla legge per le varie forme di
operativita'. Nondevono essere intrattenuti rapporti con soggetti abusivi, anche
per la concorrenza sleale svolta nei confronti degli operatori
legali; particolare attenzione va prestata al fenomeno dell'usura.
In tale contesto va richiamata l'attenzione sulla figura di reato
introdotto dall'art. 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n.
108, che punisce i dipendenti che indirizzano una persona, per
operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato
all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria. Il personale deve essere sensibilizzato affinche' nell'anagrafe
clienti e nell'Archivio Unico Informatico siano esattamente
inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente
riportata l'indicazione dell'attivita' economica svolta. Gliintermediari devono diffondere l'informativa ricevuta dall'UIC in
merito all'eventuale esito negativo della segnalazione tra gli
addetti alla struttura delegata a scambiare informazioni con
l'UIC. Possono inoltre prevedere canali informativi interni
diretti ai dipendenti che hanno contribuito alla valutazione
preliminare alla segnalazione. Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione
della complessiva disciplina puo' essere fornito dalle
associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso
iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le
modalita' di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo
chiaro ed efficace. 3.3. I controlli sull'operato di dipendenti e di collaboratori I competenti organi aziendali delineano una struttura dei controlli
volta a prevenire o a far emergere tempestivamente eventuali
episodi di infedelta' da parte dei dipendenti o degli altri
collaboratori. Conriferimento a singole strutture operative o aree di lavoro devono
essere poste in evidenza operazioni ripetitive riconducibili agli
indici di anomalia. Vanno rilevate eventuali anomalie connesse alla assidua e non
giustificabile presenza in azienda dei responsabili di settori
considerati nevralgici ovvero al tenore di vita del tutto
incoerente con i redditi percepiti. Opportuni controlli devono essere previsti nel caso di trasferimento
dei rapporti presso altra succursale del medesimo intermediario in
occasione di correlati trasferimenti di dipendenti o
collaboratori. Nel caso di clientela acquisita in relazione
all'assunzione di dipendenti o alla stipula di contratti di
collaborazione con personale proveniente da altri intermediari
deve essere assicurato un attento ed esaustivo vaglio iniziale
della clientela eventualmente acquisita. La mancata comunicazione ai competenti organi aziendali di nuovi e
significativi elementi negativi di valutazione della clientela va
inquadrata come fenomeno di infedelta' da parte dei dipendenti o
dei collaboratori, specie se con funzioni a rilevanza esterna. Devono essere poi monitorate le ipotesi in cui singole succursali
degli intermediari richiedano alla direzione generale
approvvigionamento di contante o presentino transazioni in
contante per importi non proporzionati rispetto alle presumibili
esigenze dell'area di insediamento o della clientela servita. Gliintermediari adottano strumenti atti a consentire la costante
verifica dell'attivita' che transita per i collaboratori esterni,
anche in un'ottica tesa a rilevare eventuali operazioni sospette
poste in essere dai loro clienti, e prestano attenzione alla
regolarita' del comportamento dei promotori finanziari, degli
agenti assicurativi e dell'altro personale non dipendente. 3.4. La moneta elettronica L'evoluzione in atto nei sistemi di pagamento richiama l'attenzione
sulla possibilita' di utilizzo a fini di riciclaggio della moneta
elettronica ( 4 ). Gli orientamenti maturati in ambito europeo e
le linee guida della Banca d'Italia ( 5 ) prevedono l'adozione di
specifiche cautele sia nella definizione delle caratteristiche
dello strumento di pagamento, sia relativamente alle modalita' del
suo utilizzo nell'ambito del circuito di riferimento. --------------
4 La moneta elettronica consiste in un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente, memorizzato su un dispositivo
elettronico, emesso dietro ricezione di fondi
corrispondenti e accettato come mezzo di pagamento da
imprese diverse dall'emittente. Tale strumento si puo'
ricondurre a due principali tipologie: la card-based
money (caricata su una carta di pagamento dotata o meno
di microprocessore) e la software-based money (che si
basa su software e viene caricata nella memoria del
personal computer). La moneta elettronica costituisce
uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro
contante che gli operatori, eventualmente protetti dalla
garanzia di anonimato, possono scambiare anche a
notevole distanza, localizzandosi in Paesi carenti di
adeguati controlli.
5 Contenuti rispettivamente, nel Rapporto sulla moneta
elettronica della Banca Centrale Europea del 1998 e nel
Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei
pagamenti del 1999.

Tali cautele vanno individuate con riguardo agli schemi operativi
utilizzati in concreto, suscettibili di continui sviluppi indotti
dall'innovazione tecnologica, e possono, ad esempio, riguardare:
l'apposizione di limiti al valore degli acquisti; l'impossibilita'
di trasferire somme da un dispositivo elettronico a un altro
ovvero, ove cio' sia consentito, la tracciabilita' di detti
trasferimenti ( 6 ); la determinazione di limiti di avvaloramento
per un singolo dispositivo elettronico (ad esempio, per la singola
carta) in linea con l'ammontare massimo presente nella scala dei
tagli delle banconote; forme di controllo sui distributori di
carte di pagamento e sugli esercizi convenzionati per il
perfezionamento di transazioni concluse con l'utilizzo di tale
strumento; la registrazione di richieste di rimborso anomale, per
frequenza ovvero per ammontare, di somme relative a crediti in
moneta elettronica. --------------------
6 Tali trasferimenti di somme possono essere consentiti,
per esempio, per utilizzare il credito residuo in un
dispositivo di moneta elettronica, che potrebbe
risultare non sufficiente per concludere una nuova
transazione. Anche in questo casi, peraltro, e'
necessario adottare cautele atte a impedire
l'avvaloramento senza limiti di un unico dispositivo
elettronico; a tal fine, puo' tra l'altro essere
prevista l'impossibilita' di effettuare un nuovo
trasferimento di somme prima di essere esaurito il
credito residuo caricato su un diverso dispositivo.

4. La procedura di segnalazione 4.1. L'iter segnaletico interno all'intermediario Ogni intermediario
definisce e formalizza nella normativa interna una procedura per
la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire
certezza di riferimento per il personale, omogeneita' nei
comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura. L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle
operazioni sospette; tale procedura e' strutturata sul modello
operativo tradizionale delle banche e va interpretata alla luce
dell'evoluzione tecnica dell'attivita' bancaria e delle modalita'
operative tipiche degli altri intermediari. La procedura individuata da ciascun intermediario prevede un
contenuto numero di livelli attraverso i quali transita la
segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale
dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare
dell'attivita', rappresentante legale o suo delegato"; va
assicurata celerita', riservatezza e facilita' di confronto tra
chi matura il sospetto e tale responsabile. Nelpercorso possono contemplarsi momenti di verifica e di controllo,
eventualmente con l'ausilio di funzioni di supporto e di
consulenza interna, senza che da cio' derivi pregiudizio per la
riservatezza e l'efficienza della procedura. L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base
documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di
non effettuare la segnalazione. Cio' agevola i controlli interni e
assicura la ricostruibilita' a posteriori delle motivazioni che
hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili. I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che
il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare
impulso alla segnalazione. Va comunque sollecitata la sensibilita'
di tutto il personale che cura i rapporti con la clientela, sia
esso addetto alle strutture centrali o a singoli punti operativi e
senza distinzioni basate sulla tipologia del rapporto giuridico in
base al quale e' legato all'intermediario. Il crescente ricorso da parte degli intermediari all'instaurazione e
alla gestione di rapporti "a distanza" impone di prestare
particolare attenzione alla definizione di procedure idonee. Nel
caso di rapporti mediati da persone incaricate delle fasi di
sviluppo e mantenimento delle relazioni a diverso titolo legate
all'intermediario, l'impulso alla segnalazione deve partire
proprio da tali collaboratori ( 7 ). --------------------
7 Il coinvolgimento diretto dei promotori e degli agenti
nella procedura di analisi delle operazioni sospette e'
stato sancito dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n.
374/99.

Qualora il rapporto con la clientela transiti unicamente per il
personale con il quale non si instaurano relazioni continuative
(ad es. addetti al call center o cc.dd. phone banking) ovvero
attraverso il canale telematico (cc.dd. e-banking o internet
banking) gli intermediari assumono iniziative volte comunque ad
assicurare una adeguata conoscenza del cliente e della sua
operativita'. L'analisi del cliente prevede il ricorso a procedure
di esame su base statistica delle operazioni effettuate e possono
contemplare visite da parte di collaboratori esterni. Il "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", prima di inoltrare
la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione
sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili; in ogni
caso e' tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di
eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente dalla
struttura operativa. La procedura deve prevedere momenti di scambio informativo tra i
distinti livelli e una valutazione dell'operazione da parte di
tutto il personale comunque coinvolto. Nello svolgimento dei propri compiti e' possibile che la funzione di
internal auditing, anche se affidata a collaboratori esterni, e il
collegio sindacale rilevino operazioni che, per caratteristiche
economico-finanziarie, manifestano profili di anomalia. In tali
ipotesi devono essere raccolte le informazioni rilevanti, anche
avvalendosi delle strutture operative dell'intermediario e deve
essere effettuata una prima valutazione sulla natura di tale
operativita', procedendo, ove del caso, a trasmettere un'adeguata
informativa al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio. In
ogni caso, l'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su
base documentale. Tale procedura potra' essere seguita anche dal personale delle
societa' incaricate della revisione contabile per le operazioni
anomale eventualmente riscontrate nell'ambito della loro
attivita'. 4. 2. La tutela della riservatezza Nell'ambito della procedura di segnalazione, gli intermediari
adottano misure volte ad assicurare la massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano le segnalazioni; in
tale ambito sono previste specifiche forme per la custodia degli
atti e dei documenti in cui sono contenute le loro generalita'. La segnalazione inoltrata all'UIC deve essere priva di qualsiasi
riferimento al nominativo della persona fisica segnalante. Nella
segnalazione sono riportati solo gli estremi della struttura che
fa capo al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio. Ogni
diffusione non necessaria delle informazioni deve essere evitata
all'interno dell'intermediario e all'esterno; la violazione di
tale divieto e' punita penalmente dalla legge n. 197/91. 4. 3. La
sospensione delle operazioni La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano
inoltrate all'UIC "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l'operazione". Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni
idonee a consentire un equo contemperamento tra l'esigenza di
tempestivita' e quella di effettuare un'adeguata valutazione
dell'operazione. La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la
segnalazione non puo' interpretarsi come possibilita' di informare
l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo
non pienamente giustificato puo' infatti inficiare la previsione
normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un
massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con
gli organi investigativi. Gliintermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative
per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una
pronta ed esaustiva informativa dell'UIC. Massima tempestivita' nella segnalazione e' assicurata ove
l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di
valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se
la medesima e' effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali
o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli
stessi collegati. Gli intermediari possono preavvisare
telefonicamente, via telefax o con strumenti telematici l'UIC,
anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. 4. 4. Il ricorso a programmi informatici di selezione delle
operazioni La scelta in merito all'adozione di programmi
informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni in base a
parametri prefissati e' rimessa all'autonomia organizzativa degli
intermediari. L'individuazione su base automatica di operazioni anomale non puo'
che svolgere esclusivamente un ruolo di ausilio nella valutazione
di operazioni con caratteristiche anomale in considerazione sia
della possibilita' di utilizzare standard prefissati solo per
taluni indici di anomalia, sia della costante evoluzione delle
tecniche di riciclaggio. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dell'intermediario per
l'adeguatezza delle procedure interne di valutazione a garantire
il rispetto degli obblighi imposti dalla legge. La mancata
selezione automatica non esclude la responsabilita'
dell'intermediario per l'omessa segnalazione di una operazione che
si presentava sospetta. Devono essere utilizzate procedure informatiche per l'individuazione
automatica di indicatori di anomalia per l'operativita' che
transita su canali telefonici o reti telematiche. Strumenti di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare
le operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitivita' e
della significativita' di importo, avendo presente che tale
operativita' e' caratterizzata da numerosi trasferimenti. Le
operazioni evidenziate devono essere poi sottoposte ad analisi
secondo l'ordinaria procedura di valutazione. 4. 5. La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l'UIC Per
la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIC
vanno applicate le disposizioni emanate dall'Ufficio (cfr. G.U. n.
201 del 29 agosto 1997). La circolare dell'UIC specifica il contenuto della segnalazione
indicando uno schema segnaletico articolato che gli intermediari
devono compilare per fornire le informazioni necessarie per la
qualificazione dell'operazione. Al fine di agevolare il compito
dei segnalanti e ridurre i costi della procedura, l'UIC
distribuisce a tutti gli intermediari un software di supporto alla
produzione delle segnalazioni che ne consente l'invio anche in
forma cifrata. Il rapporto tra gli intermediari e l'UIC e' incentrato su
collaborazione, confidenzialita' e fiducia. Le segnalazioni sono
corredate da dettagliate informazioni sul profilo economico e
finanziario del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti
(operativi, societari, ecc.) con altri soggetti. Gliintermediari forniscono pronta ed esaustiva risposta alle
eventuali richieste di informazioni; laddove emergano elementi
ulteriori, integrano l'informativa gia' trasmessa. Ciascun intermediario individua al proprio interno una struttura
accentrata delegata a scambiare con l'UIC tutte le comunicazioni
relative alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti
richiesti dall'Ufficio; tale struttura fa capo al responsabile
aziendale dell'antiriciclaggio. Pergli intermediari di rilevanti dimensioni non puo' escludersi la
possibilita' di designare piu' delegati responsabili dei rapporti
con l'Ufficio italiano dei cambi; in tali ipotesi va comunque
assicurato il coordinamento dell'attivita' dei delegati e il loro
accesso a tutte le informazioni in possesso dell'intermediario.
Peraltro, i benefici che appaiono riconducibili allo sviluppo di
una relazione costante tra l'Ufficio e il responsabile presso
l'intermediario induce a limitare l'utilizzo di tale possibilita'. Gliintermediari organizzati in forma di gruppo possono adottare
procedure unitarie e devono assicurare forme di collaborazione
operativa che utilizzino le informazioni disponibili presso
l'intero gruppo. Nelcaso di intermediari di ridotte dimensioni, potrebbe rilevarsi
l'opportunita' di condurre approfondimenti con l'ausilio degli
organismi di categoria; all'interno di tali organismi potra'
quindi essere individuata una struttura che effettui il vaglio di
secondo livello sulle operazioni ritenute anomale e rivesta il
ruolo di delegato nei rapporti con l'UIC. Per la trasmissione
delle segnalazioni gli intermediari devono utilizzare di regola
procedure informatiche o telematiche.

PARTE SECONDA
Indici di anomalia Introduzione alla casistica La normativa antiriciclaggio stabilisce l'obbligo per gli
intermediari di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio,
muovendo dalla considerazione dei connotati oggettivi delle
operazioni (caratteristiche, entita', natura), dei profili
soggettivi del cliente (capacita' economica e attivita' svolta) e
di ogni altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni
esercitate. Conil termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un
determinato atto, ma anche un insieme di movimentazioni che
appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate. Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior
parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione e' di
per se' neutra e quindi non consente di individuare con
immediatezza le finalita' sottostanti. Operazioni che - per
importo, modalita', canale distributivo, localizzazione
territoriale - sono normali se effettuate da un cliente con
determinate caratteristiche, possono risultare di valore
sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se
richieste da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in
linea con la capacita' economica e l'operativita' svolta possono
risultare anomali alla luce di altre notizie di cui
l'intermediario dispone in virtu' della propria attivita'. La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che
attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle
quali l'intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni
di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine
di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione. L'elencazione contiene in primo luogo indicazioni di anomalia
riferite a tutte le categorie di operazioni. Sono poi precisati
ulteriori indici classificati secondo la tipologia degli strumenti
utilizzati. E' infine dedicata specifica attenzione ai
comportamenti dei clienti che effettuano operazioni che per
tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni risultano incoerenti
con l'attivita' svolta o con la propria situazione
economico-patrimoniale. Peragevolare la lettura e la comprensione degli indicatori, vengono
forniti taluni sub-indici esemplificativi, normalmente collegati
alla specificita' operativa degli intermediari. L'elenco non deve essere considerato esaustivo, anche in
considerazione della continua evoluzione delle modalita' di
svolgimento delle operazioni finanziarie. Gli intermediari, sulla
base della propria esperienza e del segmento di mercato nel quale
operano, devono quindi integrare o specificare gli indicatori di
anomalia. A tal fine potranno avvalersi dei criteri riportati
nella prima parte del presente documento. La casistica non va
intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come
strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali,
tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati
nelle Istruzioni non e' sufficiente, di per se', a escludere il
sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di
riciclaggio. Gliindicatori sono formulati con riferimento all'ipotesi che il
cliente sia conosciuto dall'intermediario, indipendentemente dal
canale distributivo utilizzato (dipendenze, promotori finanziari,
agenti assicurativi, canali telefonici o telematici, ecc.). Perquanto concerne le operazioni sospette ricollegabili a profili
fiscali, vanno tenute presenti le recenti modifiche al regime
penale in materia tributaria. In tale contesto, per configurare
l'ipotesi di illeciti penali connessi alle dichiarazioni fiscali,
occorrerebbe conoscere, non solo i corrispettivi non dichiarati,
ma anche la situazione soggettiva del contribuente per
"ricostruire" l'ammontare dell'imposta evasa, ovvero essere venuti
a conoscenza dell'inserimento di eventuali fatture false in
dichiarazione. Viceversa, il reato di emissione di fatture o altri
documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e'
considerato delitto indipendentemente da qualsiasi soglia
quantitativa; nella valutazione dei profili di sospetto in
quest'ultimo caso va considerato che l'emissione di tali
documenti, oltre a essere ritenuta una violazione di particolare
gravita', puo' anche costituire un mezzo per celare altre
fattispecie di natura delittuosa. Nelcaso di operazioni richieste da utenti occasionali, la
valutazione - qualora le informazioni sulla capacita' economica e
l'attivita' svolta risultino insufficienti -deve concentrarsi
soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in
particolare sulla sua entita'. Nella fase di avvio di un nuovo rapporto l'intermediario deve
assumere un atteggiamento improntato a maggiore prudenza. Qualora
sia utilizzato il canale telematico o quello telefonico, un
elemento di valutazione significativo e' costituito dalle
modalita' dell'afflusso iniziale dei mezzi finanziari; qualora vi
siano operazioni di importo rilevante e non suffragate da adeguate
informazioni, l'intermediario puo' giungere fino a non accettare
le operazioni richieste. Qualora non si dia corso all'operazione e l'intermediario abbia
comunque acquisito significativi elementi di sospetto, la
segnalazione deve essere comunque inoltrata. 1. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni 1.1. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate
dall'attivita' svolta dal cliente ed effettuate con modalita' tali
da denotare intenti dissimulatori - frequenti afflussi di disponibilita' finanziarie che vengono
trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalita' o
destinazioni non ricollegabili alla normale attivita' del cliente,
soprattutto se provenienti o destinate all'estero - alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di
credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attivita'
svolta dal cliente 1.2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto
se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione - frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di
registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il
tramite di una pluralita' di altri intermediari, laddove non
giustificate dall'attivita' svolta dal cliente - accensione di piu' libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco
inferiori al limite di registrazione - prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di
assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di
registrazione - liquidazione di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari
ovvero di polizze assicurative effettuata richiedendo denaro
contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi
titoli di credito - frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o
di riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori
al limite di registrazione - alimentazione di conti in essere presso societa' fiduciarie tramite
frequenti afflussi di disponibilita' soprattutto se provenienti da
una pluralita' di intermediari e con modalita' tali da eludere
l'obbligo di registrazione 1.3. Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto
a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi
sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie - apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per
l'esecuzione di specifiche operazioni - afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se
provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o
poco movimentati - versamenti ingenti su conti intestati a societa' effettuati dai
soci o da soggetti a questi collegati con disponibilita' non
riconducibili all'attivita' della societa' stessa, soprattutto se
in contante 1.4. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano
svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o
finanziario - acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze
assicurative ovvero beni in leasing a prezzi non coerenti con i
correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore - estinzione anticipata di un contratto avente a oggetto strumenti
finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo
poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in
contante - stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto
strumenti finanziari seguito da un successivo, ravvicinato,
contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme fra i
medesimi clienti - piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita di
tipologia non coerente con l'eta' del cliente - versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di
leasing che risultano, senza plausibili giustificazioni, di
entita' notevolmente superiore a quella normalmente richiesta - stipula di piu' contratti assicurativi sulla vita della medesima
persona in un arco temporale ristretto 1.5. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a
favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati - utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati a
amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di
natura finanziaria o assicurativa - rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri
soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non
appaia giustificato - stipula di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero
di polizze assicurative con vincoli o pegni a favore di terzi
ovvero con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del
contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare
tali operazioni 1.6. Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente
senza plausibili giustificazioni - prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da
parte di terzi non conosciuti dei quali non vengono fornite dal
cliente sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali
o finanziari idonei a giustificare tali garanzie - garanti, fornitori di beni in leasing o soggetti estranei al
rapporto che, spontaneamente, intervengono se si verifica
l'inadempimento del debitore e provvedono direttamente alla
copertura dell'esposizione - operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per
ammontare, non sono ricollegabili all'attivita' economica o alle
caratteristiche del delegante 1.7. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o
incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare
informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti
interessati dall'operazione 1.8. Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note
come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di
contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate
dall'attivita' economica del cliente o da altre circostanze 2. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con
moneta elettronica 2.1. Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che
il cliente non rappresenti particolari esigenze 2.2. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non
giustificabile con l'attivita' economica del cliente 2.3. Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di
pagamento utilizzati dal cliente - richieste frequenti e per importi significativi di assegni
circolari contro versamento di denaro contante, anziche' con
l'utilizzo delle disponibilita' presso l'intermediario - utilizzo frequente di contante per importi consistenti per
effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di
fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri - rilevanti e/o frequenti versamenti di premi assicurativi per
contante, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso
di stipulazione di piu' rapporti - pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme
dovute a seguito dell'utilizzo di carte di credito, specialmente
se senza limitazioni di spesa 2.4. Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre
valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto
corrente - cambio di banconote per importi significativi effettuato in
un'unica soluzione o con cadenze ravvicinate, soprattutto se di
taglio elevato - cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con valuta di
Paesi non comunitari effettuato nel periodo transitorio di
introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per
importi significativi - cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con EURO
effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO,
soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi 2.5. Operazioni aventi a oggetto l'utilizzo di moneta elettronica
che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con
l'attivita' svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il
normale utilizzo dello strumento da parte della clientela - richieste eccessive di moneta elettronica ovvero reiterate
richieste di rimborso del valore non speso di moneta elettronica
da parte di singoli distributori - volumi di vendita anomali rispetto al tipo di attivita' esercitata
da parte di un singolo merchant - richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare, anche se
frazionato, da parte di clientela relative a somme concernenti
crediti in moneta elettronica non utilizzati 3. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti
finanziari e alle polizze assicurative 3.1. Negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione
transiti sul conto corrente del cliente - presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o
per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del
proprio conto corrente - acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente
frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante - disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con
trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel
contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero
a cointestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto
d'investimento 3.2. Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione
tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo
rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in
Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE 3.3. Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a
oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero
variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili
giustificazioni - immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in piu'
operazioni della stessa tipologia con diversi cointestatari, non
giustificato da una logica di ripartizione del rischio ovvero di
diversificazione dell'investimento - ricorrenza di uno stesso nominativo come cointestatario di piu'
contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o di polizze
assicurative con intestatari diversi - inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti
aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative
ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento - cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative
a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del
contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare
la variazione 4. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai
rapporti di capitalizzazione 4.1. Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento
dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano
molteplici girate 4.2. Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con
beneficiario il portatore della polizza 4.3. Nomina di piu' beneficiari di polizze assicurative in modo tale
che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranche, non
giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari 4.4. Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni
relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e
aventi come beneficiario la stessa persona 4.5. Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di
prestito relative a piu' polizze assicurative, soprattutto qualora
comportino l'accettazione di condizioni non convenienti, ovvero
frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a
premio unico di rilevante importo 4.6. In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio
del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli artt.
111 e 112 del d.lgs. 174/95 4.7. Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da
parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs.
174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacita'
economica e dall'attivita' svolta dallo stesso 5. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e
servizi 5.1. Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in
circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni
sulla tardiva presentazione degli stessi 5.2. Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento
commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa
transazione sia giustificata dall'usuale attivita' economica del
cliente 5.3. Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari
qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve
intervallo di tempo quando cio' non appaia giustificato in
relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attivita'
svolta 5.4. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di
custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non
giustificati dall'attivita' o dalle abitudini del cliente 5.5. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi
non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di
collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio 5.6. Acquisto o vendita di rilevanti quantita' di monete, metalli
preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non
in linea con le condizioni economiche del cliente 5.7. Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata
dall'attivita' svolta dal cliente e che risultano caratterizzati
da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di
titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralita' di girate,
con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a
favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di
insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento
degli addebiti e degli accrediti 6. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela 6.1. Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente
riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per
l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie
attivita', a presentare documentazione contabile o di altro
genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri
intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali,
renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni
bancarie, finanziarie o assicurative 6.2. Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la
configurazione originariamente prospettata implichi forme di
identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria
da parte dell'intermediario 6.3. Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i
collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in
modo frequente e ingiustificato 6.4. Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per
ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a
seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna
materiale 6.5. Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si
rivolgono a un intermediario o a un suo collaboratore lontani
dalla zona di residenza o di attivita', soprattutto se richiedono
la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso - clienti che per l'effettuazione di pagamenti derivanti da contratti
aventi a oggetto strumenti finanziari o da polizze assicurative si
appoggiano a punti operativi lontani dalla zona di residenza o di
attivita' ovvero variano frequentemente il punto operativo
utilizzato 6.6. Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con
utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che
gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti
disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione
di misure di prevenzione 6.7. Clienti in situazione di difficolta' economica che effettuano
operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili
giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati - clienti che provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o
parzialmente proprie obbligazioni - clienti che chiedono la stipulazione di contratti assicurativi che
comportano il versamento di premi di importo rilevante - clienti che acquistano strumenti finanziari per importi
significativi 6.8. Clienti che richiedono di effettuare operazioni
con modalita' inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata
complessita', o di importo rilevante - clienti che chiedono di non far transitare nel proprio conto somme
affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario 6.9.
Clienti, o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire
plausibili giustificazioni chiedono la restituzione dei valori
dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria
all'acquisto di altri strumenti finanziari 6.10. Clienti che
richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con
configurazione illogica - apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza
apparente giustificazione - instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa
zona senza logica giustificazione
 
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