Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 26 maggio l997, n. 152;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformita' all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
2. I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall' amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
Iettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti ammistrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio
della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto
della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera a)
del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata
una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua con le modalita' di cui al decreto-
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto dal
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari.
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
Si riporta l'allegato 1, n. 112-bis alla citata legge
n. 59/1997:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1o ottobre l996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196".
- La legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del
libretto di lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 marzo 1935, n. 54.
- La legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1949, n. 125, S.O.
- La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n.
20.
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 1996, n. 231; la legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1996, n. 281, S.O.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1997, n. 5, S.O.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
(Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente
l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1997, n. 135.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomi locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata nel
supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n.
275.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 2000, n.
50.
- Il comma 2 dell'art. 31 della citata legge n.
675/1996, cosi' recita:
"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge".
Note all'art. 1:
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 469 del 1997,
si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 11 del gia' citato decreto legislativo n. 469
del 1997, cosi' recita:
"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema
informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il
SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di
conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici
delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997 un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o
comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di
lavoro; b) "sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo"
l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro
relativi al prestatore di lavoro temporaneo; c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.



Note all'art. 2:
- L'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n. 469
del 1997, e' il seguente:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1, nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1, devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".



 
Art. 3
Tutela dei dati personali

1. Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attivita' di orientamento e formazione professionale nonche' agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, alle societa' di mediazione autorizzate, nonche' agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma l, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.



Note all'art. 3:
- L'art. 10 del gia' citato decreto legislativo n. 469
del 1997, come da ultimo, modificato dall'art. 117 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2001), cosi' recita:
"Art. 10 (Attivita' di mediazione). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo
1997, n. 59. Il presente articolo definisce le modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee
strutture organizzative, nonche' le modalita' di
accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione professionale.
"1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
si intende l'attivita', anche estesa all'inserimento
lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di:
raccolta di curricula dei potenziali lavoratori,
preselezione e costituzione di relativa banca dati;
orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e
selezione dei lavoratori; promozione e gestione
dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella
ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta
dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa
societa' di mediazione; gestione di attivita' dei servizi
all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche
istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso
dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio
preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente,
consistente nel ricercare, selezionare e valutare i
canditati sulla base del profilo professionale e con le
modalita' concordate con il datore di lavoro cliente,
approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione
professionale si intende l'attivita' effettuata su
specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro
cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti
surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la
rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli
o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento
della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento della nuova attivita'.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie
anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione
professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire
50 milioni".
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale
oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, ovvero l'attivita' di ricerca
e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione
professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura
di cui al comma 4.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai
commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di
ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione
professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione
delle societa' nei rispettivi elenchi.
5. Le domande di autorizzazione ovvero di
accreditamento e di rinnovo sono presentate al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette
entro quindici giorni alle regioni territorialmente
competenti per acquisirne un motivato parere entro i
quindici giorni successivi alla trasmissione. Decorso
inutilmente tale termine, iI Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo'
comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo
rinnovo ovvero all'accreditamento.
6. Ai fini dell'autorizzazione ovvero
dell'accreditamento i soggetti interessati si impegnano a:
a) con riferimento alle societa' di mediazione
fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in
rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro
che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione delle attivita';
c) con riferimento alle societa' di mediazione
fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita'
delle competenze professionali e' comprovata da esperienze
lavorative relative, anche in via alternativa, alla
gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
del personale almeno biennale, ovvero da titoli di studio
adeguati;
b) avere amministratori, direttori generali,
dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata
esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
del personale della durata di almeno tre anni.
Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche
non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi
20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e
10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di cui ai
commi da1 a 1-ter e' vietata ogni pratica discriminatoria
basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza,
sulla cittadinanza, sull'origine territoriale,
sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o
sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
di cui ai commi da 1 a 1-ter deve essere esercitata a
titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di cui ai commi
da 1 a 1-ter indica gli estremi dell'autorizzazione ovvero
dell'accreditamento nella propria corrispondenza ed in
tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere
pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le
modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio
dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione, ovvero
dell'accreditamento anche su richiesta delle regioni, in
caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con
particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al
comma 6;
d) con riferimento alle societa' di mediazione, di
accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di
lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati ovvero
accreditati ai sensi del presente articolo, non trovano
applicazione le disposizioni contenute nella legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di
cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12".
- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del citato
decreto legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente;
"3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. II Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il
SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581".
- L'art. 13, comma 1, lettera d), della gia' citata
legge n. 675 del 1996, cosi' recita:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione
al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a); b); c); (omissis);
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta".
- Gli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del
1996, cosi' recitano:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose in cui i rapporti con
lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati.
2 Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1).
3-bis Nei casi in cui e specificata, a norma del comma
3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non
sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
Salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2."
"Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'art. 686 del codice di procedura penale). - 1 Il
trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e
d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate".



 
Art. 4
Elenco anagrafico

1. Le persone aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei dati dell'elenco
anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed
integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale
individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalita' di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico
a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in
sede comunitaria ed internazionale.
4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.
5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.



Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle reioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali e di enti pubblici.
3. La Confernza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia'
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- La lettera d), comma 3, dell'art. 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 469/1997, e' la seguente:
"3. In riferimento alle materie di cui al comma 1,
costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 59 del 1997:
a); b); c); (omissis);
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema
informativo lavoro secondo quanto previsto dall'art. 11".
e) (omissis);
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n.
469/1997, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 5
Scheda professionale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunita', nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilita' del lavoratore.
2. La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresi', i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.
3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo n. 281/1997, si veda nelle note all'art. 4.



 
Art. 6
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
 
Art. 7
Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi
previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto
dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge
(seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1,
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 20 della citata legge n.
59/1997, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 della legge 10 gennaio 1935, n.
112 (Istituzione del libretto di lavoro), abrogato nei
limiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, cosi'
recitava:
"Art. 6. - Il libretto, durante il periodo di
occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il
datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto
ai lavori domestici al quale il libretto verra' restituito
dal datore di lavoro dopo averne presa visione.
All'atto della assunzione in servizio il datore di
lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e
deve verificare se detto libretto sia completo e
formalmente regolare.
Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un
periodo non superiore ad una settimana, e' in facolta' del
datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed
aver constatato la sua integrita', di lasciarlo in possesso
del lavoratore.
Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla
dipendenza di piu' datori di lavoro, il libretto dovra'
restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mente
gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione
attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di
lavoro che detiene il libretto.
Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve
consegnare il libretto al lavoratore che ne rilascera'
ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione
dal servizio. Il lavoratore terra' in suo possesso il
libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione".



 
Art. 8
Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bianco, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 16

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 21 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:
dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "e l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, ad eccezione di quelle in materia di collocamento della gente di mare e di diritto al lavoro dei disabili";
dell'art. 6;
dell'art. 7, lettere b), c), d), e), ed f);
dell'art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "ed in quelle speciali".
 
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