Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA 29 maggio 2000
Normative di collaudo parziale. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ex art. 13 legge n. 135/1997

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, con il quale e' stato investito alle funzioni inerenti la rimozione degli ostacoli che hanno impedito la regolare prosecuzione dei lavori;
Vista la nota n. 1 del 18 maggio 2000, con la quale il presidente della commissione di collaudo ha fatto presente di aver gia' provveduto ad espletare taluni adempimenti in ordine alla valutazione delle riserve espresse dall'ATI aggiudicataria e che non ha alcun elemento per emettere un qualsiasi atto di collaudo;
Considerato che il contratto con il raggruppamento Cogefar e' stato da tempo risolto pur avendo eseguito lavori per un considerevole importo senza che, peraltro, sia stata valutata la conformita' dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali e l'esecuzione dei lavori secondo la buon regola dell'arte;
Visti gli articoli 91 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
Vista la legge n. 1086/1971 e la legge regionale Campania n. 9/1983, riguardante la collaudazione statica in tema di opere pubbliche;
Considerato che, in seguito a sopralluogo in sito, sono stati notati cedimenti e dissesti che, ove imputabili alla cattiva esecuzione delle opere, potrebbero ascriversi al raggruppamento suindicato pur in presenza di intervenuta risoluzione dal vincolo contrattuale;
Ravvisata l'esigenza di provvedere ad attenti controlli attraverso l'espletamento di operazioni di collaudo parziale e statico che accertino la conformita' dell'opera al progetto, la coerenza con la buona regola dell'arte, la congruita' dei magisteri e materiali utilizzati in adempimento agli obblighi contrattuali a suo tempo assunti dal raggruppamento suindicato;
Ritenuto che, per gli accertamenti suddetti, la commissione collaudatrice ed il collaudatore statico possono prescindere dalle funzionalita' dell'impianto che potra' essere eseguita soltanto con il completamento dell'opera;
Tutto cio' premesso, considerato ed in deroga ad ogni contraria disposizione;
Decreta:
1. Il collaudatore statico, sulla base delle opere finora realizzate eseguira', per i lavori finora eseguiti in contraddittorio con il raggruppamento succitato, tutti gli accertamenti ritenuti necessari, redigendo specifica relazione.
2. La commissione di collaudo provvedera' ad eseguire gli accertamenti ritenuti necessari per l'espletamento delle attivita' dovute al fine di formulare le valutazioni stabilite in premessa.
3. L'Acquedotto Pugliese S.p.a. e' pregato di assicurare la massima collaborazione mettendo a disposizione dei collaudatori tutti gli atti che saranno richiesti.
Roma, 29 maggio 2000
Il commissario straordinario: Palumbo
 
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