Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. 1
Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dell'art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Agli operatori del settore dei
prodotti fitosanitari

A seguito di richieste di chiarimento pervenute a questa Amministrazione in ordine ai contributi di cui in oggetto, con la presente si formulano le considerazioni che seguono e le conseguenti indicazioni:
la questione dei contributi per la sicurezza alimentare e' stata affrontata, in un primo momento, dalla legge n. 488/1999 laddove si prevedeva all'art. 59, comma 1, che "i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle "R33, R40, R45, R49, R60 fossero tenuti al versamento di un contributo nella misura dello 0,5% del fatturato annuo a decorrere dal 1o gennaio 2000 relativo rispettivamente alla produzione ed alla vendita dei suddetti prodotti".
Lo stesso art. 59 prevedeva, inoltre, "che in caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo fosse dovuto, da questo ultimo, nella misura dell'1% del prezzo d'acquisto".
L'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riprende modificandola la questione in esame prevedendo al comma 1, capoverso 1, lettera a), la istituzione, a partire dal 1o gennaio 2001, di un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2% del fatturato dell'anno recedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle "R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23".
Dalle disposizioni delle due leggi finanziarie sopra richiamate e dall'esame comparato tra le stesse deriva che entrambe, in prima applicazione, riguardano l'esercizio finanziario 2000 ma che le disposizioni della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), all'art. 123, nella sostanza innovano i contenuti dell'art. 59 della legge n. 488 del 1999 in tre punti:
1) ampliano i prodotti soggetti a contributo (tra i quali vengono inclusi altri presidi sanitari, individuati con sigle/frasi di rischio ulteriori rispetto a quelle elencate nella precedente legge);
2) pongono il versamento del contributo esclusivamente a carico dei titolari delle immissioni in commercio, mentre l'art. 59 della legge n. 488 del 1999 prevedeva che il contributo complessivo, fissato nella misura dell'1 per cento, oltre che dagli "utilizzatori finali" che avessero importato direttamente prodotti fitosanitari, dovesse essere versato per lo 0,5% dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e per lo 0,5% dai "titolari degli esercizi di vendita";
3) elevano il contributo al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente.
Incidendo le disposizioni delle due leggi, in prima applicazione, sullo stesso esercizio finanziario 2000, e' evidente che si deve tenere conto, per lo ius superveniens, della legge piu' recente. Il contributo e' pertanto dovuto, per i prodotti indicati nel comma 1, lettera a), capoverso 1, della legge n. 388 del 2000, nella misura del 2 per cento, dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con le modalita' stabilite dall'art. 1 del decreto interministeriale Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero del tesoro) in data 14 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000.
Le date entro le quali effettuare i versamenti sono stabilite dal comma 3 dell'art. 59 della legge n. 488 del 1999, che non e' stato modificato dalla legge successiva. I termini di versamento del contributo relativo all'anno 2000 risultano essere fissati entro il 15 gennaio 2001, per il primo semestre 2000 ed entro il 15 luglio 2001 per successivo semestre dell'anno 2000.
Restano fermi i termini di pagamento del 15 gennaio e del 15 luglio di ogni anno relativi, rispettivamente, al fatturato del primo e del secondo semestre dell'anno precedente.
Peraltro, considerato il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente da una norma di rango primario (art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, i contributi relativi all'anno 2000 di cui all'art. 123 della legge finanziaria per il 2001, possono essere versati entro sessanta giorni dal 1o gennaio 2001, cioe' entro il 1o marzo 2001.
Nelle more della predisposizione del decreto di cui al comma 1 della legge finanziaria 2001, i titolari della registrazione dei prodotti indicati dalle leggi n. 488/2000 e n. 388/2001, dovranno specificare al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, le denominazioni dei prodotti ai quali fa riferimento il contributo in relazione alle sigle/frasi di rischio individuate e previste dalle stesse leggi.
Dette denominazioni e le indicazioni dei prodotti di riferimento dovranno essere inviate alla predetta Direzione generale unitamente alle attestazioni di versamento dei contributi.
Roma, 6 febbraio 2001
Il direttore generale
Ambrosio
 
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