IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Sicilia degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    tromba d'aria: 30 settembre 2000 nella provincia di Trapani;    piogge alluvionali: 30 settembre 2000 nella provincia di Messina;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei  danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati  territori agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Messina:  piogge  alluvionali del 30 settembre 2000 - provvidenze di  cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Ali',  Fiumedinisi,  Itala,  Mandanici,  Messina,  Pagliara, Scaletta Zanclea;    Trapani: tromba d'aria del 30 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  del comune di Castelvetrano.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 31 gennaio 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |