| Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 2 febbraio 2001 |  
| Fissazione  dei  termini di presentazione delle domande per l'accesso alle   agevolazioni   previste   dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28  luglio  2000,  n.  314,  a  favore dell'imprenditoria femminile. (Bando 2001). |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314,   concernente   il   Regolamento   per  la  semplificazione  del procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli interventi  a  favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);  Visto  l'art.  9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  314/2000,  che  stabilisce  che  il  Ministero dell'industria del commercio  e  dell'artigianato  fissa  i termini per la presentazione delle  domande  di  agevolazione,  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;  Visto  altresi'  l'art.  12,  comma  4  del  predetto  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero dell'industria  del  commercio  e dell'artigianato rende noto, con lo stesso  decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili  per  ogni  regione  e  provincia autonoma e i criteri di priorita'  eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;  Visto  il  decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, con il quale, ai  sensi  degli  articoli  11  e 21 comma 3 del predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  sono state ripartite le risorse  finanziarie  statali  relative  all'esercizio  2000  tra  le regioni e le provincie autonome;  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 febbraio 2001, con il quale sono  stati  fissati  i  criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie,  validi  in  tutto  il territorio nazionale, ai sensi di quanto  disposto  dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 febbraio 2001, con il quale sono  state  individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;  Vista  la propria circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, emanata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  314/2000,  che  contiene  le  necessarie  indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;  Viste  le comunicazioni trasmesse dalle regioni e province autonome ai  sensi  dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  n.  314/2000  con  le quali sono state indicate le risorse  regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i   criteri   regionali   da   utilizzare  per  la  formazione  delle graduatorie;  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale i requisiti, le condizioni e le modalita' per l'accesso  alle  agevolazioni  vengono comunicati alle imprese almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande;  Considerato  che si puo' provvedere all'apertura dei termini per la presentazione  delle  domande di agevolazione da parte delle imprese, per  l'assegnazione delle risorse statali relative all'anno 2000 e di fondi  stanziati  dalle regioni ad integrazione delle stesse ai sensi dell'art. 12, comma 1, del predetto Regolamento n. 314/2000;  Ritenuto  di  poter  fissare  il  termine iniziale di presentazione delle  domande al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della   circolare  esplicativa  sopracitata,  provvedendo intanto  a  diramarne  il  contenuto, nelle more della pubblicazione, attraverso  il sito internet www.minindustria.it, per consentire alle imprese  interessate  di disporre di un congruo lasso di tempo per la compilazione del modulo di domanda;  Considerato   pertanto  opportuno  fissare  il  termine  finale  al 31 maggio 2001;  Visto  l'art.  22,  comma  l,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica   n.   314/2000,   ai   sensi   del   quale  il  Ministero dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  fissa, una volta l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province  autonome  dei  programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto;  Ritenuto  opportuno  provvedere  all'apertura  dei  termini  per la presentazione  dei  predetti programmi, per consentire alle regioni e province  autonome  interessate la relativa predisposizione e l'avvio delle  attivita' previste per la loro attuazione, fissando il termine iniziale  al  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della sopracitata circolare esplicativa;  Ritenuto  altresi' opportuno fissare il termine finale al 31 luglio 2001,  affinche'  i programmi di cui sopra possano essere predisposti da  tutte  le  regioni dopo un congruo lasso di tempo, per consentire alle   regioni   e   province   autonome   il  tempo  necessario  per l'espletamento delle procedure di approvazione dei programmi stessi e di stanziamento dei relativi fondi regionali;  Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha autorizzato  il  regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n.  215,  ritenendolo  compatibile  con  il  mercato comune, anche in considerazione  degli  impegni  assunti  dalle  autorita' italiane di adottare  opportune  misure  ai  sensi  dell'art. 88, paragrafo 1 del trattato;  Considerato  che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva l'obbligo,  per  l'attuazione degli interventi a favore dei programmi regionali  sopraccitati, di contenere la misura dell'agevolazione nei limiti  della regola de minimis nel caso in cui i programmi regionali prevedono aiuti a favore di soggetti terzi e questi ultimi abbiano la qualifica di imprese;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da  parte  delle  imprese  per  l'accesso  alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria  femminile  di  cui  al  capo  II  del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 luglio  2000  n.  314 e' fissato al giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  della  circolare  esplicativa  n.  1138443  del 2 febbraio 2001 citata in premessa. Il testo della predetta circolare e'  reso  disponibile,  dalla  data  del  presente  decreto, nel sito internet www.minindustria.it  2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 e' fissato al 31 maggio 2001.  3.  Le  risorse  disponibili  per  il  bando di cui al comma 1 sono complessivamente  pari a L. 301.000.000.000 e risultano composte, per L. 285.000.000.000,  dalle  risorse  statali  relative  all'esercizio finanziario 2000 gia' ripartite tra le regioni e le province autonome con  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 2000 citato in premessa, e per L. 16.000.000.000 dalle risorse stanziate dalle regioni che hanno disposto  l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.  4.  Le  regioni  che  hanno  disposto  l'integrazione delle risorse statali  sono:  Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.  5.  L'importo complessivo di L. 301.000.000.000 indicato al comma 3 risulta cosi ripartito:
  =====================================================================                  |  Quota statale   | Quota regionale  |     Regione      |      L./mld      |      L/mld       |Totale L/mld ===================================================================== Piemonte          |            13,798|        1         |      14,798 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta     |             0,259|        -         |       0,259 --------------------------------------------------------------------- Liguria           |             6,508|        1         |       7,508 --------------------------------------------------------------------- Lombardia         |            18,763|        1         |      19,763 --------------------------------------------------------------------- Prov. autonoma di |                  |                  | Bolzano           |             0,485|        -         |         - --------------------------------------------------------------------- Prov. autonoma di |                  |                  | Trento            |             0,858|        -         |         - --------------------------------------------------------------------- Veneto            |             9,176|        1         |      10,176 --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia    |                  |                  | Giulia            |             2,914|        -         |       2,914 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna    |             7,810|        1         |       8,810 --------------------------------------------------------------------- Toscana           |            11,251|        1         |      12,251 --------------------------------------------------------------------- Umbria            |             2,831|        1         |       3,831 --------------------------------------------------------------------- Marche            |             3,916|        1         |       4,916 --------------------------------------------------------------------- Lazio             |            23,567|        1         |      24,567 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo           |             5,671|        -         |         - --------------------------------------------------------------------- Molise            |             2,099|        1         |       3,099 --------------------------------------------------------------------- Campania          |            51,492|        1         |      52,492 --------------------------------------------------------------------- Puglia            |            33,147|        1         |      34,147 --------------------------------------------------------------------- Basilicata        |             4,143|        1         |       5,143 --------------------------------------------------------------------- Calabria          |            22,961|        1         |      23,961 --------------------------------------------------------------------- Sicilia           |            49,770|        1         |      50,770 --------------------------------------------------------------------- Sardegna          |            13,580|        1         |      14,830
    6. I criteri di priorita' regionale di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000  sono stati individuati dalle regioni Marche, Toscana, Campania e Molise.  Tali  criteri,  che  saranno  utilizzati  per  la  formazione delle relative  graduatorie  regionali,  sono  riportati nell'allegato 1 al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio delle  regioni che hanno integrato le risorse statali, sono trasmesse alle  regioni  stesse  ovvero  ai soggetti concessionari dalle stesse indicati.  L'elenco  degli uffici competenti a ricevere le domande e' riportato nell'allegato 2 al presente decreto.  2. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio delle  regioni e province autonome che non hanno integrato le risorse statali  sono  trasmesse  al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato  - Direzione generale per il coordinamento incentivi alle  imprese  -  ufficio E3 - via del Giorgione 2 B - 00147 Roma. Le regioni  che  non  hanno  integrato  le  risorse  statali sono: Valle D'Aosta,   Friuli-Venezia  Giulia,  Abruzzo,  provincia  autonoma  di Bolzano  e provincia autonoma di Trento. Ai sensi dell'art. 14, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000 le predette  imprese  sono  comunque  tenute  a  trasmettere copia della domanda,   per   conoscenza,  alla  competente  regione  o  provincia autonoma,  che  esprime  il  proprio  parere  entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  termine  iniziale  del  bando per la presentazione da parte delle  regioni  e  provincie  autonome dei programmi regionali di cui all'art.  21  del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 e'  fissato  al  giorno  successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  circolare  esplicativa citata all'art. 1.  2.  Il  termine finale per la presentazione dei programmi di cui al comma 1 e' fissato al 31 luglio 2001.  3.  Le  risorse statali disponibili per il bando di cui al comma 1, complessivamente  pari  a  L. 15.000.000.000  relative  all'esercizio finanziario  2000,  sono state ripartite tra le regioni e le province autonome  con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, citato in premessa, nella seguente misura:
  =====================================================================                 Regione                 |     Miliardi di lire ===================================================================== Piemonte....                             |                      0,726 Valle d'Aosta....                        |                      0,014 Liguria....                              |                      0,343 Lombardia....                            |                      0,988 Provincia autonoma Bolzano....           |                      0,026 Provincia autonoma Trento....            |                      0,045 Veneto....                               |                      0,483 Friuli-Venezia Giulia....                |                      0,153 Emilia-Romagna....                       |                      0,411 Toscana....                              |                      0,592 Umbria....                               |                      0,149 Marche....                               |                      0,206 Lazio....                                |                      1,240 Abruzzo....                              |                      0,298 Molise....                               |                      0,110 Campania....                             |                      2,710 Puglia....                               |                      1,745 Basilicata....                           |                      0,218 Calabria....                             |                      1,208 Sicilia....                              |                      2,619 Sardegna....                             |                      0,715  |  
|   |                                 Art. 4.  Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 del decreto del  Presidente  della  Repubblica n. 314/2000, gli aiuti a favore di soggetti  terzi eventualmente previsti nei programmi regionali devono essere  contenuti  entro  i  limiti  del  de  minimis  se il soggetto beneficiario e' un'impresa.   Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 febbraio 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
|   |                                                             Allegato 1                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
|   |                                                             Allegato 2                    ---->   Vedere Elenco  <----  |  
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