Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 2 febbraio 2001
Determinazione delle misure del contributo in conto capitale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, da concedere a favore dell'imprenditoria femminile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate ad accedere ai benefici sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, che ha recepito le disposizioni comunitarie concernenti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese;
Visto il regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto capitale ivi previsto e' concesso secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto anche conto della stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;
Visto l'art. 4 del citato regolamento n. 70/2001 della Commissione europea, ai sensi del quale l'intensita' massima di aiuto per le piccole imprese ubicate nei territori non ammessi alle deroghe di cui all'art. 87,3,a) e 3,c) e' fissata nella misura del 15% ESL;
Visto che la Commissione europea, con decisione SG (2000) D 102347 del 13 marzo 2000, ha approvato le aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,3,a) e ha approvato le seguenti relative intensita' massime di aiuto:
Calabria: 50% ESN + 15% ESL;
Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia: 35% ESN + 15%ESL;
Visto che la Commissione europea, con decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000, ha definito le aree depresse del centro-nord, ivi comprese quelle dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c) del trattato e ha approvato le relative intensita' massime di aiuto che risultano essere le seguenti:
aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 20%ESN + 10% ESL;
aree del centro nord ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c) 8% ESN + 10% ESL;
Visto l'art. 5 del citato regolamento 70/2000 della Commissione europea, che stabilisce l'intensita' massima degli aiuti concedibili per l'acquisto di servizi reali e consulenze, nella misura del 50%;
Ritenuto opportuno determinare la misura del contributo per l'acquisto dei servizi reali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000 al 30%, elevabile al 40% per le aree depresse del mezzogiorno e del centro nord sopra citate, anche in analogia alle misure stabilite per gli stessi servizi reali dall'art. 6, comma 1, del medesimo decreto in ordine all'agevolazione de minimis;
Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che fissa, rispettivamente al 50% e al 75%, la misura minima e massima del contributo in conto capitale da concedere secondo la regola de minimis e demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione della misura delle maggiorazioni per le aree territoriali svantaggiate in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria;
Visto il regolamento della Commissione europea n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis;
Ritenuto di dover articolare la maggiorazione dell'agevolazione de minimis, ad eccezione di quella relativa ai servizi reali, sulla base dell'articolazione delle aree depresse stabilita dalle sopracitate disposizioni comunitarie, determinandone la misura come segue:
aree del centro nord ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 60%;
aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 65%;
aree del mezzogiorno ammesse alla deroga dell'art. 87,3,a): 75%;
Visti i regolamenti CE del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 e n. 1759/99 della Commissione sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;
Vista la comunicazione della Commissione europea n. 2000/C pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C/28 del 1o febbraio 2000 concernente gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;
Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 1257/99 del Consiglio che fissa le intensita' massime di aiuto, espresse in ESL, consentite per le attivita' del settore della produzione agricola primaria, determinandole nel 50% per le zone agricole svantaggiate e 40% per le restanti zone, elevabili rispettivamente al 55% e 45% per i giovani imprenditori agricoli;
Vista la comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale;
Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha autorizzato il regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ritenendolo compatibile con il mercato comune, anche in considerazione degli impegni assunti dalle autorita' italiane di adottare opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1 del trattato;
Considerato che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva l'obbligo di agevolare esclusivamente i programmi di investimento le cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per il caso in cui le agevolazioni vengono concesse secondo la regola de minimis;
Considerato che dalla predetta autorizzazione comunitaria deriva altresi', per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, l'esclusione dell'agevolabilita' degli investimenti destinati all'acquisto di attivita' preesistenti, nonche' la limitazione dell'ammontare delle spese per brevetti al 12% dell'investimento complessivamente ammissibile;
Considerato pertanto che si ritiene necessaria un'espressa indicazione delle predette restrizioni nell'ambito del presente decreto, determinando esse una limitazione del campo di applicazione della vigente normativa di attuazione della citata legge n. 215/1992;
Decreta:
Art. 1.
Le misure del contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:
----> Vedere Tabella <----
2. Il predetto contributo in conto capitale puo' essere concesso esclusivamente a fronte di programmi di investimento le cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.
 
Art. 2.
1. Le misure del contributo in conto capitale de minimis previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:
----> Vedere Tabella <----
2. Il contributo in conto capitale de minimis puo' essere concesso anche a fronte di programmi di investimento le cui spese sono state avviate precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione.
 
Art. 3.
Per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, le misure del contributo in conto capitale citato all'art. 1, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:
----> Vedere Tabella <----
2. Le misure di cui al comma 1 previste per le iniziative di avvio di attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi sono elevate, rispettivamente, al 55% ESL e al 45% ESL nel caso di imprese aventi i requisiti di giovane imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui al citato Regolamento CE del Consiglio n. 1257/99.
3. Per la decorrenza delle spese agevolabili si applica quanto disposto al comma 2 dell'art. 1.
Per le iniziative da realizzare nell'ambito del settore della produzione agricola primaria, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse le spese per l'acquisto di brevetti sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dell'investimento complessivamente ammesso; mentre e' totalmente esclusa l'agevolabilita' delle spese finalizzate all'acquisto di attivita' preesistenti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001
Il Ministro: Letta
 
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