| Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 14 dicembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unita' di Napoli. (Decreto n. 29304). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa' S.r.l. I.C.A. inoltrata presso il competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  previdenza  e assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 27 novembre  2000,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  9  ottobre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18 ottobre 2000, la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali, come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento  applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a 152 unita' su un organico complessivo di 192 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., con sede  in  Napoli, unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 152 unita', su un organico complessivo di 192 unita'.  |  
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