| Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2001 |  
| Organizzazione  e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visti gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei   Ministri   10 marzo   1994   concernenti  le  attribuzioni  del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  Vista  la  legge  7 giugno  2000,  n. 150, recante disciplina delle attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni;  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'art.  7,  comma  3,  che riserva alle determinazioni del Segretario generale   ovvero   del  Ministro  o  del  Sottosegretario  delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  l'organizzazione interna delle  strutture  nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2000  con  il  quale  sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, dott. Vannino Chiti, le funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in materia di informazione ed editoria;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed,  in  particolare,  l'art.  19  che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria  e  ne  individua  il  numero  massimo  degli uffici e dei servizi;  Ritenuta   la   necessita'   di   provvedere   alla   ridefinizione dell'organizzazione  interna  del  Dipartimento  per l'informazione e l'editoria,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  e  nell'ambito delle funzioni delegate al Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott.  Vannino Chiti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2000;  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                                Decreta:                               Art. 1.                       Ambito della disciplina
    1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, il Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, di seguito denominato Dipartimento,  e'  organizzato  secondo  le disposizioni del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.                              Funzioni
    1.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate  dall'art.  19  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4 agosto  2000, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  delle  altre disposizioni  di  legge  e  di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce  al  Sottosegretario di Stato, ove nominato, il supporto per lo  svolgimento  dei  compiti  a  lui  delegati  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri.  |  
|   |                                 Art. 3.                          Organo di governo
    1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, o, se nominato, il Sottosegretario  di  Stato  delegato,  e'  l'organo  di  governo  del Dipartimento.  2.   L'organo   di   governo  esercita  le  funzioni  di  indirizzo politico-amministrativo,  definisce  le  priorita' e gli obiettivi da conseguire  nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e della gestione agli indirizzi impartiti.  |  
|   |                                 Art. 4.                        Capo del Dipartimento
    1.  Il capo del Dipartimento, nominato in base agli articoli 18, 21 e  28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati   raggiunti   in   relazione  agli  obiettivi  fissati  dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  -  se  nominato  -  dal Sottosegretario  di Stato delegato; coordina l'attivita' degli uffici di  livello dirigenziale generale ed assicura il corretto ed efficace raccordo  tra  tali  uffici  e  quelli  di diretta collaborazione del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  -  se  nominato  - del Sottosegretario di Stato delegato.  2.  Il capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disimpegno degli affari di propria competenza e per i rapporti con le organizzazioni  pubbliche e private, italiane ed estere relativamente ai compiti del Dipartimento.  3.   Le  attivita'  del  Dipartimento  che  abbiano  attinenza  con l'informazione  relativa  all'attualita' politica sono coordinate con l'ufficio stampa per il tramite del Segretario generale.  |  
|   |                                 Art. 5.                   Organizzazione del Dipartimento
    1.   Il   Dipartimento   si  articola  in  tre  uffici  di  livello dirigenziale  generale  e in nove servizi di livello dirigenziale non generale.  2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:    a) ufficio per l'editoria e la stampa;    b) ufficio per il coordinamento delle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale;    c) ufficio   per   gli   affari   generali  e  del  coordinamento amministrativo-contabile.  |  
|   |                                 Art. 6.                 Ufficio per l'editoria e la stampa
    1.  L'ufficio  per  l'editoria e la stampa cura gli affari relativi all'editoria  e  alla  stampa:  assicura  le  provvidenze alla stampa all'emittenza   radiofonica   e   televisiva,   curando  le  relative istruttorie  amministrative;  coordina  le  attivita' delle pubbliche amministrazioni   relativamente   a   compiti   comunque  inerenti  a problematiche  riguardanti  prodotti editoriali; intrattiene rapporti con le autorita' di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonche'  con  organismi  internazionali per gli aspetti di competenza dell'ufficio;  cura  il  collegamento  con  i  sistemi informativi in materia  nell'ambito  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre pubbliche amministrazioni ed organismi pubblici e privati.  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:    a) servizio    per   le   provvidenze   alla   stampa:   provvede all'erogazione  dei  contributi  ai  giornali  quotidiani e periodici editi  in  Italia  ed italiani all'estero, nonche' all'editoria per i non vedenti e per le associazioni dei consumatori; dispone i rimborsi a  favore  di  imprese  editoriali  per  le spedizioni in abbonamento postale  effettua  ricerche,  acquisizione,  elaborazione  dei dati e della  documentazione nel settore della stampa quotidiana e periodica e  delle  imprese  editrici  e  degli  operatori; partecipa alla fase istruttoria  dei  provvedimenti  normativi concernenti il settore; ha rapporti  con  le  autorita'  di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonche' con gli organismi internazionali per gli aspetti di  competenza  del  servizio;  cura  il  collegamento  con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni pubbliche e private;    b) servizio  per  le  provvidenze  alle  emittenti radiofoniche e televisive: eroga contributi alle emittenti radiofoniche e televisive e   provvede  ai  rimborsi  a  favore  delle  imprese  per  riduzioni tariffarie  e  per  abbonamenti  ad agenzie di informazioni; effettua ricerche,  acquisizione, elaborazioni dei dati e della documentazione nel  settore dell'emittenza radiofonica e televisiva, delle imprese e dei   relativi   operatori;   partecipa  alla  fase  istruttoria  dei provvedimenti  normativi  concernenti  il settore; ha rapporti con le autorita'  di  garanzia,  con  le  regioni  e  gli altri enti locali, nonche'   con   gli  organismi  internazionali  per  gli  aspetti  di competenza   del   servizio;  cura  il  collegamento  con  i  sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni pubbliche e private;    c) servizio  del  credito  agevolato:  eroga  contributi in conto interessi  a  carico del bilancio statale sui finanziamenti destinati ai  rinnovamenti  tecnologici  delle imprese per l'intero settore dei prodotti  editoriali;  svolge  compiti  inerenti  alle  problematiche tecnologiche  e  strutturali  delle  imprese  partecipanti  al  ciclo produttivo  e  di  distribuzione  dei  prodotti  editoriali; effettua ricerche,  acquisizione, elaborazione dei dati e della documentazione nel  settore  di  competenza;  partecipa  alla  fase  istruttoria dei provvedimenti  normativi  concernenti  il settore; ha rapporti con le autorita'  di  garanzia,  con  le  regioni  e  gli altri enti locali, nonche'  con  organismi  internazionali per gli aspetti di competenza del  servizio;  cura  il  collegamento  con  i sistemi informativi in materia  nell'ambito  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni pubbliche e private.  |  
|   |                                 Art. 7. Ufficio  per  il  coordinamento  delle  attivita'  di  informazione e                     comunicazione istituzionale
    1. L'ufficio per il coordinamento delle attivita' di informazione e comunicazione  istituzionale  e'  la  struttura di supporto nell'area funzionale    relativa    al    coordinamento   della   comunicazione istituzionale  e svolge altresi', compiti in materia di pubblicita' e di documentazione istituzionale, nonche' di comunicazione interna.  2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:    a) servizio per la programmazione e la pubblicita' della pubblica amministrazione:  predispone  le  indicazioni  metodologiche e svolge funzioni  di  centro  di  orientamento,  consulenza  e  supporto alle amministrazioni  statali per l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione  al  fine  della  predisposizione  del piano annuale di comunicazione  da  sottoporre  all'approvazione  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri;  sviluppa,  con  i  concessionari  di spazi pubblicitari,  accordi  quadro,  nei quali sono definiti i criteri di massima  delle  inserzioni  radiofoniche,  televisive o sulla stampa, nonche'  le  relative  tariffe;  esprime  un  preventivo  parere  sui progetti  di  comunicazione  a  carattere pubblicitario inviati dalle amministrazioni  dello  Stato  e finanzia progetti di comunicazione a carattere  pubblicitario  delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di  particolare  utilita'  sociale  o  di interesse pubblico; cura la produzione  e la distribuzione, sia in sede nazionale che all'estero, di  audiovisivi;  realizza  messaggi  istituzionali e documentari sui piu' rilevanti temi sociali; gestisce un apposito centro audiovisivi;    b) servizio    per   le   pubblicazioni   e   la   documentazione istituzionale:  cura la produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento,  nonche'  quelle  delegate al Dipartimento stesso dalla autorita' di governo relativamente all'attivita' dell'esecutivo sugli aspetti  istituzionali  a  carattere  politico,  economico e sociale; provvede all'acquisizione, alla catalogazione e all'archiviazione del materiale   informativo   edito   dal   Dipartimento,  nonche'  della documentazione   relativa  all'attivita'  di  governo  in  merito  ai problemi  dell'informazione  e  della  comunicazione;  provvede  alla gestione della biblioteca e dell'emeroteca del Dipartimento;    c) servizio  per  le  relazioni  con  il  pubblico: provvede alla comunicazione  diretta  al  pubblico sulle attivita' della Presidenza del   Consiglio   dei   Ministri,   sulla  struttura,  sugli  atti  e provvedimenti  approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione del   successivo  iter;  svolge,  anche  con  l'utilizzo  di  sistemi informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni con  il  pubblico  delle altre pubbliche amministrazioni competenti a fornire  le  informazioni  relative  al proprio settore di attivita'; cura  il  collegamento  tecnico  con  l'apposito sito informatico del governo  per  gli  aspetti  concernenti  il Dipartimento e provvede a diffondere  sull'apposito  sito  informatico,  istituito e tenuto dal Dipartimento,   i  risultati  dei  sondaggi  politici  ed  elettorali destinati  alla  pubblicazione sui mezzi di informazione; gestisce la posta  elettronica  e  il numero verde delle Presidenza del Consiglio dei   Ministri;   assicura   i  servizi  per  l'organizzazione  e  la partecipazione  a mostre, esposizioni, cerimonie, convegni e seminari in Italia e all'estero.  |  
|   |                                 Art. 8. Ufficio    per    gli    affari    generali   e   del   coordinamento                      amministrativo-contabile
    1.   L'ufficio   per   gli  affari  generali  e  del  coordinamento amministrativo-contabile  provvede  allo  svolgimento  delle funzioni amministrative  per  la  concessione  dei  premi  della cultura; alla gestione   degli   affari  generali  e  giuridico-amministrativi  del Dipartimento; sovrintende alla gestione del personale; dispone per il rilascio  delle  tessere "lasciapassare stampa" per la partecipazione alle  pubbliche  manifestazioni;  cura la gestione del bilancio e dei relativi   adempimenti  contabili  di  competenza  del  Dipartimento, nonche'  l'attivita'  contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite;  assicura gli adempimenti relativi a convenzioni inerenti a  le  attivita'  del  Dipartimento  e  i  programmi  di informazione realizzati da agenzie e dal servizio radio-televisivo.  2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi;    a) servizio   per   gli   affari  generali:  svolge  le  funzioni amministrative  per  la concessione dei premi della cultura; cura gli affari  generali  e  giuridico-amministrativi; sovrintende ai servizi ausiliari   di  carattere  generale  e  provvede  alla  gestione  del personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento; cura l'istruttoria necessaria   alla   corresponsione   degli  emolumenti  al  personale dipendente  e,  in  collegamento  con  il Dipartimento per gli affari generali  e  del  personale,  adotta  i  provvedimenti amministrativi relativi  allo  stato giuridico e al trattamento accessorio; assicura il   rilascio   delle   tessere   "lasciapassare   stampa"   per   la partecipazione alle pubbliche manifestazioni;    b) servizio   per   il   coordinamento  amministrativo-contabile: attende  alla  gestione  del  bilancio  e  dei relativi provvedimenti contabili;  adotta  provvedimenti contrattuali concernenti le risorse assegnate all'ufficio e sovrintende all'attuazione, nell'ambito delle strutture  del  Dipartimento, delle disposizioni previste dal decreto legislativo  19 settembre  1994,  n.  626;  cura  i  rapporti  con il consegnatario;    c) servizio  per le convenzioni: stipula apposite convenzioni con la  Rai,  concessionaria  del  servizio  pubblico,  per assicurare la diffusione  nel  mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in  altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per  le  comunita'  italiane  all'estero;  stipula convenzioni con le agenzie  di  stampa  per  una  adeguata  informazione  da  e  per  le istituzioni  pubbliche  attraverso  la  diffusione  di  notiziari  di agenzia  e di servizi speciali; stipula, infine, contratti per studi, ricerche,  sondaggi  e  servizi  fotografici,  per  l'acquisizione di documentazione  e  informazione  sugli  aspetti  della vita italiana, sull'attivita' della pubblica amministrazione e del governo.    Roma, 18 gennaio 2001                                              p. Il Presidente: Chiti  |  
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