Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n. 30035
Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle modalita' ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state indicate, tra l'altro, al punto 2.1, alcune delle condizioni per l'ammissibilita' alle agevolazioni e, tra queste, quelle relative alla piena disponibilita' del suolo e/o degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma da agevolare.
Tale piena disponibilita', per i programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendono utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, e' riferita alla sede operativa di cui tali imprese stesse devono essere titolari nel territorio della regione interessata, sede che, peraltro, deve risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese.
In relazione al tema della piena disponibilita' e della sede operativa nella regione da parte di tali imprese, sono state avanzate alcune richieste di chiarimento da parte delle banche concessionarie riguardanti alcuni casi particolari. Sull'argomento, anche al fine di assicurare la massima uniformita' nelle determinazioni istruttorie delle banche stesse, si forniscono le indicazioni che seguono in riferimento a ciascuna delle problematiche evidenziate.
1. La sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale condizione e' mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione ha carattere di stabilita' e continuita' e non di episodicita'. A tale riguardo si precisa che la sede operativa puo' coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2. Qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, puo' non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del registro delle imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra' essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
3. Le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del modulo di domanda, che sono dispensate dal comprovare in tale data l'iscrizione al registro delle imprese, sono comunque tenute a dimostrare, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, la disponibilita' dell'immobile ove ubicare la sede operativa nella regione (vedi precedente punto 1) ovvero ove realizzare gli interventi del programma (vedi precedente punto 2); la sussistenza della sede operativa stessa dovra' poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.
Roma, 5 febbraio 2001
Il direttore generale: Sappino
 
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