| Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n. 30035 |  
| Legge  n.  488/1992  - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000. |  
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                                  Alle imprese interessate                                  Alle banche concessionarie                                  Agli istituti collaboratori                                  All'A.B.I.                                  All'ASS.I.LEA.                                  All'ASS.I.RE.ME.                                  Alla CONFINDUSTRIA                                  Alla CONFAPI                                  Alla CONFCOMMERCIO                                  Alla CONFESERCENTI                                  All'ANCE                                  Al  comitato di coordinamento delle                                  confederazioni artigiane
    Con  circolare  n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n.  122 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle  modalita'  ed  alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive, manifatturiere,  dei  servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state  indicate,  tra  l'altro, al punto 2.1, alcune delle condizioni per l'ammissibilita' alle agevolazioni e, tra queste, quelle relative alla  piena  disponibilita'  del suolo e/o degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma da agevolare.  Tale piena disponibilita', per i programmi di investimento promossi dalle  imprese  operanti  nel settore delle costruzioni che intendono utilizzare  i  beni  agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, e' riferita alla sede operativa di  cui  tali  imprese  stesse  devono essere titolari nel territorio della  regione  interessata,  sede  che, peraltro, deve risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese.  In  relazione  al  tema  della  piena  disponibilita'  e della sede operativa nella regione da parte di tali imprese, sono state avanzate alcune  richieste di chiarimento da parte delle banche concessionarie riguardanti alcuni casi particolari. Sull'argomento, anche al fine di assicurare  la  massima  uniformita' nelle determinazioni istruttorie delle  banche  stesse,  si  forniscono  le indicazioni che seguono in riferimento a ciascuna delle problematiche evidenziate.  1.  La  sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per  le  sole  imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del  programma  nei  cantieri  ubicati  nelle  aree ammissibili della regione  stessa.  Tale  condizione  e'  mirata  a  comprovare  che la presenza  dell'impresa  nel  territorio della regione ha carattere di stabilita'  e  continuita'  e non di episodicita'. A tale riguardo si precisa   che   la   sede   operativa   puo'   coincidere,  a  titolo esemplificativo,  con  la  sede  legale dell'impresa, con un immobile adibito  al  ricovero  degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione  che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al  registro  delle  imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.  2.  Qualora  il  programma  di investimenti comprenda interventi da agevolare  su  immobili  (terreni  e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede  o  che  intende  acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una  determinata  regione,  puo'  non essere necessariamente riferita alla  suddetta sede operativa risultante dal certificato del registro delle  imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le altre  imprese  dei  settori  diversi  da quello delle costruzioni, a quella  dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso,  come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra' essere   comprovata,   attraverso  idonea  documentazione  o  perizia giurata,   anche   la  rispondenza,  in  relazione  all'attivita'  da svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.  3.  Le  imprese  individuali  non  ancora  operanti  alla  data  di presentazione   del  modulo  di  domanda,  che  sono  dispensate  dal comprovare  in tale data l'iscrizione al registro delle imprese, sono comunque  tenute  a  dimostrare,  nei modi e nei tempi previsti dalla normativa,  la  disponibilita'  dell'immobile  ove  ubicare  la  sede operativa   nella  regione  (vedi  precedente  punto  1)  ovvero  ove realizzare gli interventi del programma (vedi precedente punto 2); la sussistenza della sede operativa stessa dovra' poi essere comprovata, attraverso  il  certificato  di iscrizione al registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.    Roma, 5 febbraio 2001                                       Il direttore generale: Sappino  |  
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