Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 2 febbraio 2001
Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000 del settore commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore commercio";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Vista la propria circolare esplicativa n. 900047 del 25 gennaio 2001, gia' disponibile sul sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in favore del predetto "settore commercio" ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
Considerato che e' imminente la pubblicazione del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome in merito alle ulteriori attivita' ammissibili, alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorita' ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale relativi al "settore commercio", di cui al punto 5 comma 5 del richiamato testo unico delle direttive;
Ritenuto di dovere fissare il termine iniziale di presentazione delle domande in concomitanza con la pubblicazione della suddetta circolare e di rinviare ad un seguente decreto la fissazione di quello finale in modo che risulti non antecedente al novantesimo giorno successivo alla richiamata circolare, in modo da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del "settore commercio" e' fissato al giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, richiamata nelle premesse e disponibile sul sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it Alla fissazione del termine finale si provvedera' con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di novanta giorni dalla pubblicazione della detta circolare.
2. Alle predette domande si applicano le proposte delle regioni e delle province autonome in corso di approvazione con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa in cui il fac-simile e' riportato nell'allegato n. 11 della richiamata circolare esplicativa n. 900047 del 25 gennaio 2001; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che sara' reso disponibile sul predetto sito internet di quest'ultimo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001
Il Ministro: Letta
 
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