Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 24 gennaio 2001 |
Modificazione dell'art. 27, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/2000. (Deliberazione n. 05/01). |
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L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 gennaio 2001, Premesso che: in data 28 dicembre 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') ha adottato la deliberazione n. 236/2000 recante norme per la sicurezza e la continuita' del servizio di distribuzione del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere c) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 2, serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/2000); l'Autorita' ha stabilito all'art. 27, comma 1, della deliberazione n. 236/2000 che il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa agli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna; l'Autorita' ha avviato con delibera 3 agosto 2000, n. 148 (di seguito: delibera n. 148/2000), un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e 5, all'art. 23, commi 2 e 4, e all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), in tema di esercizio dell'attivita' di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe, ivi inclusa l'emanazione di un regolamento in materia di accertamento dello stato di sicuro funzionamento degli impianti di utenza, e che nell'ambito di tale procedimento e' prevista la consultazione dei soggetti interessati; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 2, comma 12, lettere c) e h); il decreto legislativo n. 164/2000; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, e in particolare l'art. 15; la delibera n. 148/00; la deliberazione n. 236/2000, e in particolare l'art. 27, comma 1; Viste le lettere di Federgasacqua, del 4 gennaio 2001 (prot. Autorita' n. 157), di GasIt, dell'8 gennaio 2001 (prot. Autorita' n. 255), e della Societa' italiana per il Gas, del 10 gennaio 2001 (prot. Autorita' n. 414), con le quali sono stati evidenziati problemi applicativi, nonche' possibili danni economici per le aziende del settore per quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della deliberazione n. 236/2000; Considerato che: i distributori di gas hanno responsabilita' di pronto intervento anche in seguito a segnalazione di dispersioni di gas sugli impianti a valle del punto di consegna, e che in generale il cliente finale in quanto proprietario o gestore degli impianti non e' in grado, nella maggior parte dei casi, di valutare e di far fronte tempestivamente al rischio per l'incolumita' pubblica dovuto all'insorgere di dispersioni di gas sui medesimi impianti; l'obbligo di pronto intervento in seguito a segnalazione di dispersione di gas implica che il distributore, al fine di tutelare la pubblica incolumita', ha la facolta' di sospendere o negare l'alimentazione del punto di consegna in caso di pericolo, senza che cio' comporti per lo stesso distributore obblighi di verifica complessiva degli impianti a valle del punto di consegna e di un loro eventuale ripristino in condizioni di buon funzionamento; Ritenuto che allo scopo di evitare interpretazioni estensive o difformi sia opportuno modificare l'art. 27, comma 1, della deliberazione n. 236/2000, specificando che il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa alla segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna, eventualmente sospendendo o negando la fornitura del gas fino a quando il cliente non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas nei casi in cui questa abbia origine sui medesimi impianti; Delibera: Art. 1. Pronto intervento per impianti a valle del punto di consegna Il comma 1 dell'art. 27 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 2 - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, e' sostituito dal seguente: "Il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamta per pronto intervento relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna. Al fine di garantire la pubblica incolumita' il distributore puo' sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas.". |
| Art. 2. Disposizioni finali La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 24 gennaio 2001 Il presidente: Ranci |
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