IL DIRETTORE GENERALE        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
    Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  24  che prevede l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri,  ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di  specie  agricole  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in purezza;  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le variazioni di dette responsabilita';  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Considerato  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni;  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della legge  n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha espresso parere   favorevole  alla  variazione  di  responsabilita'  di  dette varieta' nei relativi registri.  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                                Decreta:                               Art. 1.  La responsabilita' del mantenimento in purezza delle sotto elencate varieta',  gia'  assegnata  ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:            ---->  Vedere tabella nel formato PDF  <----  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                          Roma, 9 gennaio 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio
      Il  decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3                 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.  |