IL DIRETTORE GENERALE        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
    Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di mais indicate nel dispositivo;  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                                Decreta:  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta'  di  mais,  le  cui  descrizioni  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:            ---->  Vedere tabella nel formato PDF  <----    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 9 gennaio 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio
      Il  decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.  |