IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, ed in particolare l'art. 32, che espressamente individua la segreteria tecnica, di cui all'art. 3, comma 5, della citata legge n. 50/1999, quale ufficio di livello dirigenziale generale; Ritenuto di dover procedere all'organizzazione della segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, legge n. 50/1999; Decreta: Art. 1. All'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e' inserito, alla fine del comma 1, il seguente periodo: "La segreteria tecnica si articola in un servizio, nonche' in non piu' di cinque aree funzionali, coordinate da dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". Roma, 28 dicembre 2000 Il Presidente: Amato |