IL DIRETTORE dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova
Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte, che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale e nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte di diritto perdendo la personalita' giuridica; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della cooperative di cui all'art. 2544, comma primo; Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli art.2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidatore; Decreta: Le seguenti societa' cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire: Societa' cooperativa edificatrice Sambenedettina a responsabilita' limitata con sede in S. Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito dott. Lanteri Vincenzina in data 28 febbraio 1964, repertorio n. 3701; registro imprese n. 3662; BUSC n. 535/86174; Societa' cooperativa edilizia S. Giorgio a responsabilita' limitata con sede in Mantova, costituita per rogito dott. Nicolini Giuseppe in data 27 maggio 1957, repertorio n. 14020; registro imprese n. 3000; BUSC n. 190/58137. Mantova, 26 gennaio 2001 Il direttore reggente: Di Stefano |