Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L' EDITORIA
CIRCOLARE 30 gennaio 2001, n. 478
Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale - art. 34, legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

Associazione italiana editori - via
delle Erbe, 2 - 20121 Milano
Associazione italiana piccoli
editori (AlPE) - via Trastevere,
236 - 00153 Roma
UNIGEC-CONFAPI - via della Colonna
Antonina, 52 - 00186 Roma
Associazione bancaria italiana
(ABI) - piazza del Gesu', 49 -
00186 Roma
Mediocredito centrale S.p.a. - via
Piemonte, 48/51 - 00187 Roma
e, per conoscenza
Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Gabinetto via del
Collegio romano, 27 - 00186 Roma
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria - via
Boncompagni, 15 - 00187 Roma

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono elaborati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.
Si rammenta che, a norma del decreto attuativo le sopra indicate richieste devono pervenire all'ufficio di segreteria della commissione entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovra' essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.
Al fine di regolamentare l'introduzione dell'euro nei rapporti finanziari di questa amministrazione, si informa che dal 1o gennaio 1999 e per l'intero periodo transitorio le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, potranno esprimere gli importi in lire o in euro.
Se la scelta da parte dell'impresa beneficiaria sara' quella di adottare l'euro, tutte le successive comunicazioni monetarie, inerenti la medesima richiesta di agevolazione, sia da parte del Ministero che della Casa editrice e delle banche, verranno, obbligatoriamente, indicate in euro.
Nel caso in cui l'impresa dovesse scegliere la lira, potra', comunque, chiedere di utilizzare l'euro per il proseguo della procedura, dandone comunicazione scritta al Ministero, entro la data di stipula del contratto di finanziamento.
Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire o in euro a prescindere dalla denominazione scelta.
Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, potranno dal 1o gennaio 1999 stipulare le delibere ed i contratti di mutuo in euro, in tal caso in aggiunta agli importi indicati in euro detti documenti dovranno riportare le corrispondenti conversioni in lire, poiche' le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in lire.
Qualora i predetti istituti di credito decidessero di utilizzare, per l'accredito dei contributi in oggetto, un conto corrente in euro dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio ministeriale.
Si rammenta che dal 1o gennaio 2002 tutti gli importi indicati nelle domande presentare dovranno essere espressi in euro, cosi' come tutte le comunicazioni monetarie inerenti l'iter procedurale e i contributi liquidati saranno automaticamente convertiti, secondo la normativa in vigore, in euro.
Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge, e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.
Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la piu' ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.
Roma, 30 gennaio 2001
Il direttore generale: Sicilia
 
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