Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRETTIVA 30 gennaio 2001
Applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Ai Presidenti della regione
autonoma Valle d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Liguria
della regione Lombardia
della regione Veneto
della regione Toscana
della regione Emilia-Romagna
della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia
della regione Puglia

Ai Presidenti della provincia
autonoma di Trento
della provincia autonoma di Bolzano

1. Criteri e modalita' per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.
Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"), a favore di privati proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza delle calamita' idrogeologiche dell'autunno 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le regioni e le province autonome la presente direttiva, ai sensi dell'art. 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare (entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della protezione civile e al presidente della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilita' di cui sopra. Per le province autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilita' tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
1.1. Benefici finanziari.
I benefici finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi per:
unita' immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;
unita' immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;
beni mobili o beni mobili registrati; il contributo e' concesso in relazione al nucleo familiare.
I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.
1.2. Spese ammissibili.
I contributi possono essere richiesti relativamente a:
lavori di demolizione di unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili;
ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq e con valore a mq non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;
ripristino di unita' immobiliari che hanno subito danni;
redazione della perizia asseverata sui danni subiti;
spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.
Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.
Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.
Le provvidenze concesse in base all'ordinanza 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all'art. 4-bis della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza summenzionata.
Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unita' immobiliare.
1.3. Entita' e tipologia dei benefici concedibili.
Le regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-bis della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entita' e tipologie di finanziamento:
a) unita' immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case).
Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unita' abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non piu' ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994;
b) unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case).
Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalita' di cui alla precedente lettera a);
c) unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili (prime case).
Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unita' immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti;
d) unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case).
Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti;
e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile.
Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unita' abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo puo' essere richiesto dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini.
Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unita' abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti;
f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati.
Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, e' cosi' determinato:
in ragione di L. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
in ragione di L. 100.000 a mq per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati dagli eventi alluvionali.
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati e' stabilito in L. 30.000.000;
g) unita' immobiliari residenziali danneggiate, sia dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, che dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.
Per tali unita' immobiliari e' assegnato un contributo fino al 100% della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali (prime case) e fino al 60% per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo (seconde case). La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente paragrafo della direttiva.
1.4. Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici.
Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3, attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) presentazione delle domande.
La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A), sottoscritta, dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, presso il comune in cui e' sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in allegato A deve essere compilata integralmente;
b) documentazione.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del sottoscrittore della stessa;
perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo gia' percepito;
solo per i soggetti "bi-alluvionati", beneficio di cui alla lettera g) del paragrafo 1.3., autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilita', di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, nonche' copia del documento attestante il percepimento del contributo postalluvione 1994 (non rileva l'entita' del contributo percepito, ma e' sufficiente attestare l'effettivo percepimento dello stesso);
c) istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici.
Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La liquidazione del contributo puo' avvenire per erogazioni successive.
E' consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo e' consentita a seguito dell'invio da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', presentata ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato B); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23 ottobre 2000.
1.5. Controlli.
Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalita' operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.
Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.
2. Criteri e modalita' per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, societa' sportive, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.
Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4-bis della legge, a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili e scorte a causa delle calamita' idrogeologiche dei mesi dell'autunno 2000 e site nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni e le province autonome in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le regioni e le province autonome la presente direttiva, ai sensi dell'art. 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare (entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della protezione civile e al presidente della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilita' di cui sopra. Per le province autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilita' tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
2.1. Benefici finanziari.
I benefici finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unita' produttive nei territori delle regioni interessate o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamita' idrogeologiche hanno comunque riportato danni alla loro attivita' per effetto dei medesimi eventi:
imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;
studi professionali;
societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati;
organizzazioni di volontariato e del terzo settore gia' danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte.
2.2. Entita' e tipologia dei benefici concedibili.
Le regioni, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e societa' a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1., secondo le seguenti entita' e tipologie di finanziamento:
a) imprese con piu' di venti dipendenti, studi professionali e societa' sportive. A questi soggetti spettano:
a.1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;
a.2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all' 1,5% della rata di ammortamento;
b) imprese artigiane e imprese di altro genere fino a venti dipendenti:
a queste imprese e' assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni;
c) attivita' produttive con riduzione del volume di affari:
a queste imprese e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
riduzione del volume di affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente;
impossibilita' di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza degli eventi calamitosi;
d) imprese, studi professionali, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, verificatisi in Piemonte:
a questi soggetti e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'entita' dei danni subiti. Le imprese possono inoltre estinguere il finanziamento agevolato contratto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie della medesima legge.
Per l'ottenimento dei benefici suddetti occorre che i soggetti richiedenti siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e nuovamente colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000. Tuttavia, tenuto conto delle modificazioni che possono essere intervenute dal 1994 ad oggi nella ragione sociale e nella titolarita' di alcune persone giuridiche, possono inoltre accedere ai benefici di cui sopra:
le imprese che hanno cambiato titolarita' per successione mortis causa o per atto tra vivi purche', in questo secondo caso, l'avente causa sia legato al dante causa da rapporto di coniugio o di parentela fino al quarto grado;
le imprese che hanno cambiato titolarita' per atto tra vivi qualora l'avente causa, non essendo legato al dante causa da alcun rapporto di parentela come alla precedente lettera a), sia comunque subentrato nel finanziamento contratto dal dante causa ai sensi della legge n. 35/1995;
le imprese che hanno modificato la ragione o denominazione sociale a condizione che la titolarita' dell'impresa stessa o le quote di maggioranza siano detenute dal medesimo soggetto che e' stato danneggiato nel 1994 e nel 2000.
Le suddette modificazioni devono essere avvenute entro la data dell'11 dicembre 2000, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 dicembre 2000, n. 365;
e) disposizioni comuni alle precedenti lettere a), b), c) e d):
i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste;
per "dipendenti", ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
i benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;
dai contributi concessi viene detratto l'acconto eventualmente percepito ai sensi dell'ordinanza 3090/2000;
eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo;
f) persone fisiche proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa.
A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 500.000.000. Il contributo e' fino al 100% dei danni subiti se l'immobile interessato e' gia' stato danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, verificatisi in Piemonte (soggetti "bi-alluvionati").
2.3. Interventi ammissibili.
Tenuto conto che la finalita' dell'intervento pubblico e' strettamente legata alla ripresa delle attivita' produttive nell'area colpita, i contributi di cui al punto 2.2. devono essere impiegati per le seguenti finalita':
lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;
lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonche' degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;
ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);
per i lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei trenta giorni successivi all'evento calamitoso;
lavori di ripristino della coltivabilita' dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalita' di cui al presente punto;
ripristino dei beni danneggiati di proprieta' di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;
perizia asseverata dei danni subiti.
Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2., lettere a), b), c) e d), si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2., lettera f), sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.
Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e relative al complesso dell'unita' immobiliare sede dell'attivita' produttiva.
2.4. Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici.
Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o societa' a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2., attenendosi alle seguenti modalita':
a) presentazione delle domande.
La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dello studio professionale o della societa' sportiva o dell'organizzazione di volontariato, deve essere presentata, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, presso la regione in cui ha sede il soggetto richiedente oppure ove il soggetto si trovava per ragioni inerenti la propria attivita' durante l'evento calamitoso. La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte;
b) documentazione allegata alla domanda.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del sottoscrittore della stessa;
perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo gia' percepito;
solo per la concessione del beneficio di cui alla lettera c) del paragrafo 2.2., copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per piu' di trenta giorni;
solo per i soggetti "bi-alluvionati", beneficio di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2., autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilita', di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, dichiari eventualmente le cause che hanno prodotto una modifica della titolarita' o della ragione/denominazione sociale o della natura giuridica dell'impresa stessa, nonche' copia dell'eventuale contratto di finanziamento o di documento attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35;
solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprieta' di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identita' del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprieta' di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprieta' del bene);
c) istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici.
Ciascuna regione disciplina i criteri e le modalita' organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione e alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:
l'erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono di norma, nei limiti previsti, in un'unica soluzione;
la durata del finanziamento in conto interessi non puo' superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non puo' essere inferiore all'1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti le regioni, o gli enti esterni incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate tutte le modalita' relative alla gestione dei contratti di finanziamento;
entro dodici mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta secondo il modello allegato (allegato "D"), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente punto 2.3.
2.5. Controlli.
Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalita' operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati.
2.6. Garanzie.
Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi le regioni, anche per il tramite di societa' finanziarie a partecipazione regionale, possono erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad esse assegnate, alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo le regioni, anche al fine di garantire omogeneita' degli interventi tra i diversi settori produttivi, possono utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.
2.7. Estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Le imprese, i soggetti che esercitano libera attivita' professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, riconosciute "bi-alluvionate", ottenuta la concessione del beneficio ad esse spettante, possono chiedere l'estinzione del precedente finanziamento contratto ex legge 16 febbraio 1995, n. 35. L'estinzione copre la quota capitale residua, compresa la quota per interessi, calcolata alla data di concessione del beneficio da parte delle regioni, nonche' gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento, queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Al riguardo gli aventi diritto dovranno compilare le sezioni relative nella domanda, allegato C e allegare un'apposita autocertificazione.
2.8. Interventi specifici nel settore agricolo.
Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e precisamente:
a) i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f))*;
b) i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lettera a))*;
c) i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lettera b))*.
Per le sopra nominate tipologie si operera' ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i tempi, le modalita' e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilita', nella domanda, allegato C, di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n. 185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n. 365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.
2.9. Norma di rinvio.
Le regioni interessate, con propri provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalita' per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall'evento calamitoso dei mesi dell'autunno 2000.
* gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Bianco
 
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Allegato C
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Allegato D
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