| Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 16 gennaio 2001 |  
| Riconoscimento  dell'acqua  minerale  "Fonte  Ilaria",  in  comune di Lucca, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione
    Viste  le  domande in data 11 maggio 2000, con le quali la societa' Mondialcarta  S.p.a.,  con sede in Lucca, frazione Diecimo, localita' Renaccio,  ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali "Fonte Ilaria" che sgorga dal pozzo P1 e "Vallefredda" che sgorga dal pozzo  P2  nell'ambito  del  permesso di ricerca "Le Piagge" sito nei comuni  di  Lucca, e Pescaglia, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;  Esaminata la documentazione allegata alle domande;  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993,  relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto  il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di  sanita'  espresso  nella  seduta del 25 ottobre 2000: "Favorevole all'utilizzazione  delle  acque  minerali sgorganti dai pozzi P1 e P2 come  unica  acqua  minerale,  ai  fini dell'imbottigliamento e della vendita.  In  etichetta si autorizza la seguente dicitura: puo' avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio";  Vista  la  nota  in data 11 dicembre 2000, con la quale la societa' Mondialcarta  S.p.a.  ha  comunicato  che  per  la vendita dell'acqua minerale   sgorgante   dai  pozzi  P1  e  P2  intende  utilizzare  la denominazione "Fonte Ilaria";  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 105, come modificato dall''art.  17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata  "Fonte  Ilaria"  che sgorga dai pozzi P1 e P2 nell'ambito del  permesso  di  ricerca  "Le  Piagge"  sito  nei comuni di Lucca e Pescaglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  indicazioni  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo  25  gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette  sono  le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio".  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  comunicato  alla commissione delle comunita' europee.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto legislativo n. 105/1992.    Roma, 16 gennaio 2001                                     p: Il dirigente generale: Scriva  |  
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