Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 16 gennaio 2001
Riconoscimento dell'acqua minerale "Fonte Ilaria", in comune di Lucca, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Viste le domande in data 11 maggio 2000, con le quali la societa' Mondialcarta S.p.a., con sede in Lucca, frazione Diecimo, localita' Renaccio, ha chiesto il riconoscimento delle acque minerali naturali "Fonte Ilaria" che sgorga dal pozzo P1 e "Vallefredda" che sgorga dal pozzo P2 nell'ambito del permesso di ricerca "Le Piagge" sito nei comuni di Lucca, e Pescaglia, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alle domande;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000: "Favorevole all'utilizzazione delle acque minerali sgorganti dai pozzi P1 e P2 come unica acqua minerale, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: puo' avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio";
Vista la nota in data 11 dicembre 2000, con la quale la societa' Mondialcarta S.p.a. ha comunicato che per la vendita dell'acqua minerale sgorgante dai pozzi P1 e P2 intende utilizzare la denominazione "Fonte Ilaria";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall''art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Fonte Ilaria" che sgorga dai pozzi P1 e P2 nell'ambito del permesso di ricerca "Le Piagge" sito nei comuni di Lucca e Pescaglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle comunita' europee.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 16 gennaio 2001
p: Il dirigente generale: Scriva
 
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