Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 25 gennaio 2001 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, terza e quarta tranche. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 2001, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi "CTZ-24" con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro "zero coupon"; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una terza tranche di "CTZ-24", con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001. |
| Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2001. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001. |
| Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 2001, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. l del presente decreto. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 gennaio 2001. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art. 1, del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 4. Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8. |
| Art. 5. L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2001 Il Ministro: Visco |
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