Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. 440
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il programma, condiviso dal Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2000, concernente provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi, che prevede in particolare anche innovazioni normative e regolamentari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modificazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.";
b) all'articolo 3, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.";
c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento e' unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, puo' richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.";
d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "al com-ma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi precedenti" e le parole: "al medesimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai medesimi commi";
e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ove sia gia' operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente.";
f) all'articolo 4, comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" e le parole: "il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari";
h) all'articolo 4, comma 7, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" e le parole: "undici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"; al termine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.";
i) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "il sindaco del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";
j) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";
k) all'articolo 5, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Non e' richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
l) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la parola: "informatica" e' sostituita dalla seguente: "telematica";
m) all'articolo 6, comma 5, le parole: "all'articolo 8," sono sostituite dalla seguente: "al";
n) all'articolo 6, comma 6, le parole: "entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda";
o) all'articolo 6, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.";
p) all'articolo 6, il comma 9 e' soppresso;
q) all'articolo 6, comma 11, le parole: "il responsabile della struttura" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";
r) all'articolo 7, comma 1, le parole: "gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza", sono sostituite dalle seguenti: "le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi";
s) all'articolo 7, comma 3, la parola: "competenti" e' sostituita dalla seguente: "interessati";
t) all'articolo 9, comma 2, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvalersi", e le parole: "dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti: "da altre amministrazioni";
u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Spese). - 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si da' luogo al rimborso.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attivita' di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.
4. Il comune, o i comuni associati, possono altresi' prevedere, in relazione all'attivita' propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non puo' eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
supplemento ordinario, reca "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
reca "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1998, n. 301, reca "Regolamento recante norme
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'art. 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive l'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia".
- Si riporta l'art. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti
produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione dell'attivita' produttiva, nonche'
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso
di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1
quelli relativi a tutte le attivita' di produzione di beni
e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e
artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i
servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari,
i servizi di telecomunicazioni.
2. Le regioni, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono
forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle
informazioni da parte dello sportello unico degli enti
locali.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la
previsione di cui all'art. 4, in ordine al procedimento di
valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le
procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e
alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono
disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge
24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro
attuazione, dalla normativa vigente.".
- Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 3 (Sportello unico). - 1. I comuni esercitano,
anche in forma associata, ai sensi dell'art. 24, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
essi attribuite dall'art. 23, del medesimo decreto
legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia
affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota
di uno sportello unico per le attivita' produttive, al
quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente
regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto
territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area,
la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad
essi attribuite puo' coincidere con il soggetto
responsabile del patto territoriale o con il responsabile
unico del contratto d'area.".
- Si riporta l'art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 4 (Procedimento mediante conferenza di servizi).
- 1. Per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi
di cui all'art. 1, comma 3, ovvero quando il richiedente
non intenda avvalersi del procedimento mediante
autocertificazioni di cui all'art. 6, il procedimento e'
unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda
alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede
alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende
avvalersi ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i
pareri tecnici, comunque denominati dalle normative
vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire
tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta
giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il
provvedimento conclusivo del procedimento e', ad ogni
effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale il termine e' di
centoventi giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai
sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non
superiore a sessanta giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente
per la valutazione di impatto ambientale rilevi
l'incompletezza della documentazione trasmessa, puo'
richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla
struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di
cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla
presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una
delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia
negativamente, la pronuncia e' trasmessa dalla struttura al
richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende
concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni
dalla comunicazione, puo' chiedere alla struttura di
convocare una conferenza di servizi al fine di
eventualmente concordare quali siano le condizioni per
ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2-bis. Ove sia gia' operante lo sportello unico le
domande devono essere presentate esclusivamente alla
struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento non possono rilasciare al richiedente atti
autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche
a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti,
qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente
all'interno del procedimento unico. In ogni caso le
amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza
ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande
ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal
presente regolamento, alla struttura responsabile del
procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente
gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e
1-bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile
del procedimento presso la struttura, convoca una
conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14,
e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza e' resa pubblica
anche ai fini dell'art. 6, comma 13, ed alla stessa possono
partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma,
presentando osservazioni che la conferenza e' tenuta a
valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria
del progetto ai fini della formazione di un verbale che
tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o
ritenuti necessari. La conferenza, altresi', fissa il
termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso
compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla
conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle
osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e
viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello
unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui
al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati
dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge
15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione
procedente puo' chiedere che il Consiglio dei Ministri si
pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del
medesimo art. 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque
mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove
mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui
all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il
procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.".
- Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 5 (Progetto comportante la variazione di
strumenti urbanistici). - 1. Qualora il progetto presentato
sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque
richieda una sua variazione, il responsabile del
procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorche' il
progetto sia conforme alle norme vigenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo
strumento urbanistico non individui aree destinate
all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano
insufficienti in relazione al progetto presentato, il
responsabile del procedimento puo', motivatamente,
convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico
avviso. Alla conferenza puo' intervenire qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonche' i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente
entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non e'
richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni
sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.".
- Si riporta l'art. 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 6 (Principi organizzativi). - 1. Il procedimento
amministrativo di cui all'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente
struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di
un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la
richiesta della concessione edilizia, corredata da
autocertificazioni, attestanti la conformita' dei progetti
alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in
materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da
professionisti abilitati o da societa' di professionisti e
sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale
rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non puo'
riguardare le materie di cui all'art. 1, comma 3, nonche'
le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la
necessita' di una apposita autorizzazione. Copia della
domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa
dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel
cui territorio e' localizzato l'impianto, agli altri comuni
interessati nonche', per i profili di competenza, ai
soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette
immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia
tramite adeguate forme di pubblicita'; contestualmente la
struttura da' inizio al procedimento per il rilascio della
concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della domanda la struttura puo' richiedere, per una sola
volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari
ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono
essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti
risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui
al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli
atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni
tecniche e progettuali o al rispetto delle normative
amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto
si riveli di particolare complessita' ovvero si rendano
necessarie modifiche al progetto o il comune intenda
proporre una diversa localizzazione dell'impianto,
nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 2, il
responsabile del procedimento puo' convocare il soggetto
richiedente per una audizione in contraddittorio di cui
viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un
accordo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo
verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali
modifiche al progetto originario siano compatibili con le
disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il
termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla
presentazione del progetto modificato conformemente
all'accordo.
6. Ferma restando la necessita' della acquisizione
della autorizzazione nelle materie per cui non e'
consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a
struttura semplice, individuati secondo i criteri
previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata se la struttura, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non
comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca
l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono
necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di
cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera e' comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove
necessaria ai sensi della normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la
struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione
materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsita' di alcuna delle autocertificazioni, il
responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli
atti alla competente procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento
e' sospeso fino alla decisione relativa ai fatti
denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3,
4, 5 e 6, e' concluso entro il termine di sessanta giorni
dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua
integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta
della struttura. Ove sia necessaria la concessione
edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine
con il rilascio o con il diniego della concessione
edilizia.
9. [comma soppresso].
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la
realizzazione del progetto si intende autorizzata in
conformita' alle autocertificazioni prodotte, nonche' alle
prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove
necessari, previamente acquisiti. L'impresa e' tenuta a
comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e'
comunque subordinata al rilascio della concessione
edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per
la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsita'
di una delle autocertificazioni prodotte fatti salvi i casi
di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni
o integrazioni, il responsabile della struttura individuato
ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e
dispone la contestuale trasmissione degli atti alla
competente procura della Repubblica dandone contemporanea
comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10,
il comune e gli altri enti competenti provvedono ad
effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla
struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicita' di
cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere
uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del
procedimento convochi tempestivamente una riunione alla
quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa.
Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti
da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui
profili controversi. Su quanto rappresentato dagli
intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non
piu' di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono
l'inizio dell'attivita' previa semplice comunicazione
ovvero denuncia di inizio attivita'.".
- Si riporta l'art. 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 7 (Accertamento della conformita' urbanistica,
della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e
della tutela ambientale). - 1. La struttura accerta la
sussistenza e la regolarita' forma1e delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'art. 6, comma 1.
Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di
cui intenda avvalersi, verificano la conformita' delle
medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il
rispetto dei piani paesistici e territoriali nonche' la
insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali
ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico
e archeologico incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1,
riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli
apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a
pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione
contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde
sotterranee e ogni altro rischio di immissione
potenzialmente pregiudizievole per la salute e per
l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico
all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all'art. 6, comma 8,
non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del
comune e degli altri enti interessati.".
- Si riporta l'art. 9, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come
modificato dal presente regolamento:
"2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura
di cui all'art. 3, comma 1, la quale a tal fine puo'
avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni
e fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la
data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e
il sessantesimo successivo a quello della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il collaudo puo' avere
luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze
alla competente struttura. In caso di esito positivo del
collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita' produttiva.".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
 
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