| Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 441 |  
| Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA               Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in particolare  gli  articoli  52,  53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali;  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  Sentite  le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;  Udito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  Viste  le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre  2000,  concernente  il  regolamento  di organizzazione del Ministero  per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;  Ritenuto  di  dover  aderire  ai  rilievi  della  Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;                              E m a n a                      il seguente regolamento:
                               Art. 1 (1)                        Segretariato generale
    1.  Il  Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo  3  febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il  mantenimento  dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero;  provvede,  sentiti  i  direttori  generali,  ed  anche su proposta  dei  medesimi,  all'elaborazione  del  programma  annuale e pluriennale  degli  interventi  nel  settore dei beni culturali e dei relativi  piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per   i   beni  e  le  attivita'  culturali,  di  seguito  denominato "Ministro";  formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti  di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29; cura la gestione dei servizi generali   dell'amministrazione;  coordina  gli  uffici  con  compiti gestionali e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e  rendimento,  anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce   periodicamente  al  Ministro;  istruisce  gli  affari  di competenza  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica  (CIPE)  e la predisposizione delle intese istituzionali di programma  Stato-regioni  e  degli  accordi  di  programma-quadro  in materia  di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i  beni  culturali  e  ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo;  provvede  alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito   sportivo;   svolge  i  compiti  in  materia  di  proprieta' letteraria  e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo  10  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente  in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.  2.  Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro  e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la  costituzione  di  societa'  da  parte  del  Ministero,  ovvero la partecipazione   del   medesimo   a   persone  giuridiche,  ai  sensi dell'articolo  10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".  3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti: a) predisposizione  di  direttive  in  ordine  a  quanto previsto dal   decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico   delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e   ambientali,   di  seguito  indicato  come  "testo  unico",  e  dal   decreto-legge   14   novembre   1992,   n.  433,  convertito,  con   modificazioni,  dalla  legge  14 gennaio 1993, n. 4, in materia di   servizi di assistenza culturale e di ospitalita'; b) monitoraggio  e  revisione  della  carta  dei  servizi,  ai  sensi   dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) esercizio   dei   diritti   dell'azionista,  sentiti  i  direttori   generali, nelle societa' intersettoriali partecipate; d) predisposizione  di  criteri e coordinamento dell'attuazione degli   strumenti di sicurezza del patrimonio culturale; e) rilevazioni  e  elaborazioni  statistiche pertinenti all'attivita'   del  Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6   ottobre 1989, n. 322; f) cura  dei  sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto   legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2,   del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  4.  Il  Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.  5.  Presso  il  Segretariato  generale  operano  dirigenti di prima fascia  di  cui  all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n. 29, in numero non superiore a quattro, nonche' il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio  degli  investimenti  pubblici, previsto dall'articolo 1 della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano  altresi'  l'osservatorio  dello  spettacolo, istituito dalla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  l'ufficio  studi gia' previsto dall'articolo   10,   comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.  6.  Con  decreto  ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si provvede  alla  organizzazione  del  Segretariato  generale  ed  alla definizione  dei  compiti  delle  unita'  dirigenziali di livello non generale  ad  esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unita'  ai  centri  di  responsabilita',  nell'ambito del loro numero complessivo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)  Si    riporta    il    testo    dell'art.    1,   come   modificato dall'errata-corrige in G.U. 16/2/2001, n. 39:  "Art.  1.  -  Segretariato generale - 1. Il Segretario generale del Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo  19,  comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Il  Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione  amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i   direttori  generali,  ed  anche  su  proposta  dei  medesimi,  (( all'istruttoria   ))   del  programma  annuale  e  pluriennale  degli interventi  nel  settore  dei  beni culturali e dei relativi piani di spesa,  da  sottoporre  all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita'   culturali,  di  seguito  denominato  "Ministro";  formula proposte  al  Ministro  ai  fini  dell'emanazione  dei decreti di cui all'articolo  3,  comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.  29;  cura  la  gestione  dei  servizi  generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita'  del  Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche  attraverso  un  apposito  servizio  ispettivo,  e ne riferisce periodicamente  al  Ministro;  istruisce gli affari di competenza del Comitato  interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e la   predisposizione   delle   intese   istituzionali   di  programma Stato-regioni  e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla  vigilanza  sul  CONI  e  sull'Istituto per il credito sportivo; svolge  i  compiti  in  materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore,  ai  sensi  e  con  le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente in materia di  stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo  2, comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.  2.  Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro  e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la  costituzione  di  societa'  da  parte  del  Ministero,  ovvero la partecipazione   del   medesimo   a   persone  giuridiche,  ai  sensi dell'articolo  10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".  3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti: a) predisposizione  di  direttive  in  ordine  a  quanto previsto dal   decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico   delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e   ambientali,   di  seguito  indicato  come  "testo  unico",  e  dal   decreto-legge   14   novembre   1992,   n.  433,  convertito,  con   modificazioni,  dalla  legge  14 gennaio 1993, n. 4, in materia di   servizi di assistenza culturale e di ospitalita'; b) monitoraggio  e  revisione  della  carta  dei  servizi,  ai  sensi   dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) esercizio   dei   diritti   dell'azionista,  sentiti  i  direttori   generali, nelle societa' intersettoriali partecipate; d) predisposizione  di  criteri e coordinamento dell'attuazione degli   strumenti di sicurezza del patrimonio culturale; e) rilevazioni  e  elaborazioni  statistiche pertinenti all'attivita'   del  Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6   ottobre 1989, n. 322; f) cura  dei  sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto   legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2,   del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  4.  Il  Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.  5.  Presso  il  Segretariato  generale  operano  dirigenti di prima fascia  di  cui  all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a (( due )), nonche' il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio  degli  investimenti  pubblici, previsto dall'articolo 1 della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano  altresi'  l'osservatorio  dello  spettacolo, istituito dalla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  l'ufficio  studi gia' previsto dall'articolo   10,   comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.  6.  Con  decreto  ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si provvede  alla  organizzazione  del  Segretariato  generale  ed  alla definizione  dei  compiti  delle  unita'  dirigenziali di livello non generale  ad  esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unita'  ai  centri  di  responsabilita',  nell'ambito del loro numero complessivo.". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
            pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.              Puo' inviare messaggi alle Camere.              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la          prima riunione.              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di          legge di iniziativa del Governo.              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla          Costituzione.              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari          dello Stato.              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,          l'autorizzazione delle Camere.              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo          stato di guerra deliberato dalle Camere.              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.              Puo' concedere grazia e commutare le pene.              Conferisce le onorificenze della Repubblica.              - L'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'          dispone:              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) (soppressa).              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                b) individuazione    degli    uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                d) indicazione    e    revisione    periodica   della          consistenza delle piante organiche;                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali".              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge          15 marzo   1997,   n.  59,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26 ottobre 1998, n.          250".              - Gli  articoli  52,  53  e  54 del decreto legislativo          30 luglio 1999, n. 300, cosi' recitano:              "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e          le  attivita'  culturali esercita le attribuzioni spettanti          allo  Stato  in  materia  di  beni  culturali e ambientali,          spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal          presente  decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte          in  ogni  caso  salve,  ai  sensi  e  per gli effetti degli          articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della          legge  15 marzo  1997,  n.  59, le funzioni conferite dalla          vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le          inerenti  risorse,  le funzioni esercitate dal Dipartimento          per   l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso  la          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e          promozione delle attivita' culturali.              Art.  53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero, in          particolare,  svolge  le  funzioni  di spettanza statale in          materia  di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei beni          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,          musicali,   cinematografiche,  di  danza,  circensi,  dello          spettacolo  viaggiante),  anche tramite la promozione delle          produzioni      cinematografiche,     radiotelevisive     e          multimediali;  promozione  del libro e sviluppo dei servizi          bibliografici  e  bibliotecari  nazionali; promozione della          cultura  urbanistica e architettonica e partecipazione alla          progettazione  di  opere  destinate ad attivita' culturali;          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle          materie    di    competenza,    anche   mediante   sostegno          all'attivita'  degli istituti culturali; vigilanza sul CONI          e sull'Istituto del credito sportivo.              Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in          non  piu'  di  dieci  direzioni  generali, coordinate da un          segretario    generale,    alla   cui   individuazione   ed          organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.              2.   L'organizzazione   periferica   del  Ministero  si          articola     nelle    soprintendenze    regionali,    nelle          soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b),          c)  e  d)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          3 dicembre  1975,  n.  805,  negli archivi di Stato e nelle          biblioteche  pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7          e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.              3.  All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,          n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:                a) &d(omissis);                b) nel  comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il          seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1,          puo'  essere  attribuito  al  soprintendente  regionale  il          coordinamento   di  altre  attivita'  del  Ministero  nella          regione ;                c) (omissis).".              - L'art.  10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          303, cosi' recita:              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative          risorse finanziarie, materiali ed umane:                a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio          e dell'artigianato;                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero per gli affari          esteri;                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle          pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma          1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica;                d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma          5,  nonche'  commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7          della  legge  5 luglio  1989,  n. 246, e commissione per il
            risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori          pubblici;                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di          cui  agli  articoli  12,  lettere f) e seguenti, e 13 della          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma          1  ne  assumono la responsabilita' a decorrere dall'entrata          in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di          strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio          mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla          individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente          del Consiglio, delle risorse da trasferire.              3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle          regioni.              4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
            politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed          umane.              5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono          trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei          trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul          riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,          nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della          Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi.              6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,          sono  rispettivamente  trasferite,  con le inerenti risorse          finanziarie,   materiali   ed  umane:  all'Agenzia  per  la          protezione  civile,  di cui agli articoli 79 e seguenti del          decreto  legislativo  sul  riordinamento  dei Ministeri, le          funzioni  e  i  compiti  attribuite  al  Dipartimento della          protezione  civile  della  Presidenza, nonche', nell'ambito          del  Dipartimento  per  i  servizi  tecnici  nazionali,  al          Servizio  sismico  nazionale; all'Agenzia per la protezione          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38          del  predetto  decreto  legislativo  sul  riordinamento dei          Ministeri,  le  funzioni residue attribuite al Dipartimento          per  i  servizi  tecnici  nazionali della Presidenza, fermo          restando   quanto   previsto   dall'art.   91  del  decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.              7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9          del   decreto   legislativo  sul  riordino  dei  Ministeri,          l'Agenzia   per   il   servizio  civile,  alla  quale  sono          trasferiti,  con le inerenti risorse finanziarie, materiali          ed  umane,  i  compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del          servizio   civile   dalla  legge  8 luglio  1998,  n.  230.          L'Agenzia  svolge  altresi'  i compiti relativi al servizio          sostitutivo  di  quello di leva previsti dall'art. 46 della          legge  27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla          vigilanza    della    struttura   centrale   che   esercita          attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.              8.  L'Agenzia,  in  particolare,  organizza, gestisce e          verifica   la  chiamata  e  l'impiego  degli  obiettori  di          coscienza,   promuovendone  e  curandone  la  formazione  e          l'addestramento,  anche in vista della pianificazione degli          eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.              9.  Lo  statuto  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  7 e'          adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei          Ministri  e  del  Ministro  vigilante,  di  concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica.   Gli   organi  dell'Ufficio  nazionale  per  il          servizio  civile  operano  sino  alla  data di nomina degli          organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.              10.  La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di          supporto  alla  cancelleria  dell'ordine  al  merito  della          Repubblica  e  dell'ufficio  di  segreteria  del  Consiglio          supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.              11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto          sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre          amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni          medesime".              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,          recante:   "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della          legge   23 ottobre  1992,  n.  421",  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana 6 febbraio          1993, n. 30, supplemento ordinario.          Note all'art. 1:              - L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29, e' il seguente:              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al          passaggio  ad  incarichi diversi non si applica l'art. 2103          del codice civile.              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24          ed ha carattere onnicomprensivo.              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma          6.              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma          6.              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle          specifiche  competenze  professionali,  Per  il  periodo di          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2          dell'art. 24.              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino          alla loro naturale scadenza.              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle          esperienze professionali dei soggetti prescelti.              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui          all'art. 23, comma 3.              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi          ordinamenti di settore.".              - L'art.  3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29, cosi' dispone:              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e          responsabilita').  - 1. Gli organi di Governo esercitano le          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.          Ad essi spettano, in particolare:                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed          applicativo;                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa          e per la gestione;                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello          dirigenziale generale;                d) la  definizione dei criteri generali in materia di          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi          attribuiti da specifiche disposizioni;                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della          gestione e dei relativi risultati.              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera          di specifiche disposizioni legislative.              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".              - Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,          n. 303, si veda le note alle premesse.              - L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.          368, cosi' recita:              "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative).  -  1.  Il          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni          culturali e ambientali puo':                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e          con soggetti privati;                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,          fondazioni o societa'.              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse          conferiti    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella          disponibilita' di quest'ultimo.              3.  Il  Ministro  presenta  annualmente alle Camere una          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,          recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1          della  legge  8 ottobre  1997, n. 352", e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 27 dicembre          1999, n. 302, supplemento ordinario.              - Il  testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,          coordinato  con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n.          4,  recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei          statali",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della          Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.              - L'art.  11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          286, cosi' recita:              "Art.  11  (Qualita'  dei  servizi  pubblici).  -  1. I          servizi  pubblici  nazionali  e  locali  sono  erogati  con          modalita'  che promuovono il miglioramento della qualita' e          assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro          partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,          riconosciute   dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di          valutazione e definizione degli standard qualitativi.              2.    Le   modalita'   di   definizione,   adozione   e          pubblicizzazione  degli  standard  di qualita', i casi e le          modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di          misurazione  della  qualita'  dei servizi, le condizioni di          tutela  degli  utenti,  nonche'  i  casi  e le modalita' di          indennizzo  automatico e forfettario all'utenza per mancato          rispetto  degli  standard  di  qualita'  sono stabilite con          direttive,  aggiornabili  annualmente,  del  Presidente del          Consiglio  dei  Ministri.  Per  quanto  riguarda  i servizi          erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli          enti   locali,   si   provvede  con  atti  di  indirizzo  e          coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.              3.  Le  iniziative di coordinamento, supporto operativo          alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio          sull'attuazione  del  presente  articolo  sono adottate dal          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da          apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da          scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla          base di criteri oggettivi e trasparenti.              4.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le funzioni e i          compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi          pubblici, ad autorita' indipendenti.              5.  E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.          273.  Restano  applicabili,  sino  a  diversa  disposizione          adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali di          riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".              - L'art.  3  del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n.          322, cosi' recita:              "Art.   3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le          amministrazioni  centrali  dello  Stato e presso le aziende          autonome  sono  istituiti  uffici di statistica, posti alle          dipendenze funzionali dell'ISTAT.              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo          le  esigenze  di  carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad          ogni   ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o  funzionario          designato  dal  Ministro  competente, sentito il presidente          dell'ISTAT.              3.  Le  attivita' e le funzioni degli uffici statistici          delle  province,  dei  comuni  e delle camere di commercio,          industria,  artigianato  e  agricoltura sono regolate dalla          legge  16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di          attuazione,   nonche'  dal  presente  decreto  nella  parte          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          del  presente  decreto,  gli  enti  locali, ivi comprese le          unita'   sanitarie   locali   che  non  vi  abbiano  ancora          provveduto  istituiscono  l'ufficio  di statistica anche in          forma  associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000          abitanti  istituiscono  con effetto immediato un ufficio di          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le          prefetture  assicurano, fatte salve le competenze a livello          regionale  del  commissario  del Governo previste dall'art.          13,  comma  1,  lettera  c), della legge 23 agosto 1988, n.          400,    anche   il   coordinamento,   il   collegamento   e          l'interconnessione  a livello provinciale di tutte le fonti          pubbliche  preposte  alla raccolta ed alla elaborazione dei          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.              5.  Gli  uffici  di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4          esercitano  le proprie attivita' secondo le direttive e gli          atti  di  indirizzo  emanati  dal  comitato di cui all'art.          17.".              - Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,          recante:   "Norme   in   materia   di  sistemi  informativi          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre          1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
            Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.              - L'art.  4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 300, e' il seguente:                "2.  I  Ministeri  che si avvalgono di propri sistemi          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche          amministrazioni.".              - L'art.  3  del  decreto legislativo 7 agosto 1997, n.          279, cosi' dispone:              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della          gestione e della rendicontazione.              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo          dei costi, e alla Corte dei conti.              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,          finanziarie e strumentali assegnate.              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29, e successive modificazioni ed integrazioni.              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  per  il tramite della competente          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari          competenti e alla Corte dei conti.".              - L'art.  1  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, cosi'          recita:              "Art.  1  (Costituzione  di unita' tecniche di supporto          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e          dare maggiore   qualita'   ed  efficienza  al  processo  di          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 112.              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare          riferimento per:                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica          degli investimenti pubblici;                b) la  gestione del sistema di monitoraggio di cui al          comma  5,  da  realizzare  congiuntamente con gli uffici di          statistica delle rispettive amministrazioni;                c) l'attivita'  volta  alla graduale estensione delle          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,          monitoraggio e verifica.              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla          costituzione e all'avvio dei nuclei.              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione          di cui al comma 3.              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema di          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici"  (MIP), con il          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i          Fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di          monitomaggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale          da  essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria della          pubblica   amministrazione",  di  cui  alla  direttiva  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al          Parlamento.              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
            fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno          2000.              8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero.              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in sistemi          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della          programmazione  delle politiche di sviluppo di cui al comma
            1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti          locali.".              - La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante: "Nuova          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello          spettacolo",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104.              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica          3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recita:              "Art.  10. - L'amministrazione  centrale  del Ministero          per  i  beni  culturali  e  ambientali  e'  articolata  nei          seguenti uffici centrali:                1)   ufficio   centrale   per   i   beni  ambientali,          architettonici, archeologici, artistici e storici;                2) ufficio centrale per i beni archivistici;                3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti          culturali;                4)   Direzione   generale  per  gli  affari  generali          amministrativi   e   del  personale,  cui  e'  preposto  un          dirigente generale.              Nell'ambito   della   Direzione  generale  suddetta  e'          costituito l'ufficio studi.              Gli  uffici  centrali  coordinano  le  attivita'  degli          organi  periferici e degli istituti centrali; predispongono          quanto  necessario  per  i lavori del Consiglio nazionale e          dei  comitati  di  settore;  attuano  le determinazioni del          Ministro.              Con   decreto  del  Ministro  e'  fissata,  sentito  il          consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli          uffici  di  cui  ai  numeri da 1) a 4) del primo comma e la          loro competenza.              A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3)          del  primo  comma, e' preposto un dirigente generale che e'          membro di diritto del corrispondente comitato di settore.".              - Per  l'art.  17, comma 4-bis, lettera e), della legge          23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.
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|   |                                 Art. 2                         Direzioni generali
    1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato  "Ministero"  si  articola  nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) la  direzione  generale  per  il  patrimonio  storico, artistico e   demoetnoantropologico; b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio; c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee; d) la direzione generale per i beni archeologici; e) la direzione generale per gli archivi; f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali; g) la direzione generale per il cinema; h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.  2.  Le  direzioni  generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto   1997,   n.   279,  e  a  ciascuno  di  essi  afferiscono  le soprintendenze  di  settore,  fatto  salvo  quanto  previsto  per  le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti  afferenti  a  piu'  direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita' di riferimento.  3.  L'articolazione  degli  uffici  dirigenziali  nell'ambito degli uffici  dirigenziali  generali, e' definita con decreto ministeriale, ai  sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed  economico-finanziarie  tra  gli  uffici  di  livello dirigenziale generale  si  provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  4.  Le  direzioni  generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel  proprio  ambito,  alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte   salve   le  competenze  del  Segretariato  generale,  di  cui all'articolo 1. 
                                         Note all'art. 2:              - Per  l'art.  3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,          n. 279, si veda la nota all'art. 1.              - Per  l'art.  17, comma 4-bis, lettera e), della legge          23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.              - Per l'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1993,          n. 29, si veda la nota all'art. 1.
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|   |                                 Art. 3            Direzione generale per il patrimonio storico                  artistico e demoetnoantropologico
    1.  La  direzione  generale  per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico  svolge  le funzioni ed i compiti in materia di beni  artistici,  storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.  2.  La  direzione,  in  particolare,  con riferimento al settore di competenza,  impartisce  direttive ai soprintendenti di settore nelle materie   ad   essi   attribuite   o  delegate;  esercita  i  diritti dell'azionista  e  cura  la  partecipazione  alle  persone giuridiche private  di  settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica  l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.  |  
|   |                                 Art. 4    Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
    1.  La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge  le  funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici,  previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in  materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.  2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  relative  al  settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare: a) esprime  il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di   valutazione  di  impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio   1986, n. 349; b) autorizza,  ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti   relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale; c) propone  gli  interventi  sostitutivi  nella  redazione  dei piani   territoriali paesistici. 
                                         Note all'art. 4:              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno          ambientale",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica  italiana  15 luglio  1986,  n. 162, supplemento          ordinario.              - Per  i riferimenti del testo unico delle disposizioni          legislative  in  materia di beni culturali e ambientali, si          veda  la  nota all'art. 1. L'art. 156 del testo unico e' il          seguente:              "Art.   156   (Opere   da   eseguirsi   da   parte   di          amministrazioni  statali)  (decreto  del  Presidente  della          Repubblica  24 luglio  1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11          aggiunti   dal   decreto-legge   27 giugno  1985,  n.  312,          convertito,  con  modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,          n.  431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma          24;  legge  8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera          d)  e  art. 6). - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione          prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da parte          di  amministrazioni  statali,  ivi  compresi gli alloggi di          servizio  per  il  personale militare, il Ministero puo' in          ogni   caso  rilasciare  o  negare  entro  sessanta  giorni          l'autorizzazione,  anche  in  difformita'  della  decisione          regionale.              2.   Per  i  progetti  di  opere  comunque  soggetti  a          valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della          legge  8 luglio  1986,  n.  349, e da eseguirsi da parte di          amministrazioni  statali,  l'autorizzazione  prescritta dal          comma  1,  e'  rilasciata  secondo  le  procedure  previste          all'art. 26.              3.  Per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione          di   cui   al   regio  decreto  29 luglio  1927,  n.  1443,          l'autorizzazione  del  Ministero  prevista  dal comma 1, e'          rilasciata   sentito   il   Ministero  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato. Restano ferme le competenze          del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere".
                           |  
|   |                                 Art. 5    Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
    1.  La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha  competenza  in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.  2.  La  direzione  generale provvede, in particolare, alle seguenti attivita': a) promozione della qualita' del progetto e dell'opera architettonica   e  urbanistica,  anche  mediante  ideazione  e,  d'intesa  con  le   amministrazioni  interessate,  consulenza  alla  progettazione  di   opere   pubbliche   di  rilevante  interesse  architettonico,  con   particolare  riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali,   ovvero  che  incidano  in  modo  particolare  sulla  qualita'  del   contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; b) dichiarazione  di  importante  carattere  artistico delle opere di   architettura  contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge   22 aprile 1941, n. 633; c) ammissione  ai  contributi  economici  delle opere architettoniche   dichiarate  di  importante  carattere artistico e degli interventi   riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica; d) promozione della formazione, in collaborazione con le universita',   le  regioni  e  gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela   del  paesaggio,  della  cultura  e della qualita' architettonica e   urbanistica; e) vigilanza  sulla  realizzazione  delle  opere d'arte negli edifici   pubblici; f) promozione   della  conoscenza  dell'arte  contemporanea  italiana   all'estero,  fatte  salve le competenze del Ministero degli affari   esteri e d'intesa con il medesimo; g) diffusione    della    conoscenza   dell'arte   contemporanea,   e   valorizzazione,  anche  mediante  concorsi, delle opere di giovani   artisti.  3.  La  direzione  generale  vigila  sulla  societa' di cultura "La Biennale  di  Venezia",  sulla  fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".  4.  Il  Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. 
                                         Note all'art. 5:              - L'art.  20  della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi'          dispone:              "Art.  20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di          utilizzazione    economica   dell'opera,   previsti   nelle          disposizioni  della  sezione  precedente,  ed anche dopo la          cessione  dei  diritti stessi, l'autore conserva il diritto          di  rivendicare  la  paternita'  dell'opera  e di opporsi a          qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,          ed  a  ogni  atto  a  danno  dell'opera stessa, che possano          essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.              Tuttavia  nelle  opere  dell'architettura  l'autore non          puo'   opporsi   alle   modificazioni   che  si  rendessero          necessarie  nel  corso  della  realizzazione.  Del pari non          potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse          necessario  apportare  all'opera gia' realizzata. Pero', se          all'opera   sia  riconosciuto  dalla  competente  autorita'          statale   importante   carattere   artistico,   spetteranno          all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni".              - L'art.  1  della  legge 12 luglio 1999, n. 237, cosi'          dispone:              "Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e          la  valorizzazione  delle  arti  contemporanee  e  di nuovi          musei).  -  1.  E'  istituito  in  Roma  il  Centro  per la          documentazione    e    la    valorizzazione    delle   arti          contemporanee,  di  seguito  denominato  "Centro  ,  con il          compito  di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre          le    testimonianze    materiali   della   cultura   visiva          internazionale,   favorire  la  ricerca,  nonche'  svolgere          manifestazioni  e attivita' connesse. Il Centro e' sede del          museo  delle arti contemporanee. Nell'a'mbito del Centro e'          istituito  il  museo  dell'architettura  con  il compito di          raccogliere,  conservare,  valorizzare  ed esporre disegni,          progetti,   plastici,   modelli   ed  ogni  altro  elemento          significativo  della cultura architettonica del novecento e          contemporanea.              2.  Il  Centro  collabora con il Ministero degli affari          esteri   ai   fini   della   programmazione  di  mostre  ed          esposizioni all'estero.              3.  E' istituito, nell'ambito della discoteca di Stato,          il  museo  dell'audiovisivo  con il compito di raccogliere,          conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali          sonori,  audiovisivi,  multimediali,  realizzati con metodi          tradizionali o con tecnologie avanzate.              4.  E'  istituito  il  museo  della  fotografia  con il          compito  di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre          al  pubblico  materiale  fotografico e tutto quanto attiene          alla  fotografia  e con funzioni di ricerca nel campo delle          attivita'  di conservazione dei materiali e in quello delle          tecnologie.              5.  Il  Centro,  la discoteca di Stato e il museo della          fotografia   hanno  autonomia  scientifica,  organizzativa,          amministrativa   e   finanziaria.  L'autonomia  finanziaria          comprende  la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi          titolo  affluiscono  al  bilancio  dei  predetti istituti e          delle  somme  ad  essi  assegnate  a  carico dello stato di          previsione   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.              6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma          4-bis,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive          modificazioni,  sono  stabiliti  l'ordinamento interno e le          modalita'  di  funzionamento degli istituti di cui al comma          5.              7.  Agli  istituti di cui al comma 5, sono assegnate le          dotazioni  di personale stabilite dal Ministro per i beni e          le  attivita'  culturali,  sentiti i rispettivi direttori o          sovrintendenti.              8.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali          affida     la    progettazione    degli    interventi    di          ristrutturazione  edilizia  e  di adeguamento strutturale e          funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le          modalita'  di  cui  all'art.  26  del  decreto  legislativo          17 marzo 1995, n. 157.              9.  Per  le  attivita'  di  progettazione connesse alla          realizzazione  delle  opere del Centro e dei musei, nonche'          per  gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi,          e'  autorizzata  la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di          lire 10 miliardi nel 1999.              10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede          del  Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel          1998,  lire  25  miliardi  nel  1999 e lire 45 miliardi nel          2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.              11.  Per  l'organizzazione,  ivi  comprese  le connesse          attivita'  propedeutiche, e per il funzionamento del Centro          e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a          decorrere dall'anno 2000.              12.  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 5 miliardi per          ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e 2000, per l'acquisto,          anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre          nei musei istituiti con la presente legge".
                           |  
|   |                                 Art. 6             Direzione generale per i beni archeologici
    1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed  i  compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal  testo  unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.  |  
|   |                                 Art. 7                 Direzione generale per gli archivi
    1.  La  direzione  generale  per gli archivi svolge le funzioni e i compiti  in  materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da  ogni  altra  disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti  con  gli  organi  del Ministero dell'interno, in materia di documenti  statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.  2.  La  direzione  generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti  con  gli  organismi nazionali e internazionali del settore; coordina  l'attivita'  delle  scuole di archivistica istituite presso gli  archivi  di  Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli  archivi  degli  uffici  dell'amministrazione  statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.  |  
|   |                                 Art. 8   Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
    1.  La  direzione  generale  per  i  beni  librari  e  gli istituti culturali  svolge  le  funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di  istituti  culturali,  di  promozione  del  libro e della lettura, secondo  le  disposizioni  del  testo  unico  e  delle altre leggi in materia.  2.   La   direzione  svolge,  in  particolare,  i  compiti  di  cui all'articolo  3,  comma  2.  Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  per  la concessione di contributi e alle conseguenti   verifiche   amministrative  e  contabili,  ispezioni  e controlli  sui  soggetti  beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.  3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della   lettura,  e'  costituito,  nell'ambito  della  direzione,  un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare: a) incentiva  l'ideazione,  la  progettazione  e  la realizzazione di   programmi  editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare   le  opere  di  saggistica,  di  narrativa  e  di  poesia di autori   contemporanei, italiani e stranieri; b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la   lettura del libro ed eventuali scuole di lettura; c) promuove,  presso  le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione   della  letteratura  e  della  saggistica  attinente  alle  materie   insegnate,  attraverso programmi concordati con il Ministero della   pubblica istruzione; d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione   di libri.  4.  La  Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai  sensi  dell'articolo  1  della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati  dal  regolamento  previsto  dal  comma  5  del medesimo articolo. 
                                         Note all'art. 8:              - Per  i riferimenti del testo unico delle disposizioni          legislative  in  materia di beni culturali e ambientali, si          veda la nota all'art. 1.              - La  legge  17 ottobre  1996,  n.  534, recante "Nuove          norme   per   l'erogazione   di   contributi  statali  alle          istituzioni   culturali",   e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n.          248.              - Per  l'art.  1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si          veda la nota all'art. 5.
                           |  
|   |                                 Art. 9                  Direzione generale per il cinema
    1.  La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attivita' cinematografica.  2. La direzione, in particolare: a) dispone  interventi  finanziari  di  sostegno  e  promozione della   cultura cinematografica; b) interviene  con  ausili  finanziari  in materia di produzione e di   distribuzione  cinematografica,  nonche'  in favore dell'esercizio   cinematografico; c) autorizza  l'apertura  di  sale cinematografiche nei casi previsti   dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; d) provvede  alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla   legge 21 aprile l962, n. 161; e) esercita  i  diritti  dell'azionista  nelle  societa' operanti nel   settore, nonche' la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema; f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli   sugli  enti  sottoposti  a vigilanza e sui soggetti beneficiari di   contributi del Ministero.  3.  La  direzione  si avvale dell'attivita' della commissione per i lungometraggi,   i   cortometraggi  ed  i  film  per  ragazzi,  della commissione  consultiva  per  il  cinema  e  della commissione per il credito  cinematografico,  di  cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo  21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in  favore  delle  attivita'  cinematografiche  dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                                         Note all'art. 9:              - L'art.  5  del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.          3, cosi' recita:              "Art. 5 (Revisione dei film). - 1. (Omissis).              2.  Nel  primo  comma dell'art. 3 della legge 21 aprile          1962,  n.  161,  le parole: "di volta in volta dal Ministro          del  turismo  e  dello  spettacolo"  sono  sostituite dalle          seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'autorita' di Governo          competente in materia di spettacolo".              3. (Omissis).              4.  Al  fine  di  consentire  il piu' efficiente lavoro          della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161,          il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni          per   l'assistenza   tecnica   alle  proiezioni,  ai  sensi          dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163".              - La  legge  21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione          dei  film  e  dei  lavori  teatrali",  e'  pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile          1962, n. 109.              - Gli  articoli  4,  5  e  6  del  decreto  legislativo          21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:              "Art.   4   (Commissione   per   i   lungometraggi,   i          cortometraggi  ed  i  film  per  ragazzi). - 1. All'art. 48          della  legge  4 novembre  1965,  n.  1213,  come modificato          dall'art.  3  del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,          sono apportate le seguenti modifiche:                a) (omissis);                b) al  comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo          competente  in materia di spettacolo" sono sostituite dalle          seguenti:   "del   Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali,  e'  composta  dal  capo  del Dipartimento dello          spettacolo, o da altro dirigente, ed";                c) (omissis).              2.  Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate          le seguenti modifiche:                a) (omissis);                b) (omissis);                c) nel  primo  comma  dell'art.  11,  le  parole: "in          ciascun  trimestre"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "in          ciascun semestre";                d) (omissis);                e) all'art.  18,  primo comma, le parole: "sentito il          parere  di  una  delle  commissioni di cui all'art. 46 se a          lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a          cortometraggio,",  sono sostituite dalle seguenti: "sentito          il  parere della commissione di cui all'art. 48,"; al terzo          comma,  le  parole:  "commissione di cui all'art. 49", sono          sostituite  dalle  seguenti:  "commissione  di cui all'art.          48";                f) (omissis);                g) l'art.  46,  come da ultimo modificato dall'art. 2          del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' abrogato.              3.  Resta  ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge          4 novembre   1965,  n.  1213,  nel  testo  precedente  alla          modifica  di  cui al comma 2, lettera d), fino alla data di          entrata  in  vigore  del  regolamento ivi previsto, e per i          film  che  abbiano  avuto  la  prima proiezione in pubblico          anteriormente a tale data.              "Art. 5 (Commissione consultiva per il cinema). - 1. La          commissione  consultiva  per  il cinema, di cui all'art. 1,          comma  59,  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre          1996,  n.  650,  ha  funzioni  consultive  in  ordine  alla          valutazione  dei requisiti qualitativi dei progetti e delle          iniziative  culturali in materia di cinema. In particolare,          essa esprime parere:                a) in  ordine  al  riconoscimento della qualifica di:          "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art.          4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;                b) in  ordine  al  riconoscimento  dei  premi  per le          sceneggiature, nonche' alla selezione dei progetti di opere          filmiche,  di  cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965,          n. 1213;                c) in   ordine  alla  erogazione  del  fondo  di  cui          all'art.  45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi          previsti dalla legge.              2.  Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate          le seguenti modifiche:                a) al  comma  3  dell'art. 4, le parole: "su conforme          parere  della  sottocommissione  di  cui all'art. 30." sono          sostituite  dalle seguenti: "con provvedimento del capo del          Dipartimento dello spettacolo.";                b) (omissis);                c) all'art.  19, quarto comma, le parole: "sentito il          parere  della  sottocommissione istituita nell'ambito della          commissione   centrale   per   la  cinematografia  a  norma          dell'art.   3,",   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con          provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";                d) al  terzo  comma dell'art. 28, le parole: "sentita          la   commissione   centrale  per  la  cinematografia"  sono          soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I          premi  sono  concessi  su conforme parere della commissione          consultiva  per  il cinema."; all'ottavo comma del medesimo          art.  28 le parole: "su proposta della commissione centrale          per la cinematografia" sono soppresse";                e) (omissis);                f) nel  comma  1 dell'art. 44, le parole: "sentita la          commissione   centrale   per   la   cinematografia,",  sono          sostituite   dalle   seguenti:   "sentita   la  commissione          consultiva per il cinema,";                g) nel  primo  comma,  lettera  c),  dell'art. 45, le          parole:   "delle   iniziative   promozionali,  culturali  e          informative", sono soppresse".              "Art. 6 (Commissione per il credito cinematografico). -          1.  La  commissione  per il credito cinematografico, di cui          all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre          1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:                a) alla  valutazione tecnico-finanziaria dei progetti          di  opere  filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui          all'art.  16  del  decreto-legge  14 gennaio  1994,  n. 26,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994,          n. 153;                b) alla  definizione  della  misura del contributo in          conto  interessi  sui  mutui contratti con istituti bancari          dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.              2. (omissis).              3. (omissis).".              - La  legge 30 aprile 1985, n. 163, e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.
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|   |                                 Art. 10            Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
    1.  La  direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in  materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica,   alla  danza,  al  teatro,  ai  circhi  ed  allo  spettacolo viaggiante.  2. La direzione, in particolare: a) adotta  provvedimenti  per  interventi  finanziari  a  favore  dei   soggetti operanti nei settori di cui al comma 1; b) esercita  la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto   nazionale per il dramma antico; c) esercita  i  diritti  dell'azionista  nelle  societa' operanti nel   settore; d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti   a   vigilanza   e  sui  soggetti  beneficiari  di  contributi  del   Ministero.  3.   La   direzione  si  avvale  dell'attivita'  delle  commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo  spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9  e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' di musica, danza, teatro e  per  i  circhi  e  lo  spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.  4.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. 
                                         Note all'art. 10:              - Gli  articoli  8,  9  e  10  del  decreto legislativo          21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:              "Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La          commissione  consultiva  per  la  prosa,  di cui all'art.1,          comma  59,  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre          1996,   n.  650,  modifica  la  propria  denominazione  in:          "commissione  consultiva  per  il teatro". Essa ha funzioni          consultive   in   ordine  alla  valutazione  dei  requisiti          qualitativi  dei  progetti  e delle iniziative culturali in          materia  di  teatro.  In  particolare,  essa esprime parere          sugli aspetti qualitativi:                a) in  ordine  ai  contributi,  definiti  con cadenza          triennale,  ed  erogati  annualmente,  ai soggetti operanti          nell'ambito  del  teatro, con le somme a tal fine destinate          dal  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  sulla  base  di un          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della          legge 23 agosto 1988, n. 400;                b) in   ordine   ai   contributi   all'Ente  teatrale          italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma          antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia",          relativamente   al   settore   teatro,  ed  alla  Accademia          nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";                c) in  ordine  alla  concessione di ausili finanziari          agli  autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione          contemporanea,   sulla   base   di  criteri  stabiliti  con          regolamento   del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali,  adottato  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della          legge 23 agosto 1988, n. 400.".              "Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La          commissione  consultiva  per  la musica, di cui all'art. 1,          comma  59,  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre          1996,  n.  650,  ha  funzioni  consultive  in  ordine  alla          valutazione  degli aspetti qualitativi dei progetti e delle          iniziative  culturali  in  materia  di  musica, nei settori          disciplinati   dalla  legge  14 agosto  1967,  n.  800.  In          particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:                a) in  ordine  ai  contributi,  definiti  con cadenza          triennale  ed  erogati  annualmente,  ai  soggetti operanti          nell'a'mbito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto          1967,  n.  800,  sulla  base  di un regolamento adottato ai          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.          400;                b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle          Fondazioni    lirico-sinfoniche,   in   conseguenza   della          valutazione qualitativa del programma di attivita';                c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in          favore  delle composizioni operistiche e concertistiche, in          favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche'          di  orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione          musicale,  sulla  base di criteri stabiliti con regolamento          adottato  dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n. 400.".              "Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - 1. La          commissione  consultiva  per  la  danza, di cui all'art. 1,          comma  60,  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre          1996,  n.  650,  ha  funzioni  consultive  in  ordine  alla          valutazione  degli aspetti qualitativi dei progetti e delle          iniziative  culturali  in materia di danza. In particolare,          essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:                a) in  ordine  ai  contributi,  definiti  con cadenza          triennale  ed  erogati annualmente ai soggetti operanti nel          campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.          400;                b) unitamente  alla  commissione  consultiva  per  la          musica,  in  ordine  a  quanto  previsto  dalla  lettera b)          dell'art. 9.              2.  Anche  al fine di definire la percentuale del Fondo          unico  per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza,          il  Ministro per i beni e le attivita' culturali determina,          con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del          medesimo  Fondo,  sentito  il comitato per i problemi dello          spettacolo,   con  riferimento  ai  diversi  settori  dello          spettacolo  e  valutato  quanto previsto dall'art. 2, primo          comma, della legge 30 aprile l985, n. 163.".              - Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163,          si veda la nota all'art. 9.              - L'art.   11,   comma   2,   del  decreto  legislativo          21 dicembre 1998, n. 492, cosi' dispone:              "2.  Al  fine della piena integrazione del Dipartimento          dello  spettacolo  presso  il  Ministero  per  i  beni e le          attivita'   culturali   e   per   consentire   il  migliore          funzionamento  di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le          attivita'  culturali  puo'  conferire  ulteriori incarichi,          comunque  in  numero  non  superiore  a  sette,  presso  il          Gabinetto   del   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985,          n.  163.  Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,          il  rimborso  delle spese nei limiti previsti per i casi di          missione  dei  dipendenti  del  Ministero  per  i beni e le          attivita' culturali".
                           |  
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    1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo  e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione,  conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi  possono  agire  in  collaborazione  con  le  regioni e gli enti locali,  sulla  base  degli  accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo  16  del  testo  unico.  Ai  sensi  dell'articolo 9 del decreto   legislativo,   presso  l'Istituto  centrale  del  restauro, l'Opificio  delle  pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.  2.  Con  uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto  centrale  per  gli  archivi,  l'Istituto  centrale per il catalogo  e  la  documentazione,  l'Istituto centrale per il catalogo unico    delle   biblioteche   italiane   e   per   le   informazioni bibliografiche,  nonche'  gli  altri  istituti di cui all'articolo 6, comma   3,  del  decreto  legislativo,  ivi  compresa  la  Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si  provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale   del   restauro,   dell'Opificio   delle   pietre   dure  e dell'Istituto  centrale  per  la  patologia  del  libro, nonche' alla disciplina  di  quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.  3.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo, nulla   e'   innovato   relativamente  all'ordinamento  dell'Archivio centrale  dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato  rappresenta  il  Ministero nella commissione consultiva per le questioni  inerenti  alla  riservatezza,  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281. 
                                         Nota all'art. 11:              - L'art.   16   del   testo  unico  delle  disposizioni          legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi'          recita:              "Art. 16 (Catalogazione). (Decreto legislativo 31 marzo          1998,  n.  112,  art.  149,  comma  4,  lettera  e) - 1. Il          Ministero  assicura la catalogazione dei beni culturali per          il   censimento   del   patrimonio   storico  ed  artistico          nazionale.              2.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni  curano la          catalogazione  dei  beni  culturali  loro  appartenenti  e,          informatone   il  Ministero,  degli  altri  beni  culturali          presenti  sul  proprio  territorio.  I  dati affluiscono al          catalogo nazionale dei beni culturali.              3.  La catalogazione e' effettuata secondo le procedure          e  con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento,  previa          definizione,   con   la   cooperazione  delle  regioni,  di          metodologie  comuni  per  la  raccolta e l'elaborazione dei          dati  a  livello  nazionale e la integrazione in rete delle          banche dati regionali o locali.              4.   I   dati  concernenti  le  dichiarazioni  a  norma          dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono          nella  catalogazione  e  sono  trattati separatamente dagli          altri;  la  loro consultabilita' e' disciplinata in modo da          garantire   la   sicurezza  dei  beni  e  la  tutela  della          riservatezza".              - Gli   articoli   6   e  9,  del  decreto  legislativo          20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti:              "Art.   6  (Organizzazione  del  Ministero).  -  1.  Il          Ministero  e' organizzato secondo i principi di distinzione          fra   direzione  politica  e  gestione  amministrativa,  di          decentramento  e autonomia delle strutture, di efficienza e          semplificazione delle procedure.              2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici          dirigenziali  generali con competenze nei seguenti settori:          beni  archeologici,  demoetnoantropologici, architettonici,          storici   e   artistici,   musei,   arte   e   architettura          contemporanee,  beni  paesaggistici, beni librari, editoria          di  elevato  valore  culturale, istituzioni culturali, beni          archivistici,  attivita'  di  spettacolo,  e  in materia di          sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g),          affari    generali    e   personale.   L'individuazione   e          l'ordinamento   degli   uffici   sono   stabiliti   con   i          provvedimenti   di  cui  all'art.  11,  comma  1.  Su  base          territoriale  il Ministero si articola nelle soprintendenze          regionali  di  cui  all'art. 7, nelle soprintendenze di cui          all'art.  30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto          del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in          archivi  di  Stato.  Sono  altresi' organi del Ministero le          biblioteche  pubbliche  statali,  nonche' i musei dotati di          autonomia ai sensi dell'art. 8.              3.  Restano  in  vigore  le norme relative all'archivio          centrale  dello  Stato,  alla biblioteca nazionale Vittorio          Emanuele  II  e  agli istituti di cui agli articoli 12, 17,          23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica          3 dicembre 1975, n. 805.              4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale          per  gli  archivi con compiti di definizione degli standard          per  l'inventariazione  e  la  formazione degli archivi, di          ricerca  e  studio,  di  applicazione  di nuove tecnologie.          L'organizzazione   e   le   funzioni   dell'istituto   sono          disciplinate  con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma          1.  Con  i medesimi provvedimenti possono essere riordinati          gli  organi  e  gli  istituti  di  cui al comma 3 e possono          essere  costituiti  istituti speciali per lo svolgimento di          compiti    di    studio,    ricerca,    sperimentazione   e          documentazione,    consulenza    tecnico-scientifica   alle          amministrazioni  pubbliche  e  ai  privati, elaborazione di          norme   e   standard   metodologici   per   il  settore  di          appartenenza.".              "Art.  9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i          seguenti  istituti  operano  scuole di alta formazione e di          studio:  Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio delle          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.              2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di          formazione  e  di specializzazione anche con il concorso di          universita'   e   altre  istituzioni  ed  enti  italiani  e          stranieri   e   possono,   a   loro  volta,  partecipare  e          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.              3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di          ammissione  e  i criteri di selezione del personale docente          sono  stabiliti  con  regolamenti ministeriali adottati, ai          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  con  decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza          del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la funzione          pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica. Con decreto del Ministro possono          essere  istituite  sezioni  distaccate  delle  scuole  gia'          istituite.              4.  Con regolamento adottato con le modalita' di cui al          comma  3,  si  provvede  al  riordino  delle  scuole di cui          all'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica          30 settembre 1963, n. 1409".              - Per  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si          veda in note alle premesse.              - L'art.  8  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          281, cosi' dispone:              "Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (omissis).              2.   All'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  recante  "Norme          relative  all'ordinamento  ed al personale degli archivi di          Stato", sono apportate le seguenti modifiche:                a) nel  primo  comma,  le  parole  da: ", e di quelli          riservati  relativi  a  situazioni  puramente private" fino          alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di          quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della          legge  31 dicembre  1996, n. 675, che diventano liberamente          consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e'          di  settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato          di  salute  o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo          familiare.  Anteriormente  al decorso dei termini di cui al          presente  comma,  i  documenti restano accessibili ai sensi          della  disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;          sull'istanza  di  accesso  provvede  l'amministrazione  che          deteneva il documento prima del versamento o del deposito";                b) (omissis);                c) nel  terzo comma, sono aggiunte in fine le parole:          "nonche' dell'art. 21-bis".
                           |  
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    1. Sono organi periferici del Ministero: a) le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali; b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; c) le   soprintendenze   per   il  patrimonio  storico,  artistico  e   demoetnoantropologico; d) le soprintendenze per i beni archeologici; e) le soprintendenze archivistiche; f) gli archivi di Stato; g) le biblioteche statali; h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.  2.   Gli  organi  indicati  al  comma  1  sono  uffici  di  livello dirigenziale  non  generale,  e, con riferimento a quelli di cui alle lettere  b), c) e d) del comma 1, puo' essere prevista l'attribuzione di  piu'  competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi,  ad  eccezione  delle  soprintendenze regionali e di quanto previsto  al  comma 3, e' affidato dai direttori generali competenti, ai  sensi  dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  3.   Al  fine  di  realizzare  la  piu'  completa  autonomia  delle soprintendenze  e  delle  gestioni autonome, attuando i principi e le modalita'  indicate  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo,  si provvede  con  decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,   lettera   e),   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e l'individuazione  avviene,  sentito  il  comitato tecnico-scientifico competente  per  settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto  della  qualita'  e  quantita'  dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche  al  bacino  di  utenza  ed  all'ambito  territoriale,  nonche' dell'organico.  Si  applicano  l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo  e  l'articolo  9,  commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 
                                         Note all'art. 12:              - Per  l'art.  19  del  decreto  legislativo 2 febbraio          1993, n. 29, si veda le note all'art. 1.              - L'art.  8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.          368 e' il seguente:              "Art.  8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con          i   provvedimenti   di   cui   all'art.  11,  comma  1,  le          soprintendenze  di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)          e   c),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          3 dicembre  1975,  n.  805,  possono  essere trasformate in          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,          finanziaria,  organizzativa  e  contabile  qualora  abbiano          competenza  su  complessi  di  beni distinti da eccezionale          valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A          ciascun    provvedimento   e'   allegato   l'elenco   delle          soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.  Ai  dirigenti          preposti  alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il          trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.              2.  Con  i provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia          puo'   essere  attribuita  anche  a  musei,  a  biblioteche          pubbliche  statali,  ad archivi di Stato e a soprintendenze          archivistiche.".              - Per  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si          veda in note alle premesse.              - L'art.  7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.          368, cosi' recita:              "Art.  7  (Il  soprintendente  regionale). - 1. In ogni          regione  a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia          Giulia  e  Sardegna  ai  dirigenti  individuati a norma dei          provvedimenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, e' conferito,          previa  comunicazione  al  presidente  della  regione,  con          decreto   del   Ministro,  l'incarico  di  dirigente  della          soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali,          d'ora indicato come soprintendente regionale.              2.  Il  soprintendente  regionale coordina le attivita'          delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'art.          30,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del          Presidente  della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i          provvedimenti  di  cui  all'art.  11,  comma 1, puo' essere          attribuito  al soprintendente regionale il coordinamento di          altre  attivita'  del  Ministero  nella regione. A tal fine          provvede:                a) alla  programmazione  degli interventi delle spese          ordinarie  e straordinarie, individuando le priorita' sulla          base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le          conseguenti  proposte ai fini del programma di cui all'art.          3, comma 3;                b) alla  verifica dell'attuazione degli indirizzi del          Ministro  e  degli  interventi  e  delle  spese programmate          riferendo agli organi centrali;                c) all'analisi   delle   esigenze   funzionali  delle          soprintendenze  e  alla  conseguente distribuzione ottimale          delle risorse umane.              3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui          agli articoli 3 e 5 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, su          proposta  dei soprintendenti di settore, i quali provvedono          all'istruttoria  dei  relativi  procedimenti  di iniziativa          ovvero  su  impulso  delle  regioni  e degli enti locali, e          segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile          ai  fini  dell'esercizio  della facolta' di cui all'art. 31          della  legge  1o giugno  1939, n. 1089. Esercita altresi' i          poteri  di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto          del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e          quelli  a  lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art.          11, comma 1.              4.  Il  soprintendente  regionale  e'  componente della          commissione  di  cui  all'art.  154 del decreto legislativo          31 marzo   1998,  n.  112,  su  designazione  del  Ministro          nell'ambito di quelle a lui spettanti.              5.  Per  il periodo di svolgimento dell'incarico di cui          al  comma  1  e'  attribuito al soprintendente regionale il          trattamento  economico  di  cui  all'art.  24, comma 2, del          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi          di  soprintendente  regionale possono essere conferiti, nel          limite  del  cinque per cento degli stessi, con contratto a          tempo  determinato,  a  persone  aventi  i requisiti di cui          all'art.  19,  comma  6, del decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29.".              - L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997,          n. 352, e' il seguente:              "2.  Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il          consiglio  di amministrazione che delibera il programma, il          bilancio  di  previsione,  le relative variazioni, il conto          consuntivo  e  si  esprime  su ogni altra questione che gli          venga   sottoposta   dal  soprintendente.  Il  bilancio  di          previsione,  le  variazioni  e il rendiconto sono trasmessi          entro  quindici  giorni al Ministero per i beni culturali e          ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.              3.  Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui          al comma 2:                a) il soprintendente, che lo presiede;                b) il direttore amministrativo;                c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente          all'ex   carriera   direttiva,   in   servizio   presso  la          soprintendenza.              4.  E'  istituito  il  collegio  dei revisori dei conti          della   soprintendenza,  composto  da  due  funzionari  del          Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  e  da un          funzionario  del  Ministero  del  tesoro,  con  funzioni di          presidente.".
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|   |                                 Art. 13    Soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali
    1.  Le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano  l'attivita'  delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato  e  delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale,  curano  i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali  e  con  le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.  2. Il soprintendente regionale e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del  citato  decreto  legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'ambito delle professionalita' tecnico-scientifiche dell'area  dei  beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalita'  ed  esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare: a) propone   gli   interventi   da   inserire  nei  piani  di  spesa,   individuando  le  priorita'  sulla  base  delle  indicazioni delle   soprintendenze  di settore, dei direttori degli archivi di Stato e   delle  biblioteche  e  dei  programmi  di valorizzazione approvati   dalla commissione regionale per i beni e le attivita' culturali; b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti   previsti  dagli  articoli  6  e 7 del testo unico e si esprime sui   ricorsi  proposti  dagli  intetessati  avverso  i provvedimenti di   annullamento  adottati  ai  sensi  dell'articolo  151 del medesimo   testo unico; c) puo'  proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione   dei piani paesistici; d) comunica   alla   regione   e  agli  enti  locali  le  denunce  di   trasferimento  a  titolo  oneroso  di beni culturali; trasmette al   direttore  generale  competente le proposte di prelazione da parte   degli  enti  predetti  e,  sentite  le  soprintendenze di settore,   propone l'esercizio del diritto di prelazione; e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati   all'attuazione  degli  interventi  di riqualificazione, recupero e   valorizzazione  delle  aree sottoposte alle disposizioni di tutela   paesaggistico-ambientale; f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali,   secondo gli standard fissati dagli istituti centrali; g) propone  al  segretario  generale,  sentiti  i  soprintendenti  di   settore,     la    distribuzione    del    personale    ai    fini   dell'ottimizzazione dei servizi; h) partecipa  alle  riunioni della commissione regionale per i beni e   le   attivita'   culturali,   nominata   dal   Ministro  ai  sensi   dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                                         Note all'art. 13:              - Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,          n. 368, si veda le note all'art. 12.              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          26 febbraio  1999,  n.  150,  recante  "Regolamento recante          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di          elezione   del  componente  del  Comitato  di  garanti"  e'          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana 26 maggio 1999, n. 121.              - Gli  articoli  6,  7  e  151  del  testo  unico delle          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e          ambientali cosi' recitano:              "Art.  6  (Dichiarazione). - (Legge  1o giugno 1939, n.          1089,  art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,          art.  36,  comma 1; decreto del Presidente della Repubblica          14 gennaio  1972,  n.  3,  art. 9, comma 1, lettera b) - 1.          Salvo  quanto  disposto  dal comma 4, il Ministero dichiara          l'interesse  particolarmente importante delle cose indicate          all'art.  2,  comma  1, lettera a), appartenenti a soggetti          diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.              2.   Il   Ministero   dichiara   altresi'   l'interesse          particolarmente  importante delle cose indicate all'art. 2,          comma   1,   lettera   b),  l'eccezionale  interesse  delle          collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,          lettera  ⁣c)  e  il  notevole interesse storico dei beni          indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).              3.  Gli  effetti  della  dichiarazione  sono  stabiliti          dall'art. 10.              4.   La  regione  competente  per  territorio  dichiara          l'interesse  particolarmente importante delle cose indicate          nell'art.  2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In          caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma          dell'art.  9,  comma  3,  del  decreto del Presidente della          Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.".              "Art.   7   (Procedimento  di  dichiarazione). - (Legge          7 agosto  1990,  n.  241,  art.  7,  comma  1;  8)  - 1. Il          Ministero  avvia  il procedimento di dichiarazione previsto          dell'art.  6  direttamente  o  su  proposta  formulata  dal          soprintendente,  anche  su  richiesta  della regione, della          provincia   o   del   comune,   dandone   comunicazione  al          proprietario, possessore o detentore.              2.   La  comunicazione  ha  per  oggetto  gli  elementi          identificativi  del  bene  e  la sua valutazione risultante          dall'atto  di  iniziativa  o  dalla proposta, l'indicazione          degli  effetti  previsti  dal comma 4 nonche' l'indicazione          del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la          presentazione di eventuali osservazioni.              3.   Allorche'   il   procedimento  riguardi  complessi          immobiliari,  la  comunicazione  e' inviata anche al comune          interessato.              4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione, in via          cautelare,  delle disposizioni previste dalla sezione I del          capo II e dalla sezione I del capo III di questo titolo.
                5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano  alla          scadenza  del termine del procedimento di dichiarazione che          il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della          legge 7 agosto 1990, n. 241.              6.  Le  regioni  applicano  le disposizioni indicate ai          commi  precedenti  nell'esercizio  delle  funzioni indicate          all'art. 6, comma 4.".              "Art.     151     (Alterazione    dello    stato    dei          luoghi). - (Legge  29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616,          art.  82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge          27 giugno  1985, n. 312, convertito con modificazioni nella          legge  8 agosto  1985,  n. 431, art. 1) - 1. I proprietari,          possessori   o   detentori   a  qualsiasi  titolo  di  beni          ambientali   inclusi   negli  elenchi  pubblicati  a  norma          dell'art.  140  o  dell'art. 144 o nelle categorie elencate          all'art.   146  non  possono  distruggerli  ne'  introdurvi          modificazioni,   che   rechino   pregiudizio  a  quel  loro          esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.              2.  I  proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi          titolo  dei  beni  indicati  al comma 1, hanno l'obbligo di          sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque          genere  che  intendano  eseguire,  al  fine di ottenerne la          preventiva autorizzazione.              3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  o negata entro il          termine perentorio di sessanta giorni.              4.  Le  regioni  danno  immediata  comunicazione  delle          autorizzazioni  rilasciate  alla competente soprintendenza,          trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il          Ministero  puo'  in  ogni caso annullare, con provvedimento          motivato,   l'autorizzazione  regionale  entro  i  sessanta          giorni    successivi    alla   ricezione   della   relativa          comunicazione.              5.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,          nei   successivi   trenta  giorni  e'  data  facolta'  agli          interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che          si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data          di  ricevimento  della  richiesta.  L'istanza, corredata da          triplice  copia  del progetto di realizzazione dei lavori e          da  tutta  la  relativa  documentazione, e' presentata alla          competente  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla          regione.".              - L'art.  154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.          112, cosi' dispone:              "Art.  154  (Commissione  per  i  beni  e  le attivita'          culturali).  -  1.  E'  istituita in ogni regione a statuto          ordinario   la  commissione  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, composta da tredici membri designati:                a) tre   dal   Ministro   per   i  beni  culturali  e          ambientali;                b) due  dal  Ministro  per l'universita' e la ricerca          scientifica e tecnologica;                c) due dalla regione; due dall'associazione regionale          dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;                d) uno dalla conferenza episcopale regionale;                e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.              2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono          individuati    tra    i    dirigenti    delle    rispettive          amministrazioni o anche tra esperti esterni.              3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi          componenti  dal  Presidente della Giunta regionale d'intesa          con  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali. I          componenti  della  commissione restano in carica tre anni e          possono essere confermati.".
                           |  
|   |                                 Art. 14                    Compiti delle soprintendenze
    1.  Le  soprintendenze  per  il  patrimonio  storico-artistico,  le soprintendenze  per  i  beni  architettonici  e  per il paesaggio, le soprintendenze   per   i  beni  archeologici  e  quelle  per  i  beni archivistici  sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.  2.   Il  soprintendente,  nell'ambito  della  autonomia  gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformita' dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, partecipa ai procedimenti  di  competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare: a) attua  gli  indirizzi  impartiti dal direttore generale competente   per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa; b) approva  i  progetti  per  l'esecuzione degli interventi sui beni,   entro  il  limite  stabilito con decreto del direttore generale e,   oltre   tale   somma,   cura   l'istruttoria   relativa,  ai  fini   dell'approvazione   dei   progetti  da  parte  del  soprintendente   regionale; c) provvede,  nell'ambito  delle  proprie competenze di settore, alla   tutela,  conservazione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali, e   vigila  sull'osservanza  degli obblighi imposti dalla legislazione   di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o   detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva; d) si   pronuncia   sull'ammissione   ai   contributi  statali  degli   interventi  relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica   il  carattere  necessario  ai  fini  delle agevolazioni tributarie   previste dalla legge; e) cura  l'attivazione  dei  servizi  di  assistenza  culturale  e di   ospitalita'; f) promuove   l'organizzazione   di  studi,  ricerche  ed  iniziative   culturali,  anche in collaborazione con universita' ed istituzioni   culturali  e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3,   lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  3.  In  particolare,  il soprintendente per i beni architettonici e per  il  paesaggio  autorizza  ai  sensi  dell'articolo 156 del testo unico,  i  progetti  relativi  alle  opere  pubbliche  ricadenti  nel territorio  di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del testo unico.  4.  Il  soprintendente  per  i beni archeologici puo' sottoscrivere accordi   con  le  universita'  statali  per  l'esecuzione  di  scavi archeologici  in  regime  di  titolarita',  nel  quadro  di programmi pluriennali di ricerca.  5.  Il  soprintendente  per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto   dall'articolo   13,   comma   2,   lettera  b),  adotta  i provvedimenti  di  dichiarazione  di  notevole  interesse  storico di archivi  e  documenti  di  soggetti  privati;  cura l'istruttoria per l'acquisizione  di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali  ed  esercita  i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.  6.  Nell'esercizio  delle  funzioni di vigilanza, il soprintendente per  i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori  o  detentori degli archivi nella formazione dei massimari di  conservazione  e  di  scarto  e dei quadri di classificazione dei documenti,    nonche'    nella   definizione   delle   procedure   di protocollazione  e  archiviazione,  con  particolare  riferimento  al protocollo   informatico   e   informatizzato;   fornisce,  altresi', assistenza  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  su richiesta degli stessi, nell'attivita' di formazione degli addetti agli archivi. 
                                         Note all'art. 14:              - L'art.  17  della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cosi'          dispone:              "Art.  17  (Funzioni  dei dirigenti). - 1. I dirigenti,          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 3, esercitano,          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di          acquisizione delle entrate;                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi          in caso di inerzia;                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri          uffici".              - L'art.  152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.          112, e' il seguente:              "Art.  152  (La  valorizzazione).  -  1.  Lo  Stato, le          regioni  e  gli  enti  locali  curano, ciascuno nel proprio          ambito,  la  valorizzazione  dei  beni  culturali. Ai sensi          dell'art.  3,  comma  1,  lettera  c), della legge 15 marzo          1997,  n.  59,  la  valorizzazione  viene  di norma attuata          mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra          Stato,  regioni  ed  enti  locali,  secondo quanto previsto          dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.              2.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  le norme di          attuazione  possono  prevedere  forme di cooperazione anche          mediante  l'istituzione  di  organismi analoghi a quello di          cui al predetto art. 154.              3.   Le   funzioni   e   i  compiti  di  valorizzazione          comprendono in particolare le attivita' concernenti:                a) il  miglioramento  della  conservazione fisica dei          beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;                b) il   miglioramento   dell'accesso  ai  beni  e  la          diffusione    della    loro   conoscenza   anche   mediante          riproduzioni,   pubblicazioni   ed   ogni  altro  mezzo  di          comunicazione;                c) la  fruizione  agevolata  dei  beni da parte delle          categorie meno favorite;                d) l'organizzazione  di studi, ricerche ed iniziative          scientifiche  anche  in  collaborazione  con universita' ed          istituzioni culturali e di ricerca;                e) l'organizzazione   di   attivita'   didattiche   e          divulgative   anche   in  collaborazione  con  istituti  di          istruzione;                f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione          con altri soggetti pubblici e privati;                g) l'organizzazione  di  eventi  culturali connessi a          particolari  aspetti  dei beni o ad operazioni di recupero,          restauro o ad acquisizione;                h) l'organizzazione     di    itinerari    culturali,          individuati  mediante  la  connessione fra beni culturali e          ambientali  diversi, anche in collaborazione con gli enti e          organi competenti per il turismo".              - Per  il  testo  dell'art.  156  del testo unico delle          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e          ambientali, vedasi in note all'art. 4.              - Si riporta il testo dell'art. 157:              "Art.  157  (Cartelli pubblicitari). - (Legge 29 giugno          1939,  n.  1497,  art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo          30 aprile  1992,  n.  285,  art.  23,  commi  3  e 4). - 1.          Nell'ambito  e  in prossimita' dei beni ambientali indicati          nell'art.  138  e' vietato collocare cartelli e altri mezzi          pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.              2.  Lungo  le  strade site nell'ambito e in prossimita'          dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli          o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata          a  norma  dell'art.  23,  comma  4, del decreto legislativo          30 aprile  1992,  n.  285,  previo  parere favorevole della          regione  sulla  compatibilita'  della  collocazione o della          tipologia  dell'insegna  con  l'aspetto,  il  decoro  e  il          pubblico  godimento  degli  edifici o dei luoghi soggetti a          tutela".
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|   |                                 Art. 15                          Archivi di Stato
    1.  Gli  archivi  di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del  patrimonio  documentario  dello  Stato,  secondo le disposizioni vigenti.  2. A tal fine, in particolare: a) conservano, tutelano e valorizzano:   1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;   2)  i  documenti  degli  organi  giudiziari e amministrativi dello   Stato  non  piu'  occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio,   acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;   3)  tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia   in  proprieta'  o  in  deposito  per  disposizione  di  legge  o a   qualsiasi titolo; b) esercitano   la  sorveglianza,  mediante  la  partecipazione  alle   commissioni  istituite  ai sensi dell'articolo 30 del testo unico,   sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e   giudiziari  dello  Stato  e sulla gestione dei flussi documentali,   qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente   in  materia  di  riproduzione  sostitutiva di documenti digitali e   gestione  elettronica  dei  documenti a norma dell'articolo 18 del   decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,   e  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.   428; c) esplicano  i  compiti relativi al trattamento e alla comunicazione   dei documenti riservati; d) svolgono le attivita' di promozione, di cui all'articolo 14, comma   2, lettera f); e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la   riproduzione  e  la  conservazione  dei  documenti  conservati,  e   possono  sottoscrivere,  per tali fini e per quelli di didattica e   valorizzazione,  convenzioni  con  enti  pubblici  ed  istituti di   studio e ricerca. 
                                         Note all'art. 15:              - L'art.   30   del   testo  unico  delle  disposizioni          legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi'          recita:              "Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni          statali  e  versamenti agli archivi di Stato). (Decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,          articoli 23,  24,  25, 27, 32; decreto del Presidente della          Repubblica  18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1975,  n.  854,          articoli 1   e   3).   -   1.   Gli   organi  giudiziari  e          amministrativi  dello  Stato  versano all'archivio centrale          dello  Stato  e  agli archivi di Stato i documenti relativi          agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli          strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di          leva  e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno          di  nascita  della  classe  cui si riferiscono. Gli archivi          notarili  versano  gli atti notarili ricevuti dai notai che          cessarono     l'esercizio    professionale    anteriormente          all'ultimo centennio.              2.  Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato          e  i  direttori  degli  archivi  di Stato possono accettare          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia          pericolo di dispersione o di danneggiamento.              3.  Nessun  versamento puo' essere ricevuto se non sono          state  effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per il          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.              4.  Gli  archivi degli uffici statali soppressi e degli          enti  pubblici  estinti  sono versati all'archivio centrale          dello  Stato  e agli archivi di Stato, a meno che non se ne          renda  necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad          altri enti.              5.   Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono          istituite    commissioni,    delle    quali   fanno   parte          rappresentanti  del Ministero e del Ministero dell'interno,          con  il  compito  di  vigilare  sulla corretta tenuta degli          archivi   correnti  e  di  deposito,  di  collaborare  alla          definizione  dei  criteri  di  organizzazione,  gestione  e          conservazione  dei documenti, di proporre gli scarti di cui          al  comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di          identificare  gli atti di natura riservata. La composizione          e  il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con          regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.              6.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si          applicano  al  Ministero  per  gli  affari  esteri;  non si          applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della          marina   e   dell'aeronautica   per   quanto   attiene   la          documentazione di carattere militare e operativo".              - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica          10 novembre 1997, n. 513, cosi' recita:              "Art.   18   (Documenti   informatici  delle  pubbliche          amministrazioni).  -  1.  Gli  atti  formati  con strumenti          informatici,   i  dati  e  i  documenti  informatici  delle          pubbliche   amministrazioni,   costituiscono   informazione          primaria  ed  originale  da cui e' possibile effettuare, su          diversi  tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi          consentiti dalla legge.              2.   Nelle   operazioni  riguardanti  le  attivita'  di          produzione,   immissione,   archiviazione,  riproduzione  e          trasmissione  di dati, documenti ed atti amministrativi con          sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione          degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e          resi  facilmente  individuabili  sia  i  dati relativi alle          amministrazioni   interessate   sia   il  soggetto  che  ha          effettuato l'operazione.              3.  Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione e          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche          amministrazioni    sono    definite    dall'Autorita'   per          l'informatica nella pubblica amministrazione, d'in-tesa con          l'amministrazione   degli   archivi  di  Stato  e,  per  il          materiale   classificato,   con  le  Amministrazioni  della          difesa,   dell'interno  e  delle  finanze,  rispettivamente          competenti".              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre          1998,  n.  428,  "Regolamento recante norme per la gestione          del  protocollo  informatico da parte delle amministrazioni          pubbliche",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica italiana 14 dicembre 1998, n. 291.
                           |  
|   |                                 Art. 16                    Biblioteche pubbliche statali
    1.  Le  biblioteche  pubbliche  statali  dipendono dalla competente direzione  generale  e  svolgono  funzioni di tutela e valorizzazione delle  raccolte  e  degli  altri  beni  librari  che  lo  Stato ha in proprieta'  o  in  deposito  per  disposizione  di  legge o per altro titolo.  2.  Tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti: a) acquisire,  raccogliere  e  conservare  la  produzione  editoriale   italiana e straniera; b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte; c) realizzare  con  altre  biblioteche, con istituti ed enti, sistemi   integrati di informazione e servizi; d) attivita'  di  promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera   f).  3.  Le  biblioteche  universitarie,  in  particolare,  svolgono  le proprie  funzioni  in  coordinamento  con  le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.  4.  Le  biblioteche  nazionali  centrali  di  Firenze e di Roma, in attuazione   dei  servizi  bibliografici  e  bibliotecari  nazionali, assicurano  altresi'  in  autonomia  la  tutela, la conservazione, la gestione,  la  documentazione  e  la  disponibilita' della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.  |  
|   |                                 Art. 17                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.  2.  In  relazione  a  quanto  disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche  dei  dirigenti  di prima e di seconda fascia del Ministero sono  modificate in conformita' all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza  della  spesa  a  fronte dell'incremento di due posti di funzioni  dirigenziali  generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unita' a valere sui posti  funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un  pari  numero  di  dirigenti  nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.  3.  Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione  delle  soprintendenze  speciali  si  provvede,  anche mediante  distinti  decreti,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente  regolamento,  e  comunque non oltre il complessivo riordino delle  soprintendenze  di  cui  all'articolo  14,  il  soprintendente regionale  puo'  essere  contemporaneamente  titolare  anche  di  una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.  4.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati  il  decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente  della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli  da  12  a  29  e  33,  per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000                               CIAMPI                                Amato, Presidente del Consiglio dei                              Ministri                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le                              attivita' culturali                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70 
                                         Nota all'art. 17:              - Il  testo del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,          recante  "Istituzione  del Ministero per i beni culturali e          ambientali",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica  italiana  19 dicembre 1974, n. 332, ed e' stato          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975,          n.  5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica          italiana 14 febbraio 1975, n. 43.
                           |  
|   |                                                         Allegato A (1)                                     (previsto dall'art. 17, comma 2)                Dotazioni organiche dei dirigenti del            Ministero per i beni e le attivita' culturali
  =====================================================================                    | D.P.C.M. 8 gennaio |           |                    | 1997 (G.U. n. 153  |           |                    | del 3 luglio 1997) |Ruolo unico|Nuove dotazioni ===================================================================== Dirigenti di prima  |                    |           | fascia              |         6          |  11 (*)   |    17 (*) --------------------------------------------------------------------- Dirigenti seconda   |                    |           | fascia              |        251         | 267 (**)  |   259 (**)    (*)  Compresi  due  dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.    (**)  Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi. ((1))
  --------------- AGGIORNAMENTO (1)  Si   riporta    il    testo   dell'allegato   A   come   modificato dall'errata-corrige in G.U. 16/2/2001, n. 39:                                                       Allegato A (1)                                     (previsto dall'art. 17, comma 2)
                  Dotazioni organiche dei dirigenti del            Ministero per i beni e le attivita' culturali
  =====================================================================                    | D.P.C.M. 8 gennaio |           |                    | 1997 (G.U. n. 153  |           |                    | del 3 luglio 1997) |Ruolo unico|Nuove dotazioni ===================================================================== Dirigenti di prima  |                    |           | fascia              |         6          |  11 (*)   |  (( 12 (*) )) --------------------------------------------------------------------- Dirigenti seconda   |                    |           | fascia              |        251         | 267 (**)  | (( 263 (**) ))    (*)  Compresi  due  dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.    (**)  Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.".  |  
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