| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2000, n. 439 |  
| Regolamento   di   semplificazione  concernente  l'abrogazione  della normativa   sul   procedimento   per  il  risanamento  dell'industria siderurgica (n. 57, allegato 1, della legge n. 59/1997). |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 57;  Vista la legge 31 maggio 1984, n. 193;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre 2000;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con  l'estero e del Tesoro, del bilancio    e    della    programmazione                              economica; E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                    Soppressione dei procedimenti  1.  Sono  soppressi i procedimenti per la concessione di contributi per il risanamento dell'industria siderurgica previsti dalla legge 31 maggio 1984, n. 193. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17, della          legge 23 agosto 1988, n. 400:                "2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.".              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   17 marzo   1997,  n.  63,  supplento          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la          semplificazione amministrativa".              - L'art.  20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, cosi'          recita:              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti          amministrativi.              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i          regolamenti possono essere comunque emanati.              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,          regolatrici dei procedimenti.              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e          princi'pi:                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica          procedura;                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione          previsti per procedimenti tra loro analoghi;                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o          presso diversi uffici della medesima amministrazione;                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo          di porre in essere le procedure stesse;                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni;                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle          procedure di verifica e controllo;                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino          non  piu';  rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di          autoregolamentazione da parte degli interessati;                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo          al regime concessorio quello autorizzatorio;                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che          giustifichino una difforme disciplina settoriale;                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove          tecnologie informatiche.              5-bis. I  riferimenti a testi normativi contenuti negli          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi          provvedimenti di modificazione.              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione          amministrativa.              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie          disciplinate  dai  commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.          Tali  disposizioni  operano direttamente nei riguardi delle          regioni  fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato in          materia.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  le regioni a statuto speciale e le          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono ad          adeguare  i  rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali          contenute nella legge medesima.              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla          presente legge, nonche' le seguenti materie:                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e          successive modificazioni;                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,          con compiti consultivi e di proposta;                c) interventi per il diritto allo studio e contributi          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,          sentite le competenti Commissioni parlamentari;                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge          24 dicembre 1993, n. 537;                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o          prefettizia.              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni          parlamentari competenti per materia.              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".              - Si  trascrive il testo del punto n. 57, dell'allegato          1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:                "57.  Procedimenti  per il risanamento dell'industria          siderurgica: legge 31 maggio 1984, n. 193.".              - La  legge  31 maggio  1984,  n. 193, pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, reca: "Misure per          la   razionalizzazione   del   settore   siderurgico  e  di          intervento della GEPI S.p.a.".          Nota all'art. 1:              - Per il riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193,          si vedano le note alle premesse.
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                                         Note all'art. 2:              - Per  il  riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo          1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.              - Per il riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193,          si vedano le note alle premesse.
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