| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 20 gennaio 2001 |  
| Approvazione  del  certificato relativo alla richiesta del contributo per  il  personale  posto  in mobilita' da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                     dell'amministrazione civile  Visto  l'art.  53,  comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con  il quale viene stabilito che a titolo di riconoscimento di somme dovute  per  gli  esercizi  precedenti  e' riconosciuto ai comuni che hanno  dichiarato  lo  stato di dissesto un contributo a fronte degli oneri  sostenuti  per  il  trattamento  economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilita';  Visti  i  decreti-legge  7 aprile  1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224;  3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995, n.   514;   31 gennaio  1996,  n.  309;  5 agosto  1996,  n.  409,  e 20 settembre 1996, n. 496, decaduti per mancata conversione nei quali venne  iscritta  una  speciale  disposizione in virtu' della quale in deroga  all'art.  15,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente delle Repubblica  24 agosto  1993, n. 378, venivano anticipati alla fine di ciascun  anno e nella misura del novanta per cento i fondi occorrenti per  la  corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante  al  personale  degli  enti  locali  dissestati,  posto  in mobilita';  Ritenuto,  che ai sensi del citato art. 53, comma 13, il contributo spetta  dalla  data  di messa in disponibilita' sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento in pianta organica;  Visto  il citato art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  24 agosto  1993,  n.  378,  con il quale per il personale posto  in  mobilita'  trasferito  presso  altro  ente  o  cessato dal servizio e' stato gia' erogato dal Ministro dell'interno, un apposito contributo a copertura degli oneri sostenuti dall'ente di provenienza nel  periodo  sino  all'effettivo trasferimento o alla cessazione dal servizio;  Considerato,  pertanto  che i beneficiari della disposizione di cui all'art.  53,  comma  13,  sono gli enti locali ai quali non e' stato erogato  il contributo per il personale posto in mobilita' poiche' il personale   e'   rimasto   in  servizio  presso  l'ente,  nelle  more dell'emanazione   del   provvedimento  di  mobilita'  da  pane  della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;  Ritenuto che la predetta contribuzione deve essere effettuata sulla base  di  apposita  certificazione  il  cui  schema  e' approvato con decreto di questo Ministero;  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  approvare  il modello di certificato in parola;                              Decreta:                               Art. 1.  E' approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del presente  decreto,  per  la  conoscenza degli elementi necessari alla determinazione  dell'importo  della  contribuzione  sopraindicata. Il contributo  spetta  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  13, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388, a far data dalla messa in disponibilita' del  personale  sino all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 46, della legge 23 dicembre 1996,   n.  662,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  1999.  La contribuzione predetta spetta agli enti che hanno dichiarato lo stato di  dissesto  finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro  il  31 dicembre  1996  l'approvazione,  da  parte del Ministro dell'interno,  dell'ipotesi  di  bilancio stabilmente riequilibrato e che  inoltre  sono  in  attesa,  al momento della presentazione della certificazione,  dell'emanazione  del  decreto  della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, di assegnazione del personale posto in mobilita' o disponibilita' presso altri enti.  |  
|   |                                 Art. 2.  I  certificati  contengono gli elementi anagrafici ed economici del personale  posto in mobilita', o disponibilita', nonche' riassorbito. Il  contributo  non  spetta  per la parte di oneri gia' rimborsati ai sensi  dei  decreti-legge  7 aprile  1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224;  3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995, n. 514; 31 gennaio 1996, n. 309; 5 agosto 1996, n. 409 e 20 settembre 1996, n. 492.  |  
|   |                                 Art. 3.  Gli  enti  locali interessati devono trasmettere il certificato per ogni  unita' di personale interessato dall'anno in cui e' stato posto in  mobilita'  il  personale  fino  a  tutto  il  1999.  In  caso  di insufficienza   dello  stanziamento  pari  a  lire  86  miliardi,  il contributo  e'  attribuito  in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 gennaio 2001                                       Il direttore generale: Morcone  |  
|   |  | ---->  Vedere TABELLA a Pag. 7 della G.U.  <----  |  
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