| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE |  
| DELIBERAZIONE 12 gennaio 2001 |  
| Proroga  dei  termini  dei  requisiti  del responsabile tecnico delle imprese  iscritte  o  che  intendono  iscriversi  all'Albo  ai  sensi dell'art.  30,  commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |  
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                        IL COMITATO NAZIONALE                  dell'Albo nazionale delle imprese               che effettuano la gestione dei rifiuti  Visto  l'art.  30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;  Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.  406,  del  Ministero dell'ambiente   di   concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione dei rifiuti;  Visto,  in  particolare,  l'art. 11, comma 1, lettera a) del citato decreto  28 aprile  1998,  n.  406,  il quale prevede che i requisiti professionali  del  responsabile  tecnico  delle  imprese  che  fanno richiesta   d'iscrizione  all'Albo  consistono  nella  qualificazione professionale  risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata  in  settori  di  attivita'  per la quale e' stata richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;  Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003CN/Albo, con le quali sono stati individuati, per ciascuna categoria e classe, i requisiti del responsabile tecnico nonche' i criteri e le modalita' di svolgimento dei citati corsi di formazione;  Vista   la   propria  deliberazione  24  novembre  1999,  prot.  n. 004CN/Albo,  la  quale prevede che, nell'attesa dell'espletamento dei corsi  di  formazione, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo  ai  sensi  dell'art.  30,  commi  16  e 16-bis, del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, devono soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 15 gennaio 2001;  Considerato che i corsi di formazione per responsabili tecnici sono tenuti dalle regioni o da enti ed istituti dalle stesse riconosciuti;  Viste  le  note  della  regione Valle D'Aosta del 10 novembre 2000, della  regione  Emilia-Romagna  del  22 dicembre  2000, della regione Sardegna del 5 gennaio 2001 e della regione Umbria del 9 gennaio 2001 con  le  quali  e'  stato  fatto presente che, allo stato, i corsi di formazione   per   responsabili   tecnici  sono  ancora  in  fase  di organizzazione  o  di  espletamento  e, pertanto, non potranno essere conclusi entro il 15 gennaio 2001;  Vista  la nota della Sezione regionale della Liguria del 30 ottobre 2000  dalla  quale  risulta  che  la  regione  Liguria  non ha ancora predisposto   gli   atti  necessari  all'espletamento  dei  corsi  di formazione;  Viste le note delle associazioni di categoria del 17 novembre 2000, del  28 novembre  2000,  del 29 novembre 2000, del 27 dicembre 2000 e del  29 dicembre  2000  dalle  quali risulta che le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia non hanno ancora provveduto ad organizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici;  Considerato   che   la   mancata   organizzazione   ed  il  mancato espletamento   dei   corsi   di   formazione  impedisce  ai  soggetti interessati   il  conseguimento  della  qualificazione  professionale richiesta ai responsabili tecnici;  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  prorogare  il predetto termine del 15 gennaio  2001 per il periodo necessario all'espletamento dei corsi di  formazione,  al  fine  di  consentire la piena applicazione delle disposizione  di  cui  al  citato  art.  11,  comma 1, lettera a) del decreto   28 aprile  1998,  n.  406,  ed  al  fine  di  prevenire  le difficolta'  operative  che  deriverebbero  alle  imprese interessate dalla  mancata  organizzazione  e  dal mancato espletamento dei corsi formazione per responsabili tecnici;                              Delibera:                               Art. 1.  1.  I  termini  di  cui  all'art. 1 della deliberazione 24 novembre 1999, prot. n. 004CN/Albo, sono prorogati al 31 dicembre 2001.    Roma, 12 gennaio 2001                                               Il presidente: Pernice Il segretario: Onori  |  
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