| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 19 gennaio 2001 |  
| Modificazioni  al  decreto  ministeriale  7  gennaio 2000 sul Sistema nazionale   di   sorveglianza   epidemiologica   della  encefalopatia spongiforme bovina. |  
  |  
 |  
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, che istituisce  il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie  spongiformi  trasmissibili, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  43  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2000;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000, recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie spongiformi  trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000;  Visto  il regolamento n. 2000/2777/CE della Commissione europea del 18 dicembre che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine;  Vista  la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2000, n. 2000/374/CE,  che  modifica  la  decisione  98/272/CE  relativa  alla sorveglianza    epidemiologica    delle   encefalopatie   spongiformi trasmissibili;  Vista  la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2000, n.   2000/764/CE  sui  test  bovini  per  accertare  la  presenza  di encefalopatia  spongiforme  bovina,  recante modifica della decisione 98/272/CE    relativa    alla   sorveglianza   epidemiologica   delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;  Considerato  che  le  richiamate  decisioni  comunitarie modificano sostanzialmente  i requisiti per il sistema di sorveglianza della BSE da  attuare  obbligatoriamente a partire dall'anno 2001, individuando quali   nuovi   metodi  diagnostici  i  cosi'  detti  test  rapidi  e identificando le categorie di animali da sottoporre a tali test;  Vista  la  legge  19 gennaio  2001, n. 3, conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  21 novembre  2000 n. 335, recante misure  per  il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;  Ritenuto  necessario  adeguare  il  richiamato decreto del Ministro della  sanita'  7 gennaio  2000,  al  contenuto  delle  sopra  citate decisioni comunitarie nonche' alla legge sopra citata;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7 gennaio  2000, e' modificato nel modo seguente:    a) all'art.  2, comma 1, lettera a), dopo le parole "venti mesi," la  frase  da "con segni comportamentali" fino a "della malattia", e' sostituita  dalla  seguente  "con segni comportamentali o neurologici per  i  quali  non  sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio";    b) all'art.  8,  comma  2,  dopo  le parole "a norma del presente decreto,"  sono  inserite  le  seguenti "o a seguito dell'adozione di provvedimenti comunitari,";    c) all'art. 9:      1)  il  comma  1, e' sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1o gennaio  del  2001,  le  regioni  e  le  province autonome attuano annualmente un programma di sorveglianza della:        a) encefalopatia  spongiforme  bovina, conformemente a quanto stabilito all'allegato 3, parte I;        b) scrapie, secondo i requisiti minimi di cui all'allegato 3, parte III";      2)  al comma 2, dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte  le  seguenti  "utilizzando tra le metodiche diagnostiche di cui all'allegato 3, parte II, quelle indicate dal Centro nazionale di referenza  sulle  encefalopatie animali e neuropatologie comparate di cui al decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1991";      3)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente: "2-bis. Le carcasse,   le  altre  parti  edibili,  e  la  pelle,  degli  animali sottoposti  ad esame ai sensi del comma 1, devono essere tenute sotto controllo  ufficiale  fino  alla comunicazione dell'esito diagnostico negativo  o  fino alla loro eliminazione che deve avvenire secondo le modalita'  di  cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni.  Tutte le restanti parti devono essere destinate alla distruzione ai sensi del predetto decreto ministeriale.".      d) all'art. 11, comma 4, dopo le parole "vengano a morte", sono aggiunte  le seguenti "o si renda necessario procedere, per motivi di benessere  animale, al loro abbattimento o alla macellazione speciale d'urgenza";      e) all'art.  14,  comma  1,  dopo  la lettera c) e' inserita la seguente:  "c-bis)  denunciare  il  sospetto ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320,  nonche' a inviare formale comunicazione di detto sospetto anche al Dipartimento alimenti,  nutrizione  e  sanita'  pubblica veterinaria del Ministero della sanita'";      f) e' abrogato il comma 1, dell'art. 16;      g) all'art.  23,  dopo  il  comma  1,  e' aggiunto il seguente: "1-bis.  Il  Ministero  della sanita' notifica i casi positivi di BSE alla Commissione europea ai sensi della direttiva 82/894/CEE.".  |  
|   |                                 Art. 2.  1.   Gli   allegati  1  e  2  al  presente  decreto  sostituiscono, rispettivamente,  gli  allegati  3  e 4 al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000.  2.  Con  decreto dirigenziale del Dipartimento degli alimenti della nutrizione  e  della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita',  anche  in attuazione di decisioni comunitarie, gli allegati al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7 gennaio  2000,  vengono modificati   o   sostituiti,   ove   necessario,   assicurandone   la diramazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Nell'art.  7,  comma  2, nell'art. 11, comma 8, e nell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000,  il  rinvio  normativo  alle  disposizioni  dell'ordinanza  del Ministro  della sanita' 15 giugno 1998, e' sostituito con quello alle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni.  Il   presente   decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 gennaio 2001                                                Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e    dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31  |  
|   |                                                             Allegato 1                                            (Sostituisce l'allegato 3                                             del d.m. 7 gennaio 2000)                               Parte I       Criteri del programma di sorveglianza annuale della BSE    1.   La   sorveglianza  deve  essere  effettuata  sulle  seguenti categorie di animali:      a) tutti  i bovini di eta' superiore a trenta mesi sottoposti a macellazione  speciale  di  urgenza  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera   n)   del  decreto  legislativo  n.  286/1994  e  successive modifiche;      b) tutti  i  bovini  di  eta'  superiore  a  trenta mesi di cui all'allegato  I,  capitolo  VI,  punto  28,  lettera  c)  del decreto legislativo  n.  286/1994  e successive modifiche (animali soggetti a macellazione   differita   perche'  sospetti  di  malattie  infettive trasmissibili all'uomo o agli animali o perche' presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano);      c) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano;      d) i   bovini   di  eta'  superiore  a  trenta  mesi  morti  in allevamento  o durante il trasporto ma che non siano macellati per il consumo  umano,  da  campionare  secondo  quanto  riportato  per ogni singola regione e provincia autonoma nella tabella A;      e) tutti  i  bovini  di eta' superiore ai trenta mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.
                                                              Tabella A
                   Vedere TABELLA a Pag. 11 della G.U.
      2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio informatizzato  dei  dati  relativi ai campionamenti pervenuti e agli esami   effettuati,   al   Centro   nazionale   di   referenza  sulle encefalopatie  animali e neuropatologie comparate secondo modalita' e cadenze definite di concerto con il Dipartimento degli alimenti della nutrizione  e  della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'  e  il  Centro  operativo  veterinario  per  l'epidemiologia, programmazione e informzione.                              Parte II            Metodiche diagnostiche utilizzabili nel piano                  di sorveglianza annuale della BSE    1. Test di immunocolorazione secondo il metodo "Western blotting" per  l'individuazione  del  frammento resistente alle proteasi PrPres (test Prionics Check).    2.  ELISA  chimilluminescente  consistente  in un procedimento di estrazione  associato  alla  tecnica  ELISA  con l'uso di un reagente chimilluminescente potenziato (test Enfer).    3.  Immunodosaggio  a  sandwich  per  la  rilevazione  di  PrPres effettuato  dopo  una  fase  di denaturazione e una di concentrazione (Bio-Rad).                              Parte III        Criteri minimi del programma di sorveglianza annuale della scrapie negli ovicaprini    1.  La  selezione  delle  sottopopolazioni deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:      animali  che  presentano  segni  comportamentali  o neurologici persistenti  per  un  periodo  minimo di quindici giorni e resistenti alla terapia;      animali  moribondi  che  non  presentano  segni  di malattie di natura infettiva o traumatica;      animali recanti altri sintomi di malattia ingravescente.    2.  Il  campione  degli  animali  da esaminare deve comprendere i soggetti  piu'  anziani  della  sottopopolazione; tuttavia, tutti gli animali selezionati devono essere di eta' superiore ai dodici mesi.  3.  Il  numero  minimo  di  animali  da  esaminare annualmente deve corrispondere  alle dimensioni del campione indicate nella tabella B. Possono essere inclusi nella dimensione minima del campione anche gli animali  esaminati  nell'ambito delle attivita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della  scrapie  negli allevamenti ovini e caprini (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 1999, serie generale n. 120).
                                                              Tabella B ---->  Vedere TABELLE da Pag. 11 a Pag. 15 della G.U.  <----  |  
|   |  
 
 | 
 |