| Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 25 gennaio 2001 |  
| Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni che la SACE  e'  autorizzata  a  concludere  per l'anno finanziario 2001, in attuazione  del  comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e integrato  con  successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170 (di  seguito  unitariamente  decreto  legislativo),  che  all'art. 1, prevede  l'istituzione  dell'Istituto  per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE (di seguito denominato Istituto);  Visto  l'art.  4,  comma  6,  del  citato  decreto  legislativo, n. 143/1998,   che   alla   lettera  i),  attribuisce  al  consiglio  di amministrazione dell'Istituto la facolta' di deliberare transazioni e cessioni  di  crediti  nel  quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;  Visto  il  decreto  legislativo  n.  143/1998,  soprarichiamato che all'art.   7,   comma  3,  autorizza  la  SACE,  nei  limiti  fissati annualmente   dal   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica   con   proprio   decreto,   a  concludere transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;  Visto  il  proprio  decreto  n.  636418 del 4 novembre 1999, con il quale  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 7, comma 2, del  decreto  legislativo,  n. 143/1998, soprarichiamato, ha affidato all'Istituto   la  gestione  del  recupero  dei  crediti  di  propria pertinenza ai sensi dello stesso comma 2;  Visto  il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo n. 143/1998,  il  quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al  comma  3,  del  medesimo art. 7, detratta la quota spettante agli operatori  economici  indennizzati dalla SACE, va versato all'Entrata del bilancio dello Stato;  Vista  la legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), la quale all'art.  145, comma 43, stabilisce che, per l'anno finanziario 2001, le  somme  di  cui  sopra  affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per essere contestualmente riassegnate ad apposito capitolo di spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica per le finalita' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998;  Vista  la  necessita'  di  provvedere, per l'anno finanziario 2001, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 143/1998;  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti, ed in particolare   l'art.   3,   relativo   al   controllo  preventivo  di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;                              Decreta:  1.  La  SACE  e'  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2001, a concludere  transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi compreso  lo  Stato,  gestiti  dalla  stessa  SACE,  anche  a  valore inferiore  rispetto  a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi di valore nominale.  2.  Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la  quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, e'  versato  al  bilancio,  stato  di previsione dell'entrata, unita' previsionale  di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245 denominato:    "Versamento  dei  ricavi  netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti, ecc." per l'anno finanziario 2001.  3.  In attuazione di quanto disposto dall'art. 145, comma 43, della legge  23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), le somme di cui  al  precedente punto 2, sono contestualmente riassegnate, per le finalita'  di  cui  all'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della   spesa   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 gennaio 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
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