Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 21 novembre 2000
Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalita' di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto l'art. 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo;
Considerato che ai sensi del predetto art. 17, comma 6, il rimborso e' fissato, con riferimento alle singole procedure esecutive poste in essere, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso, il quale e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112;
b) del debitore, negli altri casi;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli, ed in particolare il comma 3, ai sensi del quale in caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore;
Considerato che al fine di determinare gli importi spettanti a titolo di rimborso spese per le singole procedure esecutive poste in essere, e' stato in particolare seguito un criterio di riconoscimento del grado di laboriosita' delle varie procedure individuate, espresso dal tempo medio stimato occorrente per svolgere efficientemente ciascuna attivita', valorizzato al costo medio al minuto del personale, comprensivo di una quota parte dei costi generali afferenti la specifica attivita' esecutiva;
Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive cosi' determinata, vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a 2 milioni di lire, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entita' del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosita' riconducibile al corretto svolgimento di attivita' esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilita', ed al connesso maggior rischio imprenditoriale;
Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, ai concessionari compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attivita' necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;
Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nelle adunanze del 19 settembre e 7 novembre 2000, prot. n. 2000/184539;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto, si calcola prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.
Per l'esecuzione mobiliare il diritto del concessionario a percepire il rimborso sorge all'atto in cui l'ufficiale si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.
 
Art. 3.
Al concessionario compete, oltre al rimborso di cui all'art. 1, anche il rimborso delle spese vive sostenute per quelle attivita', riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, necessariamente compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.
 
Art. 4.
Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o dell'acquirente ove sia seguita l'aggiudicazione o l'acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.
 
Art. 5.
La tabella in allegato A al presente decreto si applica anche nelle esecuzioni contro i concessionari.
 
Art. 6.
La verbalizzazione dell'accesso e del mancato pignoramento per porte chiuse non determina il diritto al rimborso spese.
 
Art. 7.
Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti esecutivi compiuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 8.
La richiesta di rimborso delle spese a carico dell'ente creditore viene effettuata, anche in via telematica, dal concessionario unitamente alla comunicazione di inesigibilita' prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero, in caso di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, con la comunicazione relativa allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni prevista dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.
Nel caso in cui la stessa procedura esecutiva sia stata effettuata ai fini del recupero di somme iscritte a ruolo da enti diversi, il concessionario deve richiedere a ciascun ente impositore la quota parte del rimborso delle spese sostenute, determinata in proporzione all'ammontare complessivo del credito iscritto a ruolo dal singolo ente, rispetto al totale per cui si e' proceduto.
L'ente creditore, previo controllo della congruita' della richiesta con i dati in suo possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relativo alle richieste pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a comunicazioni di inesigibilita' per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere definitivo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
 
Art. 9.
Il rimborso delle spese, a carico dell'erario, relative alle procedure esecutive poste in essere per il recupero di quote iscritte in ruoli formati da uffici del Ministero delle finanze, e' erogato a ciascun concessionario mediante ordine di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 4.1.1.0 "funzionamento" (cap. 3437) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000 e corrispondenti unita' per gli esercizi successivi.
Per l'anno 2000 non si prevedono oneri a carico dell'erario derivanti dal presente decreto.
Per l'anno 2001 l'importo totale dei rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo e' valutato in lire 100 miliardi.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2000
Il direttore generale: Romano Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 280
 
Allegato A ----> Vedere TABELLA a Pag. 20 della G.U. <----
 
Allegato B ----> Vedere TABELLA a Pag. 21 della G.U. <----
 
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