| Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 2 gennaio 2001 |  
| Emissione  di  monete  d'oro  da  L.  100.000  celebrative  del  700o anniversario del primo giubileo del 1300. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                     del Dipartimento del tesoro  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  l'art.  2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la  coniazione  e  l'emissione  di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1999,  pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale  n.  152  del  1o luglio  1999,  concernente  il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;  Visto  il  decreto  ministeriale  18 aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000;  Ritenuta  l'opportunita' di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 700o anniversario del primo giubileo del 1300;                              Decreta:                               Art. 1.  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000  celebrative  del  700o  anniversario  del primo giubileo del 1300,  da  fornire  in  appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono cosi' determinate:
   ==================================================================== Metallo   Valore   Diametro   Titolo in millesimi      Peso gr.         nominale --------------------------------------------------------------------           lire      mm      legale  tolleranza   legale  tolleranza                                        in +               in + o - Oro   --------------------------------------------------------------        100.000     25       900    2 (per mille)   15  5 (per mille)  |  
|   |                                 Art. 3  Le  caratteristiche  artistiche  della  moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:    sul  dritto:  "Quadrangola",  insegna medievale rappresentante, a destra, San Pietro con croce astile e chiave e, a sinistra, San Paolo con  un spada; all'interno l'iscrizione "+ SIGNA APOSTOLORUM PETRI ET PAVLI";  in  giro pallinato e legenda "REPUBBLICA ITALIANA"; in basso al centro il nome dell'autore "COLANERI";    sul  rovescio:  particolare  dell'affresco  di  Giotto, costodito nella  basilica  di  San Giovanni in Laterano in Roma, rappresentante Papa  Bonifacio  VIII  che legge la bolla di apertura dell'Anno Santo del  1300; in tondo legenda "PRIMO GIUBILEO BONIFACIO o VIII o PONT o MAX"  e  pallinato;  in  alto  al  centro  "100  MILA o LIRE" ai lati dell'affresco "1300" e "2000"; in basso al centro "R";    sul contorno: godronatura.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  contingente  in  valore  nominale delle nuove monete, di cui al presente  decreto,  sara'  stabilito  con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.  |  
|   |                                 Art. 5.  L'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica  due  esemplari  della  suddetta  moneta  da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.  |  
|   |                                 Art. 6.  E'  approvato  il  tipo della suindicata moneta d'oro conforme alle descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed  all'allegata  riproduzione  che  fa parte integrante del presente decreto.  Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.  Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ---->  Vedere IMMAGINE a Pag. 12 della G.U.  <----    Roma, 2 gennaio 2001                                      p. Il direttore generale: Zodda  |  
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