Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
ORDINANZA 22 dicembre 2000 |
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta; Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 de1 1o luglio 2000) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 31 dicembre 2000, nonche' le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997; Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, puo' comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrita' della persona e piu' in generale, per la salute pubblica; Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza; Considerato che lo schema di disegno di legge (A.S. n. 4280) contenente i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), ove e' previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, e' tuttora all'esame della X Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica, in sede referente; Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa; Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2001 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997; Ordina: Art. 1. 1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 2001, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001 Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4 |
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